AI ACT: LE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA IA

Dopo il 2 febbraio scorso con l’approvazione del testo finale dell’Artificial Intelligence Act, abbreviato in AI Act, da parte del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Coreper) degli Stati Membri il regolamento che disciplinerà le intelligenze artificiali (IA) in tutta l’Unione Europea è ormai prossimo alla promulgazione.
Si prevede che la votazione definitiva avvenga il 24 aprile 2024, con conseguente pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea e una successiva entrata in vigore progressiva delle sue disposizioni nei due anni successivi.
L’AI Act sarà la prima regolamentazione delle IA a un livello così ampio e introdurrà una serie di obblighi nell’utilizzo delle IA che colpiranno sia chi le sviluppa sia chi le implementa e, quindi, anche le società e le aziende che, pur non lavorando nel settore dello sviluppo informatico, sempre più nei prossimi anni implementeranno IA sviluppate da terzi nelle proprie attività produttive.
È quindi un buon momento, adesso che siamo in dirittura di arrivo, per vedere velocemente come sarà impostata la nuova disciplina europea sulle IA.
La tutela basata sul rischio
Seguendo un approccio paragonabile a quello adottato con il GDPR (General Data Protection Regulation) per la tutela dei dati personali e particolari, l’Unione europea ha deciso di parametrare il livello di tutela garantito ai cittadini e, conseguentemente, il livello di adempimenti e obblighi imposti ai soggetti che faranno uso delle IA, al livello di rischio che il singolo sistema di IA e/o il suo uso ingenera.
L’AI Act prevede tre livelli di rischio cui conseguono diversi livelli di regolamentazione:
- rischio minimo: la maggior parte dei sistemi di IA attualmente usati rientra in questa categoria e potranno continuare a essere sviluppati e utilizzati nel rispetto della legislazione vigente senza ulteriori obblighi giuridici.
I fornitori di tali sistemi potranno scegliere di applicare su base volontaria i requisiti previsti per qualificare una IA come affidabile e di aderire a codici di condotta volontari che ricalchino i requisiti che saranno, invece, imposti ai sistemi di IA ad alto rischio o ad alto impatto;
- rischio alto: i sistemi di IA che possono potenzialmente avere ripercussioni negative sulla sicurezza delle persone o sui loro diritti fondamentali e che saranno sottoposti all’applicazione dei requisiti previsti dall’AI Act (presenza di un sistema di gestione dei rischi, governance dei dati, documentazione tecnica, conservazione delle registrazioni, trasparenza e fornitura di informazioni agli utenti, sorveglianza umana, accuratezza e robustezza del sistema, cybersicurezza), a una valutazione della conformità prima dell’immissione in commercio e alla registrazione in una apposita banca dati pubblica;
- rischio inaccettabile: sistemi di IA impiegati per una serie limitata di usi particolarmente dannosi e che contravvengono ai valori dell’Unione e che, pertanto, verranno vietati.
Gli usi vietati della IA saranno: realizzazione di punteggi sociali, sfruttamento delle vulnerabilità delle persone, utilizzo di tecniche subliminali, identificazione biometrica remota in tempo reale (salvo eccezioni), categorizzazione biometrica delle persone fisiche per desumerne razza, opinioni politiche, orientamento sessuale ecc., polizia predittiva, riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro (salvo eccezioni), estrazione non mirata di immagini facciali.
Sono, inoltre, considerati altrui due tipi di rischio:
- rischio specifico per la trasparenza: a determinati sistemi di IA saranno imposti specifici obblighi di trasparenza laddove esiste un rischio di manipolazione degli utenti, così che questi siano consapevoli di starsi interfacciando con un sistema di IA;
- rischi sistemici: i rischi che potrebbero derivare dai modelli di IA per finalità generali, soprattutto i modelli di AI generativa di elevata potenza (con potenza di calcolo totale superiore a 10^25 FLOPS, come ad esempio ChatGPT), utilizzati estesamente e per una ampia serie di compiti i cui utilizzi impropri ed errori, quindi, potrebbero colpire molte persone, detti anche sistemi di IA ad alto impatto.
I fornitori di questi modelli dovranno rispettare obblighi di trasparenza, mettere in atto politiche atte a garantire il diritto d’autore nel corso della formazione delle AI, valutare e attenuare i rischi, segnalare gli incidenti gravi, condurre prove e valutazioni dei modelli all’avanguardia, garantire la cybersicurezza dei sistemi e a fornire informazioni sul loro consumo energetico.
In sostanza, a diversi livelli e tipi di rischio seguiranno diverse intensità della tutela dei cittadini, dal divieto delle IA che hanno come finalità scopi che violerebbero i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione a più semplici obblighi di trasparenza e di gestione del rischio, per tutelare i cittadini dalla possibilità di interagire con delle IA senza saperlo e dal rischio che la implementazione delle IA nei loro rapporti con i soggetti che le implementano possano causare loro danni quali la perdita di dati, il loro incorretto utilizzo, danni patrimoniali ecc.
Gli obblighi delle aziende
In questo quadro nuovo venturo, quindi, cosa dovranno fare le aziende?
Nel caso di utilizzo di sistemi di IA a basso rischio, come visto, non ci saranno obblighi particolari anche se sarà incoraggiata l’adesione alle convenzioni per un utilizzo responsabile delle IA, che ricalchino gli obblighi imposti ai sistemi di IA ad alto rischio.
Probabilmente ci saranno delle spinte perché le aziende si muovano in questa direzione, sia dirette (ad esempio chiedendo la adesione a una convenzione come requisito per l’accesso a risorse pubbliche) che indirette (la probabile aspettativa del legislatore europeo è che il mercato premi le aziende che aderiranno alle convenzioni, mostrando così maggior attenzione per gli utenti).
Nel caso di utilizzo di IA per usi generali ad alto impatto (come, ad esempio, ChatGPT) ci saranno soprattutto obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti e dei clienti, perché sappiano che tutto o parte del rapporto con la azienda sarà gestito tramite una IA.
Tanto per le IA per usi generali ad alto impatto che, a maggior ragione, per le IA ad alto rischio, poi, vi sarà l’obbligo di predisporre sistemi di analisi e di gestione dei rischi, sulla falsariga di quanto già avviene in ambito privacy per la conservazione e il trattamento dei dati personali con la valutazione di impatto.
La FRIA
Così come in ambito privacy vi è l’obbligo, per chi raccoglie e tratta dati personali, di redigere la DPIA (Data Protection Impact Assessment, giustappunto la valutazione di impatto) chi utilizzerà sistemi IA ad alto rischio o per usi generali all’interno della propria attività dovrà redigere la FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment).
Questa valutazione di impatto per le IA dovrà comprendere i seguenti aspetti:
- descrizione del processo di attuazione: dovrà essere fatta una descrizione dettagliata del processo o dei processi in cui verrà utilizzato il sistema di IA ad alto rischio o ad alto impatto;
- tempo di utilizzo e frequenza: andranno specificate la durata e la frequenza di utilizzo previste per il sistema di IA ad alto rischio o ad alto impatto;
- categorie di persone o gruppi interessati: dovranno essere identificate le categorie di individui e/o gruppi che potrebbero essere interessati dall'uso del sistema di IA fatto dal soggetto redigente la FRIA;
- rischi specifici di danno: andranno specificati e descritti i potenziali rischi derivanti dagli utilizzi individuati del sistema di IA ad alto rischio o ad alto impatto che potrebbero arrecare danno alle categorie di persone e/o gruppi identificati.
- misure di supervisione umana: andranno descritte in dettaglio le misure di supervisione umana che verranno messe in atto per monitorare il sistema di IA;
- misure di rimedio: andranno descritte in dettaglio le misure da adottare per rimediare alle conseguenze, nel caso in cui i rischi individuati si verifichino.
Per chi ha dovuto redigere, nell’ambito della propria attività aziendale, una DPIA, i punti appena esposti appariranno subito chiari in quanto, appunto, la FRIA ricalca gli stessi principi e quasi gli stessi passaggi della valutazione di impatto del trattamento dei dati personali, solo adattandola ai processi che coinvolgono le IA.
Questo significa che le aziende che sono già passate attraverso gli obblighi più stringenti del GDPR saranno avvantaggiate, grazie al know how acquisito, nell’adempiere agli obblighi dell’AI Act.
Le aziende che, invece, non eseguono trattamenti di dati personali, o comunque trattamenti tali da richiedere la redazione della DPIA, ma utilizzano sistemi di IA che la nuova normativa indica come ad alto rischio o alto impatto dovranno imparare a redigere una FRIA solida partendo quasi da zero e il nostro consiglio è di non cercare di fare da soli ma farsi affiancare da dei professionisti.
Il rischio dell’agire da sé, infatti, è di ritrovarsi con una valutazione di impatto che, sottoposta a verifica dagli enti competenti, non risulti conforme, con conseguenti sanzioni.
Le sanzioni
L’AI Act prevede tre diversi scaglioni per le sanzioni a seconda delle norme del regolamento violate:
- sanzioni fino a 30.000.000 di euro o il 6% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente in caso di violazione dell’art. 5, ossia in caso di impiego di sistemi di IA per gli scopi assolutamente vietati in quanto integranti un rischio inaccettabile, o dell’art. 10, che prescrive i limiti e le caratteristiche dei set di dati coi quali sarà lecito addestrare i sistemi di AI ad alto rischio;
- sanzioni fino a 20.000.000 di euro o il 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente in caso di non conformità del sistema di IA ai requisiti o agli obblighi previsti dall’AI Act agli articoli diversi dal 5 e dal 10;
- sanzioni fino a 10.000.000 di euro o il 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente in caso di fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti.
Appare evidente che le sanzioni sono potenzialmente molto alte anche per la violazione dei soli obblighi di documentazione e controllo interno all’azienda sui processi integranti i sistemi di IA.
Le aziende che già usano, o progettano di usare, sistemi di IA per le proprie attività è meglio che inizino già da adesso a valutare i livelli di adempimento ai quali saranno sottoposte in ragione dei sistemi di IA scelti e dei procedimenti in cui questa saranno usate, e a prepararsi per risultare perfettamente adempienti in caso di controlli da parte degli organismi di vigilanza che saranno designati dagli Stati membri.
In RUP Legal & Consulting siamo a vostra disposizione per assistervi nel valutare la vostra situazione e aiutarvi ad arrivare preparati all’entrata in vigore dell'AI Act.
Start-up: gli 8 consigli fondamentali per gli aspiranti imprenditori che vogliono aprire la propria attività

Sei un aspirante imprenditore e vuoi costituire la tua start-up nel 2024? Sappi che avviare una nuova attività può essere un’avventura entusiasmante, ma è importante muoversi con consapevolezza nel complesso mondo dell'imprenditorialità. Partire da solide basi legali può farti risparmiare in futuro tempo e denaro.
Vediamo insieme quali sono i principali accorgimenti che dovresti adottare per evitare di incorrere in situazioni complicate o spiacevoli.
1. Scegli la forma societaria più adatta alle tue esigenze
Ogni forma societaria ha delle caratteristiche ben precise e dei risvolti sul piano legale, fiscale e operativo.
Valuta attentamente e scegli la forma più adatta alle tue esigenze.
Per esempio, se vuoi proteggere il tuo patrimonio personale, è consigliabile costituire una società di capitali che garantisce un’autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che il patrimonio sociale è separato e distinto da quello dei singoli soci.
2. Fai attenzione a cosa scrivi nell’atto costitutivo
È estremamente difficile trovare i soci giusti per la tua attività. Devono avere un'etica del lavoro e una mentalità affine per gli investimenti e per le decisioni relative al vostro business.
Ma cosa succede, ad esempio, quando uno dei soci vuole uscire dalla società? Cosa ottiene e a quali condizioni? Cosa succede se vuole cedere le proprie quote ad un terzo?
Domande scomode, ma è molto più facile affrontarle in anticipo tramite delle previsioni puntuali e precise inserite nell’atto costitutivo.
3. Tutelati contrattualmente dai mancati pagamenti
Non è piacevole ma potrebbe succedere che alcuni clienti usino i tuoi prodotti o servizi e poi si rifiutino di pagare.
Un contratto rigoroso e preciso ti aiuterà a recuperare i tuoi soldi e i relativi interessi.
4. Tieni in ordine la documentazione
La documentazione è essenziale. Stipula contratti con i tuoi fornitori, clienti e dipendenti, non accontentarti di una stretta di mano se vuoi proteggere la tua azienda.
Prenditi anche il tempo per mettere in ordine i documenti ed aggiornarli regolarmente. Questo ti ripagherà tantissimo man mano che la tua impresa cresce.
5. Tutela la proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale è spesso il bene più prezioso di un'azienda, quello che rende unici i prodotti o servizi forniti.
Tutelala registrando marchi e brevetti e proteggi le informazioni confidenziali tramite NDA (Non Disclosure Agreement).
6. Preparati per i problemi con i dipendenti
Purtroppo qualche volta ti troverai a dover gestire dei problemi con i tuoi dipendenti.
Assicurati di avere contratti di assunzione ben scritti con clausole di non concorrenza e di riservatezza. Conserva copie controfirmate in archivio e documenta formalmente eventuali provvedimenti disciplinari.
Essere preciso e diligente in anticipo ti farà risparmiare un sacco di tempo e denaro in futuro.
7. Prevedi un sistema di gestione della privacy
La tutela della privacy è diventata di recente un tema di primissimo piano, soprattutto in considerazione dell'incremento degli attacchi informatici e delle violazioni dei dati.
Prevedi una politica aziendale in grado di tutelare i dati personali trattati. In caso contrario rischi sanzioni molto pesanti.
8. Non fare tutto da solo
Se hai dei dubbi consulta il tuo legale di fiducia e, se non ne hai ancora uno, assicurati di trovare presto un avvocato per aiutarti durante il tuo percorso come imprenditore.
Anche se inizialmente potrebbe sembrarti un costo di cui fare a meno, una buona consulenza legale come quella fornita da RUP Legal and Consulting potrebbe farti risparmiare in futuro tempo e denaro.
E-commerce e concorsi a premi

La pubblicità è l’anima del commercio e parte di questa anima è, da sempre, costituita dai concorsi a premi.
Siamo abituati a vedere le grandi aziende, anche di dimensione multinazionale, lanciare periodicamente concorsi che mettono in palio oggetti di merchandising legati ai loro prodotti e servizi (ad es. tazze per la colazione per aziende di biscotti) o beni completamente altri, magari di lusso, come automobili, crociere e servizi in argento.
Questo perché un concorso a premi ben pensato può portare vantaggio anche a chi, come le grandi aziende, già spende ingenti capitali in estensive campagne marketing ed è facile immaginare quanto possa essere benefico per le vendite di aziende medie e piccole, magari presenti solamente, o prevalentemente, online. Soprattutto considerato quanto l’Internet renda semplice organizzare concorsi.
Insomma, se la tua attività prevede un e-commerce la possibilità di sfruttare i tuoi canali digitali di vendita e di promozione per promuovere un concorso a premi che attiri nuovi clienti e fidelizzi quelli esistenti non è da sottovalutare. Anche qualcosa di semplice e immediato, come un concorso per il miglior selfie fatto con il tuo prodotto e un tag specifico, può portarti maggior traffico, indicizzazione e potenziali nuove vendite.
Concorsi a premi: un’attività disciplinata
Prima di lanciarsi, però, è necessario sapere che i concorsi a premi in Italia sono regolamentati da un apposito atto normativo, il DPR 430/2001 e che il Ministero delle Attività Produttive (attualmente denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è incaricato e autorizzato a controllare che i concorsi a premi indetti sul territorio nazionale rispettino le norme del DPR 430/2001.
In caso di violazione di queste norme si incorre in sanzioni amministrative anche molto pesanti.
Per aiutarti a partire col piede giusto, in questo articolo ti forniremo le informazioni essenziali sulla normativa dei concorsi a premio. In ogni caso, prima di indire un concorso a premio, è sempre meglio richiedere una consulenza legale ad hoc da parte di un professionista, come ad esempio i professionisti di RUP Legal & Consulting.
Concorsi a premi e operazioni a premi
La prima cosa da sapere è che la normativa distingue fra concorsi a premi e operazioni a premi.
Il concorso a premi è qualsiasi contest in cui l’assegnazione dei premi è determinata o dall’alea, cioè dall’estrazione a sorte (con qualsiasi mezzo) dei vincitori, o dall’abilità o capacità dei concorrenti, valutata in modo oggettivo, di pronosticare un evento, rispondere a quesiti, eseguire lavori o adempiere per primi alle condizioni previste dal regolamento.
Concorso a premi, quindi, è sia il contest il cui esito è basato unicamente (estrazione a sorte) o parzialmente (pronostico da parte del concorrente di un evento futuro) sulla sorte oppure sulle capacità e abilità dei concorrenti di realizzare un risultato; che sia rispondere correttamente a una o più domande, realizzare un lavoro (ad esempio costruire un modellino di aeroplano con delle lattine o scattarsi un selfie col prodotto) o soddisfare le condizioni richieste (ad esempio portare un esemplare del prodotto in cima al tale palazzo alla tale ora).
Le operazioni a premio, invece, sono i contest in cui l’assegnazione dei premi è determinata dall’acquisto di uno o più prodotti e servizi, previa esibizione delle prove di acquisto, oppure dove in cambio dell’esibizione delle prove di acquisto di uno o più prodotti viene concesso, in luogo di un premio, uno sconto su un bene o servizio messo in vendita dall’organizzatore.
Si tratta, in pratica, delle famose “raccolte punti” tipiche dei supermercati e delle aziende che vendono prodotti o servizi dall’acquisto regolare (come biscotti per la colazione o servizi di ristorazione), dove a ogni bene o servizio acquistato, o ogni tot euro si spesa, viene assegnato un bollino, un tagliando o un punto e dove raccolti tot bollini, tagliandi o punti è possibile restituirli all’organizzatore per riscuotere direttamente dei premi o, come nel caso del famoso “Catalogo Esselunga”, scegliere fra uno o più beni e servizi da acquistare scontati.
Di seguito, useremo il termini “manifestazione” e “manifestazione a premio” per indicare tanto i concorsi a premi che le operazioni a premi.
La durata delle manifestazioni a premi
Quando si indice una manifestazione, che sia un concorso a premi o una operazione a premi, bisogna considerare che questi ha una durata massima stabilita per legge. Si tratta, invero, di una garanzia più per il commerciante che indice la manifestazione che per i concorrenti, in quanto impedisce al commerciante di rimanere vincolato alle promesse di manifestazioni a premio vecchie di anni.
La durata massima è di un anno per i concorsi a premi e di cinque anni per le operazioni a premio. La differenza si giustifica con le modalità dei diversi tipi di manifestazione. L’operazione a premi, come abbiamo visto, è una modalità che premia la fedeltà del cliente nel tempo a un esercizio commerciale o ai suoi prodotti e deve, quindi, potersi sviluppare per un periodo di tempo anche lungo.
Il concorso a premi, invece, è per sua natura più rapido a concludersi e non richiede troppo tempo per essere indetto e svolto.
I destinatari delle manifestazioni a premi
Una manifestazione può essere indirizzata sia ai consumatori finali (che siano già o meno nostri clienti) sia ad altre categorie di soggetti coi quali ci relazioniamo nel corso della nostra attività. Questi sono: i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.
Le manifestazioni, quindi, possono essere utilizzate per acquisire e fidelizzare non solo i clienti ma anche tutti quei soggetti esterni che ci assistono nel diffondere i nostri prodotti e servizi, nonché per motivare i nostri dipendenti.
I promotori delle manifestazioni a premi
Le manifestazioni, ai sensi della norma, possono essere indette dalle imprese produttrici o commerciali produttrici o fornitrici dei beni o dei servizi promozionati. È importante precisare che col termine “promozionati” si indicano i beni o i servizi che si intende promuovere tramite il concorso e non i beni o servizi messi in palio che, quindi, possono essere di tipo diverso e provenire da altri soggetti (si pensi, ad esempio, al tipico concorso delle bibite gassate che mette in palio console di videogiochi).
Le manifestazioni possono essere indette anche da aziende estere, fintanto che hanno un formale rappresentante residente in Italia.
I costi delle manifestazioni a premi
La partecipazione alle manifestazioni deve essere gratuita, salvo le spese di spedizione postale e telefoniche necessarie per la partecipazione. Letta oggi, a oltre vent’anni dalla sua promulgazione, il senso di questa norma rimane quello che è vietato imporre ai partecipanti costi di partecipazione che non si rendano necessari dalla modalità di partecipazione scelta.
Nel 2001 si pensava, soprattutto, ai concorsi telefonici, o alle operazioni a premi che richiedono di inviare le prove di acquisto via posta. Oggi e nel caso di un concorso organizzato online si può pensare ai costi che il concorrente deve sostenere per accedere a Internet e interagire con il sito preparato per il concorso.
In ogni caso, le manifestazioni non possono avere costi di ingresso stabiliti e riscossi dall’organizzatore, che siano diretti o indiretti.
È fatto divieto, infatti, anche di maggiorare il prezzo del prodotto o servizio messo in palio. Questa operazione consentirebbe, in caso di concorso a premi, di falsare il valore del montepremi promesso e, nel caso di operazioni a premio, di “fare la cresta” fra il reale prezzo del bene o servizio offerto in premio e quello, maggiorato, indicato in sede di concorso. Quindi viene, giustamente, vietato e il valore dei beni o servizi offerti in premio deve essere chiaramente indicato nel bando del concorso.
Il luogo delle attività
Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premi devono essere effettuate in Italia, ad eccezione delle operazioni di confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del territorio dello Stato.
Questa norma, il cui intento è garantire che lo svolgimento delle manifestazioni non venga effettuato fuori dall’Italia per sottrarsi, così, alla normativa di settore (con l’eccezione della possibilità di mettere in palio, di fatto, prodotti parzialmente o totalmente fabbricati all’estero) oggi può porre qualche dubbio nel caso di manifestazioni svolte online, utilizzando quindi siti e pagine web che, molto probabilmente, saranno caricate e opereranno su server stranieri.
Invero, quel che conta, a nostro avviso, è che le operazioni decisive (l’estrazione dei vincitori, l’analisi delle operazioni svolte dai partecipanti, la conta dei punti/tagliandi inviati e la corresponsione dei premi) avvengano in Italia. Che l’invio delle comunicazioni dei concorrenti avvenga a caselle di posta elettronica o a siti eventualmente locati all’estero non dovrebbe rilevare nel momento in cui il destinatario di queste informazioni, l’organizzatore della manifestazione, è un soggetto che opera in Italia e in Italia svolge le operazioni principali del concorso stesso.
Semmai, raccomandiamo in caso di svolgimento automatizzato della manifestazione (ad esempio attraverso un SaaS, “Software as a Service”) di accertarsi che il software utilizzato, oltre a rispettare le altre condizioni richieste dalla normativa affinché l’assegnazione dei premi sia oggettiva e imparziale, giri su un server italiano.
I premi
Abbiamo tutti presente la frase “in gettoni d’oro” che segue ogni annuncio di vincita in un gioco a premi televisivo. Infatti, il denaro non può costituire il premio di una manifestazione a premi e il PDR 430/2001 esclude, parimenti, titoli di prestito pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, nonché le polizze di assicurazione sulla vita.
In pratica è vietato mettere in premio, oltre al denaro, tutti quegli strumenti di investimento e quei titoli che possono svolgere un ruolo equivalente, avendo la possibilità di essere liquidati per il loro valore nominale. Questo perché il monopolio di manifestazioni con premi in denaro è mantenuto dallo Stato, che concede licenza per la loro esecuzione solo a particolari soggetti e a particolari condizioni.
È, invece, consentito mettere in palio beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile, cioè quei documenti che servono a identificare il soggetto beneficiario di una prestazione come la consegna di un bene o la fruizione di un servizio e che possono essere liberamente ceduti a terzi senza particolari formalità (si pensi, ad esempio, a una gift card non nominale).
I beni, i servizi e gli sconti messi in palio devono avere un valore economico ben preciso e questo va segnalato nel bando.
Il motivo, quindi, per cui nei concorsi televisivi la vincita consiste in gettoni d’oro del valore del montepremi in euro conquistato dai giocatori è che di tutti i beni che possibile mettere in palio l’oro è quello più semplice da vendere al proprio prezzo di listino (senza dover concedere sconti all’acquirente). In questo modo si aggira il divieto di mettere in palio premi in denaro, mettendo in palio il bene che più vi va vicino.
Per promuovere i vostri prodotti e servizi, comunque, beni e servizi più “ordinari” – come vetture, viaggi pagati, elettrodomestici o direttamente i vostri prodotti o servizi – andranno ugualmente bene.
Un’altra possibilità, consentita dalla normativa di settore, è quella di mettere in palio giocate (cioè, schedine già compilate con delle giocate) o biglietti delle lotterie nazionali.
In pratica, lo Stato tiene per sé il monopolio dei concorsi con vincite in denaro, ma vi consente di premiare i vincitori dei vostri concorsi con titoli per tentare la sorte nei suoi concorsi con vincite in denaro.
A questo punto potrebbe sorgervi il dubbio del perché, se lo Stato detiene il monopolio delle manifestazioni con vincite in denaro, sia così comune incappare in concorsi letterari o artistici, indetti anche da rinomate aziende (si pensi al Premio Strega), che offrono premi in denaro. È possibile perché, ai sensi dell’art. 6 del DPR 430/2001, i concorsi che hanno ad oggetto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche non sono sottoposti alla normativa sulle manifestazioni a premio.
Questo significa che indire un concorso letterario, artistico o scientifico è una possibile alternativa, per la propria promozione, rispetto ai concorsi e alle operazioni a premio classiche.
La cauzione
Allo scopo di garantire la corresponsione dei premi, e per scoraggiare irregolarità, chi indice una manifestazione a premi è tenuto a versare una cauzione al Ministero delle Attività Produttive (attualmente denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy) pari, nel caso dei concorsi a premi, al valore complessivo dei premi promessi, o, nel caso delle operazioni a premi, al 20% del valore complessivo dei premi promessi.
Se il valore dei premi non è determinabile, allora la cauzione è calcolata in maniera presuntiva basandosi su manifestazioni simili e sulle superiori vendite stimate dei beni o servizi che la manifestazione intende promuovere.
La cauzione può essere ritirata solo trascorso un anno dalla conclusione della manifestazione e in caso venga accertata la mancata corresponsione dei premi, o altre irregolarità relative alla loro consegna, viene incamerata dal Ministero.
Gli adempimenti
Quando si intende indire una manifestazione a premi, bisogna rispettare una serie di adempimenti indicati dalla normativa all’art. 10 del DPR 430/2001.
In caso di concorso a premi, dello svolgimento del concorso va data preventiva comunicazione al Ministero delle Attività Produttive (attualmente denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy) mediante un apposito modulo, allegando il regolamento del concorso e la documentazione che provi l’avvenuto versamento della cauzione. Eventuali modifiche al regolamento vanno parimenti notificate al Ministero.
In caso di operazione a premi, il regolamento dell’operazione deve essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della ditta promotrice e il regolamento stesso deve essere conservato presso la sede legale della ditta per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi. Lo stesso adempimento si applica alle modifiche al regolamento.
Sia che si tratti di concorsi a premi o di operazioni a premio, i termini di questi possono essere modificati se le modifiche sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità o modalità equivalenti a quelle usate per comunicare l’esistenza della manifestazione e i suoi termini originari.
Infine, nei concorsi a premi, i premi non richiesti o non assegnati devono essere devoluti a organizzazioni senza fini di lucro di utilità sociale.
Manifestazioni non consentite
La legge impedisce l’indizione e lo svolgimento di manifestazioni a premio in diversi casi.
Sono ovviamente vietate le manifestazioni che violino le norme regolatrici della materia.
Sono vietate le manifestazioni che non garantiscono la pubblica fede e la parità di trattamento fra i partecipanti, poiché congegnate in modo da consentire al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori o congegnate direttamente per non avere vincitori.
Poco sorprendentemente, sono vietate le manifestazioni che mirano a eludere il monopolio statale dei giochi di azzardo e delle scommesse.
Sono vietate le manifestazioni in grado di turbare la concorrenza e il mercato, così come individuati e regolati dalle norme comunitarie.
Infine, sono vietate le manifestazioni il cui scopo è favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono vietate la pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale.
Se trattasi, però, di beni o servizi la cui pubblicità non è vietata ma semplicemente vincolata da norme particolari, allora è possibile indire delle manifestazioni a premi dopo aver ottenuto l’eventuale provvedimento di autorizzazione o aver adempiuto alle comunicazioni preventive richieste da dette norme.
Individuazione dei vincitori
Con riguardo ai soli concorsi a premio, la normativa richiede che ogni fase dell’assegnazione dei premi sia effettuata, con costi a carico del soggetto promotore, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore competente per territorio (solitamente, un funzionario della locale camera di commercio).
Se l’assegnazione dei premi avviene attraverso l’utilizzo di un congegno che richiede particolari conoscenze tecniche, ad esempio un software, il notaio o il responsabile per la tutela del consumatore si fa affiancare da un esperto che redige una perizia sulla regolarità dell’aspetto tecnico della assegnazione.
Il notaio e il funzionario si occupano di controllare, oltre alla regolare assegnazione dei premi, anche il versamento della cauzione dovuta e la devoluzione dei premi eventualmente non assegnati alle organizzazioni senza fini di lucro di utilità sociale e redigono un verbale delle proprie attività.
In ogni caso, il Ministero delle Attività Produttive (attualmente denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha il potere di effettuare controlli a campione sul regolare svolgimento tanto dei concorsi a premio che delle operazioni a premi.
Regolamento delle manifestazioni e loro pubblicità
Per finire, il regolamento di un concorso o di una operazione a premi deve essere messo a disposizioni dei partecipanti per la loro corretta informazione. Il regolamento deve contenere indicazione di tutti gli elementi della manifestazione richiesti dalla normativa (promotore, durata, ambito territoriale, modalità di svolgimento, natura e valore dei singoli premi, termini di consegna degli stessi e indicazione delle organizzazioni destinatarie dei premi non assegnati).
Il materiale promozionale, o meramente informativo, deve contenere o essere accompagnato dal regolamento e in caso contrario deve riportare almeno le condizioni di partecipazione, la durata e il valore complessivo dei premi messi in palio.
È consentito diffondere messaggi pubblicitari che non contengano tutte queste informazioni, ma in tal caso vi è l’obbligo di rinviare il destinatario della pubblicità, per avere tutte le informazioni, al regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o consultazione dello stesso.
Conclusioni
Come abbiamo visto, promuovere un concorso a premi o una operazione a premi, entrambi ottimi veicoli di promozione dei propri prodotti o servizi, non è complesso ma richiede comunque di soddisfare una serie di requisiti posti dalla legge a tutela dei partecipanti, che devono poter confidare nel corretto e imparziale svolgimento delle manifestazioni cui partecipano, e dello Stato, che deve accertarsi non si faccia un uso scorretto di questi strumenti (anche solo per inficiare il monopolio statale delle manifestazioni in denaro).
Il modo migliore per muoversi in sicurezza è farsi assistere, nella preparazione del concorso e nelle sue fasi iniziali, da consulenti, come i legali di RUP Legal & Consulting, che vi aiutino a non dimenticare nessuno di questi adempimenti e a redigere un regolamento che, oltre a rispettare le norme, tuteli anche i vostri interessi.
Diritto all'oblio: vuoi cancellare da internet dati o notizie che ti riguardano? Vediamo come fare

Al giorno d’oggi, a causa della diffusione capillare di internet e dei social network, dati personali e informazioni si diffondono in maniera molto rapida ed efficace.
Ma cosa succede quando la persona interessata non vuole che una notizia che lo riguarda circoli in rete in maniera incontrollata, perché, ad esempio, ritiene che leda la sua immagine?
Per rispondere a questa esigenza l’art. 17 del GDPR prevede e disciplina il cosiddetto diritto all’oblio che si traduce nella facoltà dell’interessato di chiedere l’eliminazione dei contenuti che lo riguardano.
Vediamo insieme quando e in che modo è possibile esercitare questa facoltà.
Condizioni per l’esercizio del diritto all’oblio
I casi in cui può essere esercitato il diritto all’oblio, schematicamente elencati all’art. 17 del GDPR, sono i seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Il diritto di cronaca
Il diritto all’oblio non è un diritto assoluto, ma deve essere bilanciato e contemperato con altri diritti, primo tra tutti quello di cronaca, vale a dire il diritto a divulgare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.
Tale principio è contenuto nello stesso art. 17 del GDPR (paragrafo 3), dove si precisa che il diritto all’oblio non può essere esercitato se il trattamento è necessario per: “…l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione…”.
In questo caso, pertanto, dati personali e informazioni relative ad un individuo possono essere liberamente pubblicate.
Naturalmente, trascorso un determinato lasso di tempo, un’informazione, anche se attendibile, può perdere la sua utilità per l’interesse pubblico.
Nel momento in cui questo accade, bisogna cancellare la notizia tornando a garantire pienamente il diritto alla riservatezza e alla reputazione dei soggetti interessati.
Se il titolare del trattamento non lo fa spontaneamente, il diretto interessato può chiedere l’eliminazione del contenuto.
Altre eccezioni
Oltre a quanto stabilito in merito al diritto di cronaca, il paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR, elenca altre eccezioni all’esercizio del diritto all’oblio, che non può essere esercitato quando i dati devono essere trattati:
a) per l’adempimento di un obbligo giuridico (ad esempio esistono leggi che impongono un periodo di tempo prestabilito per la conservazione di determinati dati);
b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
c) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
d) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Cosa fare per esercitare il diritto all’oblio
Al verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, l’interessato può richiedere la cancellazione della notizia che lo riguarda e dei relativi dati direttamente al titolare del trattamento che ha pubblicato i contenuti in questione.
Il titolare del trattamento dovrà procedere spontaneamente alla cancellazione senza ritardo e a titolo gratuito.
In alternativa alla cancellazione, il titolare del trattamento può optare anche per una anonimizzazione dei dati.
In questo caso i dati non vengono cancellati ma vengono trattati in modo da evitare che da essi si possa risalire all’identità dell’interessato.
Deindicizzazione
Oltre a chiedere la cancellazione al titolare del trattamento, la persona interessata può chiedere la deindicizzazione da parte dei motori di ricerca delle pagine che lo riguardano.
In questo caso i contenuti non vengono cancellati, ma i motori di ricerca fanno in modo di nasconderli. Di conseguenza gli utenti troveranno la notizia con maggiori difficoltà se effettuano una ricerca in rete.
La richiesta va fatta compilando gli appositi moduli messi a disposizione online e deve essere corredata dalle motivazioni e dai documenti richiesti.
Riforma Cartabia e diritto all’oblio dell’imputato
Sul tema è intervenuta recentemente la riforma della giustizia con un emendamento dell’articolo 1, comma 25, della legge 134/2021 introducendo una specifica procedura per l’esercizio del diritto all’oblio da parte dell’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere oppure un provvedimento di archiviazione.
In particolare, l’interessato può richiedere la deindicizzazione di contenuti riportanti i propri dati personali. Tale deindicizzazione può essere anche preventiva, nel senso che l’interessato può chiedere che venga vietata l’indicizzazione di tutti gli articoli che verranno scritti dal momento della sentenza in avanti che si riferiscono all’imputato.
In caso di richiesta, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento apporrà in calce una nota con un riferimento all’art. 17 del GDPR.
Devi recuperare un credito? Vediamo come farlo in pochi passi

Hai venduto un bene o fornito un servizio e il tuo cliente non ti ha pagato? I tentativi di risolvere bonariamente la controversia non sono andati a buon fine? In questi casi è bene sapere come muoversi per tutelare i propri interessi recuperando rapidamente le somme dovute.
La messa in mora
Il primo passo da compiere per recuperare il proprio credito è quello di costituire in mora il debitore.
La costituzione in mora si effettua inviando al debitore una comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. intimando il pagamento delle somme dovute entro uno specifico termine, che solitamente non supera i 15 giorni.
Una volta decorso inutilmente il termine indicato, è possibile procedere al recupero del credito in sede giudiziale.
Il ricorso per decreto ingiuntivo
Se la comunicazione di messa in mora non va a buon fine, è possibile procedere al recupero forzato del credito.
Per farlo è necessario un titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo.
La procedura più rapida e comune per il recupero dei crediti è il ricorso per decreto ingiuntivo.
Una volta depositato il ricorso, il giudice può accogliere la richiesta e ingiungere al debitore il pagamento, rigettare il ricorso oppure richiedere un’integrazione documentale.
Se il decreto ingiuntivo viene emesso, deve essere notificato al debitore entro 60 giorni. In caso contrario perderebbe la sua efficacia.
Il debitore può contestare l’ingiunzione di pagamento proponendo opposizione al decreto entro 40 giorni dalla notifica.
L'opposizione va proposta con atto di citazione al giudice che ha emesso il decreto e comporta l’avvio di un giudizio ordinario.
L'atto di precetto
Se il debitore non propone opposizione al decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni dalla notifica, il creditore può chiedere al giudice di rendere esecutivo il decreto ingiuntivo notificato e redigere sulla base del decreto ingiuntivo, ora esecutivo, l’atto di precetto.
Il precetto ha per oggetto l'intimazione ad adempiere entro un termine di almeno 10 giorni, con l'avvertimento che in difetto si procederà con l’esecuzione forzata.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il decreto ingiuntivo viene dichiarato dal giudice provvisoriamente esecutivo già al momento della sua emissione, con la conseguenza che il creditore può provvedere immediatamente a notificare il precetto e il decreto senza dover rispettare il termine di 40 giorni.
Il giudice può concedere l'esecuzione provvisoria anche se ritiene che possa esserci grave pregiudizio nel ritardo (per esempio perché si ritiene che il debitore potrebbe fallire o occultare i propri beni) o se il creditore produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (ad esempio un’ammissione scritta del debito).
Il pignoramento
Decorsi almeno 10 giorni dalla notifica del precetto è possibile procedere con l'esecuzione forzata nei confronti del debitore.
Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non viene iniziata entro massimo 90 giorni dalla sua notificazione.
L’esecuzione viene effettuata tramite le tre forme di pignoramento che il creditore ha a disposizione, vale a dire il pignoramento mobiliare, immobiliare o il pignoramento presso terzi.
Attenzione alla prescrizione
Se un diritto non viene esercitato per un lungo lasso di tempo c’è il rischio che intervenga la prescrizione e che, pertanto, il diritto stesso si estingua.
In questo caso il debitore non è più obbligato a pagare e il creditore non può più avanzare pretese.
I diritti si prescrivono nei termini previsti per legge. Il termine ordinario è di 10 anni ma esistono numerose eccezioni (per esempio si prescrivono in un anno i diritti derivanti dai contratti di spedizione e di trasporto).
Quindi è importante agire tempestivamente per recuperare i propri crediti facendosi assistere da professionisti esperti come quelli di Rup Legal and Consulting.
L'affiliate marketing: cos'è e quali sono gli aspetti legali?

L’affiliate marketing è una forma di promozione di prodotti e servizi diffusissima in Internet e basata sulla presenza – in blog, siti informativi, post social ecc. – di link che fanno diretto rimando a siti di e-commerce.
Questa forma di promozione presenta diversi vantaggi sia che si operi come affiliato, detto publisher, che come venditore, detto advertiser, e vale la pena conoscerne i fondamentali.
Le parti coinvolte
L’affiliate marketing è, sia legalmente che di fatto, un rapporto a tre fra un soggetto che intende pubblicizzare il propri prodotti o servizi, l’advertiser, un soggetto che intende offrirsi per promuovere detti prodotti e servizi, il publisher, e un soggetto che si occupa di gestire il rapporto fra i due a livello tecnico ed economico, il mediatore (detto anche piattaforma di mediazione).
Il funzionamento
Il publisher mette sul proprio sito uno o più link (detti link di affiliazione) che indirizzino al sito dell’advertiser, inseriti in un contesto che ne stimoli l’utilizzo da parte degli utenti del sito.
Potrebbe trattarsi di un post di consigli cosmetici sul blog personale di una truccatrice freelance, un lungo articolo di recensione di macchine fotografiche in un sito specializzato in fotografia, oppure di un post sul profilo Instagram di una modella riguardante gli elementi di un outfit.
L’advertiser, da parte sua, corrisponde al publisher una commissione ogni volta che attraverso un link di affiliazione un utente arriva al sito di destinazione e compie una determinata operazione.
Ci sono tre tipi di commissione, differenziati a seconda dell’azione richiesta dall’advertiser:
- Pay per click: l’advertiser corrisponde una commissione per ogni utente che arriva sulla propria pagina tramite il link di affiliazione, a prescindere che sul sito di destinazione l’utente compia o meno una azione;
- Pay per lead: la commissione viene corrisposta per ogni utente che, giunto sul sito di destinazione, compie una azione come iscriversi a una newsletter, compilare un modulo, scaricare una app gratuita e, in generale, qualsiasi azione che consenta all’advertiser di agganciare l’utente per future interazioni;
- Pay per sale: la commissione viene corrisposta per ogni utente che, giunto sul sito di destinazione, effettua un acquisto.
Il mediatore offre i mezzi tecnici per la gestione dei link di affiliazione, che spesso gestisce direttamente per conto delle altre parti, e tiene conto del traffico originato dai link, delle azioni compiute dagli utenti reindirizzati, delle commissioni maturate (che può anche incassare per poi distribuirle al publisher) ecc.
Solitamente, per questo suo servizio, trattiene una parte della commissione dovuta al publisher o riceve un compenso autonomo.
Il mediatore, in verità, non è sempre necessario e un advertiser e un publisher con le giuste competenze tecniche e logistiche potrebbero decidere di gestire l’attività di affiliate marketing da soli. Tuttavia, è un’ipotesi residuale, perché i mediatori consentono di attuare strategie di affiliate marketing più efficienti e in alcuni casi il loro intervento è pressoché obbligato.
Si pensi, ad esempio, a chi vende i propri prodotti tramite Amazon e ha bisogno di dirottare traffico verso le proprie pagine prodotto. In questo caso l’intermediazione di Amazon non è evitabile.
Vantaggi dell’affiliate marketing
Questa forma di promozione pubblicitaria presenta vantaggi sia per il publisher che per l’advertiser.
Per il publisher si tratta di una forma di promozione più economica rispetto alle altre attività di promozione online, in quanto prevede di pagare soltanto una volta raggiunto il risultato ottenuto, invece di investire anticipatamente una somma per l’attività di marketing (come avviene, ad esempio, per le campagne marketing su Facebook).
Un altro vantaggio è che permette, scegliendo accuratamente i publisher, di poter contare su canali promozionali più mirati rispetto a una tradizionale campagna marketing online.
Il publisher, infatti, è un autore di contenuti che si rivolge a un pubblico in tutto o in parte coincidente con la clientela dell’advertiser. Pubblico che si pone, nei confronti dei link affiliati promossi dal publisher, con una predisposizione d’animo migliore di quella che avrebbe nei confronti di un banner pubblicitario automatico per gli stessi prodotti o servizi.
Per il publisher si tratta di una fonte di guadagno semplice da implementare nella propria attività.
È possibile avere più rapporti di affiliazione con più publisher (salvo limitazioni disposte contrattualmente) ed è più semplice trovare link di affiliazione da inserire organicamente nei propri contenuti, che si sarebbero prodotti comunque, che creare ad hoc contenuti appositi per sostenere una campagna pubblicitaria.
Inoltre, i link di affiliazione costituiscono un buon esempio di rendita passiva perché il contenuto che li integra può potenzialmente attirare fruitori anche nel lungo periodo assicurando potenziali utilizzatori dei link per molto tempo.
Aspetti legali
Dal punto di vista legale, il rapporto fra publisher, advertiser e mediatore è un contratto atipico, che quindi non rientra all’interno di rapporti contrattuali riconosciuti e sottoposti a norme specifiche (come, ad esempio, il rapporto di agenzia). Questo, però, non significa che le parti coinvolte non abbiano degli obblighi da rispettare, soprattutto il publisher.
Il publisher, infatti compie attività promozionale di prodotti e servizi altrui, anche se fuori da un contratto di pubblicità tipico, e deve rispettare le norme che regolano la corretta attività pubblicitaria.
Sarà sottoposto, ad esempio, all’obbligo di indicare espressamente la natura pubblicitaria dei link di affiliazione, per non incorrere nell’illecito di pubblicità ingannevole. Per approfondire, in particolare, il rapporto fra obblighi in tema pubblicitario e publisher che svolgono l’attività di influencer, consigliamo questo nostro articolo.
Altre costrizioni possono arrivare dai rapporti fra il publisher e lo spazio online nel quale svolge l’attività di affiliazione.
Alcune piattaforme, come ad esempio YouTube, impongono contrattualmente degli obblighi di informazione a chi usa i contenuti che carica sulla piattaforma per fare pubblicità a prodotti e servizi.
Sia l’advertiser che il publisher, poi, dovranno essere compliance con gli obblighi relativi alle cookies policies e al trattamento dei dati personali degli utenti invitati a usare i link di affiliazione, in accordo al GDPR e alle altre norme in materia.
Arrivando agli impegni da stabilirsi contrattualmente, il contratto, essendo atipico, non prevede contenuti obbligatori, lasciando le parti libere di organizzarsi come meglio ritengono per tutelare i reciproci interessi.
Ci sono, ovviamente, degli aspetti che andranno attentamente considerati per garantire un contratto equilibrato e tutelante per tutti, soprattutto per il publisher e l’advertiser.
L’advertiser avrà particolare interesse che il publisher abbia cura di presentare i link di affiliazione in una maniera che non sia lesiva della sua immagine. Ad esempio, pubblicandoli in blocco assieme a decine di altri link di affiliazione di altri soggetti, che renderebbe l’idea di un prodotto o servizio di poco valore, o accompagnandoli con testi non in linea coi valori aziendali dell’advertiser o, peggio, denigratori verso gli utenti o i concorrenti.
Il publisher, dal lato opposto, avrà l’interesse che l’advertiser non si imponga sulla sua libertà creativa, pretendendo di determinare i suoi contenuti, e che non si appropri del contenuto che il publisher crea per accompagnare i link di affiliazione, rispettando invece il diritto d’autore del publisher.
Entrambi, poi, hanno particolare interesse a determinare chiaramente la natura delle azioni compiute dagli utenti che fanno maturare le commissioni, la loro entità e i metodi utilizzati dal mediatore per tenere conto delle azioni compiute e delle some maturate.
Conclusioni
L’affiliate marketing è una ottima opportunità di guadagno per i creatori di contenuti (advertiser) e un ottimo modello promozionale per chi possiede un e-commerce e offre i propri prodotti e servizi online (advertiser) ma questo meccanismo apparentemente semplice richiede, per la sua natura atipica, un contratto che possa garantire tutte le parti coinvolte; contratto che deve essere predisposto con particolare attenzione.
Per questo è meglio rivolgersi, prima di intraprendere questa strada, a consulenti specializzati per farsi assistere, come gli avvocati di RUP Legal & Consulting.
Il documento informatico e il suo valore legale

Nonostante la tecnologia abbia ormai reso possibile liberarsi della carta, nelle aziende c’è ancora una certa resistenza a convertire in digitale la documentazione aziendale.
Al di là dell’abitudine, che certo ha ancora una certa incidenza, una ragione di questa resistenza può trovarsi nel timore che il documento informatico non offra le stesse garanzie, in termini di immodificabilità e di valore legale, del documento analogico.
Si tratta di dubbi che possono oggi considerarsi superati. Infatti, tramite il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e le linee guida dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici le caratteristiche e la valenza legale dei documenti informatici sono state normate.
Anche se i documenti ora citati sono indirizzati soprattutto alla pubblica amministrazione, e ad altri soggetti legati al pubblico servizio, le norme e le indicazioni ivi contenute si applicano a tutti i documenti informatici, compresi quelli gestiti dai soggetti privati.
Andiamo, dunque, a vedere quali sono le caratteristiche del documento informatico e che valore legale, e a quali condizioni, gli viene riconosciuto.
Il documento informatico e la sua creazione
Si definisce documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Si tratta di una definizione che, saggiamente, non tiene conto di aspetti tecnici come il formato del file che contiene il documento né dei programmi e dispositivi per la sua fruizione, in modo da non divenire obsoleta con l’evolvere della tecnica.
Il documento informatico, quindi, è l’equivalente di natura informatica del tradizionale documento analogico, che è a sua volta definito come la rappresentazione, appunto analogica, di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Un documento informatico può generarsi in tre differenti modi.
Il primo, che abbiamo tutti presente, è la creazione diretta da parte di uno o più soggetti.
Si tratta, ad esempio, del contratto scritto in formato Word, rimaneggiato da più utenti e, infine, salvato in formato PDF. La formazione del suo contenuto segue le stesse logiche dietro la formazione del contenuto di un tradizionale documento analogico, solo dando come risultato finale un documento informatico.
Il secondo è la formazione automatica, a seguito di una operazione di acquisizione di dati o dalla generazione o raggruppamento di dati estratti da banche dati.
Due esempi che possono aiutarci a comprendere questo metodo sono la conferma di un acquisto online e l’estratto conto automatico.
La conferma di acquisto è un documento informatico creato automaticamente, ad acquisto concluso, da un sistema di e-commerce con i dati (bene acquistati, dati anagrafici dell’acquirente, data d’acquisto ecc.) acquisiti durante il processo di acquisto online.
L’estratto conto automatico, invece, è un documento informatico creato automaticamente da un programma di gestione contabile, cui vengono date indicazioni tipo cliente e periodo di tempo, estraendo i dati rilevanti (i rapporti dare e avere) da un database.
Il terzo è l’acquisizione informatica di un documento analogico, ad esempio attraverso un processo di scansione.
Quella del documento informatico, quindi, è una categoria ampia, che va oltre il mero documento scritto con un elaboratore di testo e copre pressoché tutti i tipi di documento di interesse per una società.
Valore legale del documento informatico
Al documento informatico viene riconosciuto un valore legale la cui forza dipende dal livello di certezza riguardo al suo contenuto e alla sua provenienza.
L’evidente problema del documento informatico rispetto a quello analogico è che, mentre le modifiche e aggiunte successive alla formazione di un documento analogico lasciano tracce evidenti (segni di penna, pagine aggiuntive, segni di bianchetto), le modifiche e aggiunte a un documento informatico non sono evidenti e possono essere molto difficili da individuare.
Questo fatto rischia di creare incertezza sulla affidabilità del documento informatico per ricostruire la verità dei fatti o la volontà di uno o più soggetti.
Tuttavia, esistono dei mezzi tecnici che consentono di garantire che un documento informatico non sia stato alterato, e per ricondurne il contenuto a uno o più soggetti determinati.
Fra i vari mezzi tecnici disponibili, il legislatore ha scelto di prediligere le firme elettroniche.
L’art. 20, comma 1-bis, CAD stabilisce, infatti, che un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata.
Soddisfare il requisito della prova scritta significa che il documento informatico firmato digitalmente ha lo stesso valore del documento analogico sottoscritto e, di conseguenza, costituisce piena prova del suo contenuto fino a querela di falso, salvo che il soggetto sottoscrittore abbia la possibilità di disconoscere la sottoscrizione e la eserciti.
Si tratta di un valore legale, quindi, molto alto. I documenti informatici non firmati digitalmente non godono di un pari riconoscimento ma possiedono, comunque, un valore legale loro proprio in quanto, sempre l’art. 20, comma 1-bis, CAD, stabilisce che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
Questo significa che il Giudice è libero di ritenere che un documento informatico soddisfi i requisiti della forma scritta se, pur non essendo firmato digitalmente, offre adeguate garanzie date da altri e diversi accorgimenti tecnici.
Ad esempio, un giudice potrebbe ritenere dotato del valore attribuito alla forma scritta il contenuto di una comunicazione di posta elettronica certificata la quale, per le sue specifiche tecniche, non può essere alterata successivamente e offre sufficiente certezza sulla data di trasmissione e sul mittente.
Così come potrebbe riconoscere il medesimo valore al contenuto di un documento notarizzato in blockchain (per maggiori dettagli potete recuperare questo nostro articolo), dal momento che questo processo garantisce che il documento informatico esisteva a una certa data e non è stato modificato da allora.
Questo significa che non è necessario firmare tutto digitalmente (anche se è consigliabile) per poter digitalizzare la propria documentazione godendo delle stesse garanzie legali offerte dai documenti analogici. Basta avere l’accortezza di utilizzare, per la formazione e la conservazione dei documenti, strumenti tecnici che ne assicurino l’immodificabilità e la provenienza.
Le firme elettroniche
Poiché è lo strumento principale per assicurare ai nostri documenti informatici di soddisfare il requisito della forma scritta, è utile avere presente quali sono i diversi tipi di firma elettronica e come funzionano.
La firma elettronica avanzata è una prima forma di sottoscrizione elettronica connessa unicamente al firmatario e quindi in grado di identificarlo e accertare la provenienza da questi dei documenti sottoscritti con questa firma.
Consiste in un processo che può essere svolto con due differenti modalità: grafometrica e OTP (One Time Password).
La grafometrica prevede l’iniziale acquisizione informatica della firma autografa del sottoscrittore. Al momento di sottoscrivere digitalmente un documento, il sottoscrittore scrive la propria firma su uno strumento di acquisizione digitale (un tablet o una tavoletta digitale) e un apposito programma verifica la corrispondenza della firma inserita con quella registrata, apponendo in caso positivo la firma elettronica sul documento, integrata solitamente dal nome e cognome del sottoscrittore.
La OTP consiste nel registrare i dati del sottoscrittore assieme a un dispositivo di sua proprietà, solitamente il telefono cellulare, al quale inviare, al momento della firma, una password temporanea (sempre diversa a ogni sottoscrizione) generata al momento e che deve essere inserita nel sistema di firma entro pochi minuti. L’inserimento della password temporanea viene considerata espressione della volontà del sottoscrittore associato al dispositivo e il programma di firma, di conseguenza, appone la firma elettronica al documento informatico.
La firma elettronica qualificata, detta anche firma digitale, basa il proprio funzionamento sulla crittografia asimmetrica, attraverso una coppia di chiavi crittografiche: una privata, utilizzata dal sottoscrittore per firmare il documento informatico, e una pubblica, utilizzata da chi desidera controllare la firma apposta per verificarne l’integrità e la provenienza.
Si tratta del tipo di firma elettronica più sicura, che garantisce più delle altre l’integrità del documento e la provenienza della firma dal soggetto sottoscrittore. Per poter utilizzare questo tipo di firma il sottoscrittore deve procurarsi un certificato digitale, rilasciato da un ente certificatore compliance con le direttive dell’AgID. Il certificato digitale è univoco, non ve ne sono due uguali, e assicura, al pari di una firma autografa, che le sottoscrizioni informatiche apposte tramite quel certificato provengono da un unico e solo individuo.
Conclusione
La firma elettronica qualificata è oggi molto diffusa, se non proprio obbligata, fra professionisti e imprenditori, mentre la firma elettronica avanzata, di più semplice implementazione, può essere fatta adottare ai responsabili e quadri di una azienda, nonché ai propri clienti e utenti (si pensi, ad esempio, al diffuso uso della sottoscrizione tramite OTP per i contratti assicurativi e di gestione finanziaria).
E anche nel caso in cui non sia possibile, o sia troppo oneroso, apporre una firma elettronica a un documento informatico, vi sono comunque ampie possibilità tecniche per assicurare ai propri documenti informatici, e alla digitalizzazione di quelli analogici, un livello di immodificabilità, integrità e provenienza tali da godere degli stessi vantaggi dei documenti tradizionali.
Di conseguenza, non esistono oggi impedimenti alla conversione dei documenti aziendali, sia interni che esterni e questo passaggio, anzi, è da raccomandarsi alla luce dei vantaggi di gestione e conservazione che i documenti informatici presentano rispetto a quelli cartacei.
Se volete maggiori informazioni sulle possibilità offerte dalla digitalizzazione dei vostri documenti aziendali, su come assicurarne la valenza legale e, in generale, sui vantaggi legali che la digitalizzazione può portare alla vostra attività rivolgetevi a RUP Legal and Consulting e saremo lieti di assistervi.
Vuoi acquistare casa all'asta? Vediamo insieme come fare
1. Acquistare casa all'asta
2. Le modalità dell'asta
3. Da dove iniziare?
4. Come verificare lo stato dell'immobile?
5. Il prezzo
6. Come funziona il pagamento?
7. Costi e aspetti fiscali
8. Quali sono i rischi?
1. Acquistare casa all'asta
Negli ultimi anni, complice la crisi economica, sono aumentati esponenzialmente i pignoramenti o i fallimenti dovuti a debiti insoluti.
Nell’ambito di queste procedure, eventuali beni immobili di proprietà dei debitori possono essere venduti all’asta in modo da utilizzare il ricavato per soddisfare le ragioni dei creditori.
Il meccanismo delle aste, pur essendo caratterizzato dall’aggiudicazione al miglior offerente, prevede, a determinate condizioni, dei ribassi del prezzo iniziale.
Acquistare casa all'asta rappresenta, quindi, un’ottima opportunità per chi vuole acquistare ad un costo contenuto.
2. Le modalità dell’asta
L’asta giudiziaria è disposta dal Tribunale dinanzi al quale si svolge la procedura e può avvenire con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.) o senza incanto (artt. 570 ss. c.p.c.) con modalità ordinarie o telematiche.
Vendita senza incanto
Nel caso dell’asta senza incanto, il soggetto interessato deve depositare presso la cancelleria una busta chiusa dove viene riportata l’offerta e un assegno a titolo di cauzione (solitamente del 10%), oltre a tutti gli altri documenti richiesti nell’avviso di vendita.
Con le aste telematiche l’offerta può essere presentata tramite internet, compilando ed inviando l’apposito modulo messo a disposizione sulle piattaforme dedicate.
Le buste contenenti le offerte vengono quindi esaminate in un’apposita udienza.
Se l’offerta è unica, il giudice sente le parti e i creditori iscritti e autorizza la vendita se l’offerta è pari o superiore al valore stimato dell’immobile.
Se l’offerta è inferiore al valore ma non oltre 1/4, il giudice può comunque autorizzare la vendita se ritiene che non sarà possibile conseguire un prezzo superiore e non sono state presentate istanze di assegnazione.
Se invece ci sono più offerte, il giudice indice una gara, che avrà come base l’offerta più alta.
Vendita con incanto
Attualmente è la modalità meno utilizzata.
In questo caso il giudice stabilisce luogo, data e ora dell’asta. I partecipanti presentano la loro offerta non in busta chiusa, ma il giorno stesso dell’asta nel luogo stabilito.
Le offerte devono ovviamente superare la base d’asta e l’offerta precedente nella misura indicata nell’avviso di vendita.
3. Da dove iniziare?
Le aste sono pubblicate su numerosi siti web autorizzati, sui siti dei singoli Tribunali o sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia.
Dare adeguata visibilità alle procedure permette infatti di ampliare la platea dei potenziali offerenti, nell’interesse dei creditori.
Su questi siti internet è possibile reperire tutta la documentazione attinente, ad es. l’avviso di vendita, la perizia di stima redatta dal professionista tecnico incaricato, ma anche foto e planimetrie.
In particolare, con l’avviso di vendita vengono rese note la modalità di presentazione delle offerte, la cauzione da versare e le altre informazioni necessarie per partecipare.
La perizia di stima viene redatta da un tecnico e riporta una descrizione dettagliata dell’immobile che tiene conto dello stato di manutenzione e di eventuali problematiche burocratiche, urbanistiche o catastali.
4. Come verificare lo stato dell’immobile?
E’ possibile visionare l’immobile con una richiesta al custode (tramite domanda on line) o al professionista delegato.
Inoltre consultando la perizia si possono avere informazioni attendibili sulle condizioni dell’immobile.
5. Il prezzo
La base d’asta è stabilita sulla base della perizia.
A partire dalla prima vendita non andata a buon fine il giudice ha la facoltà di ridurre il prezzo di partenza fino al 25% del valore iniziale.
Dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, il prezzo può essere abbassato fino al limite della metà.
6. Come funziona il pagamento?
Dopo l’aggiudicazione il giudice comunica il termine per il pagamento.
In caso di aggiudicazione, l’offerente deve versare la differenza tra la cauzione e il prezzo, oltre alle spese accessorie, come l’imposta di registro e il compenso del delegato.
E’ preferibile che l’acquirente disponga di tutto l’importo al momento della presentazione dell’offerta. Nella maggior parte dei casi la somma dovuta va infatti corrisposta entro 60/120 giorni dall’aggiudicazione.
In alternativa, organizzandosi col giusto tempismo, è possibile richiedere un mutuo.
E’ comunque opportuno ricordare che, se il pagamento non viene effettuato, il giudice trattiene la cauzione versata.
7. Costi e aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscale non ci sono differenze rispetto agli immobili che si acquistano con modalità ordinarie. Quindi si paga l’imposta di registro ma, se l’acquirente gode dei requisiti, può beneficiare delle agevolazioni prima casa.
Nelle aste immobiliari non sono previste le spese notarili relative all'atto di compravendita (che è sostituito dal decreto di trasferimento), tuttavia chi intende ricorrere al mutuo dovrà necessariamente rivolgersi ad un notaio.
8. Quali sono i rischi?
Prima di presentare un’offerta è opportuno verificare il contesto condominiale e la condizione dell’immobile, che a volte può richiedere una profonda ristrutturazione.
Ulteriori problematiche possono essere rappresentate da debiti col condominio, difformità urbanistiche e catastali, presenza di comproprietari.
E’ possibile anche che nell’immobile sia residente il debitore. La legge gli consente di restare nell’immobile fino al momento dell’emissione del decreto di trasferimento.
Se l’immobile non viene liberato potrebbe essere necessario ricorrere all’esecuzione forzata.
Considerato quanto sopra, è indispensabile visitare personalmente l’immobile prima dell’asta.
Inoltre, per non mettere a rischio il proprio capitale, è fondamentale un’attenta valutazione di convenienza dell'affare anche dal punto di vista giuridico facendosi assistere da professionisti esperti nel settore come quelli di RUP Legal and Consulting.
Guida gratuita agli smart contracts
Gli smart contracts sono l'innovazione più diffusa e versatile introdotta dalla Distributed Ledger Technology, la tecnologia alla base delle blockchain.
Si tratta di contratti scritti in codice informatico ai quali viene data esecuzione direttamente da software designati dalle parti, al verificarsi di precise condizioni.
Gli smart contracts stanno silenziosamente ma inesorabilmente cambiando il modo in le grandi aziende gestiscono i loro flussi informativi, logistici e produttivi.
Tuttavia, anche le PMI possono trarre vantaggio dal loro utilizzo perché, ed è uno dei loro principali vantaggi, gli smart contracts sono una tecnologia accessibile, per costi e complessità, a tutti.
Abbiamo, quindi, realizzato una breve guida gratuita agli smart contracts in cui spieghiamo in modo semplice cosa sono e come funzionano, e illustriamo le prospettive e i principali risvolti legali legati al loro utilizzo.
Potete scaricare la nostra guida gratuita agli smart contracts gratuitamente in formato pdf.
Smart contract - guida di RUP Legal & Consulting
Seo: quali sono gli accorgimenti per un buon contratto?
1. Cos'è la SEO
2. Il lavoro del SEO engineer
3. L'importanza di un buon contratto SEO
4. Accorgimenti per un buon contratto SEO
1. Cos'è la SEO
SEO è una sigla ineludibile quando parte o tutto il proprio lavoro si svolge online attraverso un sito proprietario.
SEO sta per Search Engine Optimization, un’attività che raccoglie tutte le prassi e buone pratiche necessarie per ottimizzare pagine web e siti internet ai fini del loro posizionamento nei motori di ricerca.
I criteri con i quali i vari motori di ricerca come Google scelgono che pagine web mostrare come risultato di una ricerca, e l’ordine in cui mostrare queste pagine all’utente, sono stabiliti a priori ed espressi in un algoritmo, che il motore di ricerca esegue sia nella fase di ricerca e raccolta dati delle pagine web presenti in rete che al momento di dare risposta a una ricerca.
Nella prima fase i crawler (programmi che navigano in Internet autonomamente perseguendo lo scopo dato) del motore di ricerca scansionano Internet navigando da una pagina all’altra e registrando una serie di dati sulle pagine visitate.
A seconda dell’algoritmo di indicizzazione del motore di ricerca, il crawler prediligerà alcuni tipi di dati rispetto agli altri e alla fine di questa fase vi è già una prima differenziazione fra pagine che sono più aderenti ai requisiti di indicizzazione assegnati ai crawler e le pagine che lo saranno meno.
Nella seconda fase, il momento della ricerca, il motore di ricerca presenterà all’utente le pagine precedentemente scansionate, e rilevanti rispetto alle parole chiave inserite dall’utente, partendo da quelle che rispondono meglio al suo algoritmo di indicizzazione e che soddisfano eventuali altri requisiti.
Ad esempio, da qualche tempo Google tende a dare precedenza, nella lista dei risultati, a pagine che rispondono al quesito dell’utente con un video o una lista per punti.
2. Il lavoro del SEO Engineer
È chiaro, quindi, che meglio sono indicizzate le nostre pagine web maggiori saranno le possibilità che il nostro sito venga visto e visitato da utenti interessati, pronti a diventare nuovi clienti.
Ed è a questo punto che entra in gioco il SEO Engineer, una figura professionale che oltre ad avere le competenze per scrivere e modificare il codice delle pagine web ha anche una profonda conoscenza dei criteri di indicizzazione di uno (e in quel caso sarà quasi sempre Google) o più motori di ricerca (stante che alcuni criteri sono comuni ai diversi motori di ricerca).
Il lavoro del SEO Engineer è ottimizzare siti web commerciali perché compaiano in posizioni migliori nei motori di ricerca, aumentando così il traffico in entrata sugli stessi.
3. L’importanza di un buon contratto SEO
Affidarsi a un SEO Engineer, o a una agenzia web o marketing che abbia al suo interno queste competenze, è un passaggio quasi obbligato per le imprese che puntano molto su Internet per il proprio volume di affari.
Tuttavia, l’attività di ottimizzazione SEO non è semplice da valutare per l’imprenditore. Si tratta, infatti, di una attività molto tecnica e parecchio oscura ai non addetti ai lavori e, inoltre, non è un lavoro i cui esiti siano sempre prevedibili e certi.
I fattori che determinano il successo, in termini di indicizzazione, di un sito web non sono tutti interni al sito e quindi sotto il controllo del SEO Engineer. Ci sono anche fattori esterni, come l’efficienza dei siti concorrenti, le piccole modifiche che i motori di ricerca apportano di tanto in tanto all’algoritmo ecc.
È quindi necessario che il contratto tenga conto di questa difficoltà e stabilisca degli impegni reciproci, fra imprenditore e SEO Engineer, bilanciati fra loro.
Un contratto che stabilisca un compenso fisso da parte dell’imprenditore, a prescindere dal risultato, lo penalizzerebbe facendogli correre il rischio di pagare troppo un lavoro svolto col minimo sforzo sindacale e inefficiente.
D’altra parte, fissare risultati troppo rigidi da raggiungere penalizzerebbe il SEO Engineer il quale, fornendo una prestazione d’opera intellettuale, può garantire di mettere a disposizione del committente i propri mezzi (intesi come competenze tecniche) al meglio delle proprie capacità, ma non può garantire l’ottenimento del risultato desiderato.
Un buon contratto, quindi, deve trovare il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi delle due parti, per un più proficuo rapporto lavorativo.
4. Accorgimenti per un buon contratto SEO
In primo luogo, un buon contratto per attività SEO deve definire il più attentamente possibile le effettive prestazioni richieste al SEO Engineer (o al soggetto con competenze equivalenti).
L’attività di SEO engineering, infatti, si compone di tante attività pecifiche ed è bene, per l’imprenditore, che il contratto elenchi puntualmente quali attività dovranno essere espletate dal SEO Engineer nello svolgimento del contratto. Queste attività ricomprendono:
- SEO audit, la preliminare analisi dell’efficienza in termini SEO del sito;
- definizione delle keyword di interesse dell’imprenditore, cioè le parole che ci si aspetta i potenziali clienti useranno nelle loro ricerche;
- ottimizzazione degli elementi del sito (testi, immagini ecc.) ai fini di una migliore indicizzazione;
- link building, la creazione (con varie tecniche) di link che indirizzino al sito, migliorandone così la reputazione agli occhi dell’algoritmo di indicizzazione;
- eventuale studio delle tecniche SEO impiegate dalla concorrenza.
Individuare ed elencare le attività che verranno svolte consente una prima quantificazione del lavoro che verrà eseguito e una prima valutazione economica dello stesso.
Oltre alle attività puntuali, è importante anche indicare qual è il motore di ricerca, o i motori di ricerca, sul quale si intende migliorare la posizione del sito, visto che da questa scelta dipendono molte delle tecniche che il SEO Engineer dovrà adottare.
Successivamente, sarà importante definire i risultati attesi dall’imprenditore (che devono essere, ovviamente, di buon senso) e stabilire una serie di obiettivi (o milestones) intermedi, da valutare economicamente.
Questo sistema consente di remunerare il SEO Engineer in misura, anche, dei risultati che il suo lavoro porta senza però legare questa parte del compenso al raggiungimento di un obiettivo finale che, come abbiamo visto, potrebbe sfuggire a causa di fattori esterni.
Dalla organizzazione del lavoro in obiettivi discende la capitale importanza di prevedere nel contratto i tempi di consegna dei diversi lavori e i tempi per la verifica dell’eventuale raggiungimento degli obiettivi. Le tempistiche per le prestazioni, e di conseguenza la durata del contratto e l’eventuale rinnovo automatico, sono elementi cui bisogna prestare molta attenzione in questo tipo di contratto.
Non fissare delle tempistiche, infatti, lascerebbe l’imprenditore in balia dell’arbitrio del SEO Engineer, che potrebbe ritardare i tempi di verifica del raggiungimento degli obiettivi e ritardare l’esecuzione dei lavori. La durata del contratto andrà accordata di conseguenza, fissata in modo da coprire tutto il rapporto o, meglio, fissata a uno o due anni con rinnovo automatico e possibilità per l’imprenditore di recedere con un congruo preavviso se pensa il lavoro svolto non sia soddisfacente.
Come scritto sopra, l’algoritmo di indicizzazione del motore di ricerca scelto, o dei motori di ricerca, subisce delle modifiche periodiche, e questo porta alla necessità di aggiustare il lavoro di indicizzazione fatto sul sito.
Inoltre, i lavori eseguiti sul sito dal SEO Engineer potrebbero non portare ai risultati attesi ma fornire dati ed elementi per aggiustare il tiro con delle modifiche successive.
Un buon contratto, quindi, deve contemplare la possibilità di revisioni del lavoro svolto, che devono essere predeterminate nel numero e nel costo, altrimenti il rischio è di ritrovarsi con rilevanti sforamenti di budget per l’attività SEO.
Infine, l’attività di indicizzazione di un sito non si limita a intervenire sul codice delle sue pagine web ma anche sui suoi contenuti, come testi e immagini. Una sezione del contratto, quindi, dovrà essere dedicata a regolare chi, fra imprenditore e SEO Engineer, dovrà creare o comunque fornire questi contenuti, come regolare il diritto d’autore dei contenuti forniti dal SEO Engineer e, soprattutto, come manlevare l’imprenditore se questi contenuti dovessero violare il diritto d’autore di un terzo.
Insomma, l’ottimizzazione SEO di un sito è una attività fondamentale per ogni attività online e per poterla affrontare in serenità è necessario avere un contratto ben scritto.
Un contratto di ottimizzazione SEO, però, è un tipo di contratto molto complesso e delicato, motivo per cui è necessario farsi assistere nella sua redazione da consulenti esperti, come gli avvocati di RUP Legal and Consulting.
Aprire una società in Estonia, vantaggi e falsi miti
1. Aprire una società in Estonia
2. Il regime estone e come avvantaggiarsene
L’Estonia viene spesso definita la Silicon Valley europea per il suo impegno nel campo della digitalizzazione che l’ha portata, fra le altre cose, a essere lo Stato membro col più alto numero di start up rispetto al resto dell’Unione Europea.
Lo sforzo del piccolo Paese baltico (1.300.000 abitanti circa, di cui 450.000 circa residenti nella capitale Tallin) nella digitalizzazione ha investito anche la pubblica amministrazione e in Estonia è normale gestire ogni aspetto burocratico della propria vita, sia privata che lavorativa, online grazie alla propria identità digitale.
Dal 2014 anche ai cittadini stranieri è data la possibilità di godere di questi vantaggi attraverso l’E-residency, un programma statale che consente a ogni straniero di ottenere la residenza digitale estone.
Grazie alla E-residency è possibile ottenere un documento di identità e una firma digitali con le quali usufruire di tutti i servizi cui può accedere un cittadino estone. E il tutto senza nemmeno dover mettere piede in Estonia!
La possibilità di ottenere la residenza digitale estone, di usufruire dall’estero dei servizi estoni e il regime fiscale molto favorevole che l’Estonia riserva alle società, ha spinto molti ad aprire società estoni con la prospettiva di godere dell’efficiente burocrazia e del regime fiscale estone senza doversi muovere da casa propria.
Ma è proprio così? È davvero fattibile costituire una società in Estonia senza andarci nemmeno una volta e, soprattutto, gestirla dall’estero pagando le tasse nel Paese baltico? Vediamo quali sono i vantaggi reali che l’E-residency può portare a un aspirante imprenditore e di sfatare, nel mentre, un paio di miti.
1. Aprire una società in Estonia
Il primo mito da sfatare è sui tempi per arrivare ad avere la propria società estone.
Su Internet è facile trovare siti che spiegano come sia possibile aprire online una società a responsabilità limitata estone – osaühing (sigla OÜ) – in circa 15 minuti, ma bisogna tenere conto dei tempi richiesti per ottenere il proprio kit da residente digitale estone.
La procedura dell’E-residency viene svolta interamente online attraverso un sito dedicato di lingua inglese (www.e-resident.gov.ee/become-an-e-resident/). L’approvazione della domanda richiede circa un mese, la spedizione del kit con la firma digitale 2-5 settimane e il kit non può essere recapitato ovunque ma solo presso l’ambasciata estone del proprio Paese. Questo vuol dire, per gli italiani, che un viaggio a Roma è necessario per entrare in possesso della propria firma e poter iniziare a godere dei vantaggi della residenza digitale estone.
Solo una volta ottenuta la propria firma digitale da e-residenti è possibile andare sul sito del centro estone dei registri e dei sistemi informativi (www.rik.ee) e registrare la propria società a responsabilità limitata in un quarto d’ora, pagando una tassa di soli 180 euro.
Una volta registrata la propria società, come pubblicizza lo stesso governo estone sul sito dedicato all’E-residency, è possibile gestire tutti gli aspetti burocratici e fiscali della neonata società dall’estero, con un livello di semplificazione che in Italia, con le complicazioni e le lungaggini tipiche del nostro sistema pubblico, è semplicemente impensabile.
I primi vantaggi dell’aprire la propria società in Estonia, quindi, sono di semplificare di molto i propri oneri legati alla gestione. Niente andirivieni da un ufficio all’altro. Niente incubi legati a interpretazioni difformi delle norme. Niente dispendio di giorni e giorni che invece che al lavoro vengono dedicati a mettere ordine nella selva degli adempimenti amministrativi che gravano su una società italiana per il solo fatto di esistere, prima ancora di aver messo in piedi un ufficio.
Molti imprenditori che decidono, soprattutto nel campo dell’e-commerce, di aprire una società in Estonia lo fanno, quindi, per godere dei vantaggi di un ambiente burocratico e amministrativo favorevole all’impresa, senza doversi trasferire fuori dall’Italia.
Molti, però, lo fanno anche pensando di avvantaggiarsi del regime fiscale estone, parimenti favorevole. Che sia possibile gestire interamente dall’estero una società estone, anche sotto il profilo fiscale, resta tuttavia un mito come vedremo subito.
2. Il regime fiscale estone e come avvantaggiarsene
Cominciamo col dire che il regime fiscale estone è indubbiamente molto attraente per le imprese e non c’è da stupirsi che molti siano caduti, e cadano, nella tentazione di farne il regime fiscale della propria società.
In Estonia, infatti, vengono tassati, con una aliquota fissa del 20%, soltanto i dividendi della società e solo nel momento in cui vengono effettivamente distribuiti. Gli utili in attesa di essere distribuiti e quelli reinvestiti nella società non vengono toccati dal fisco estone.
I dividendi, inoltre, non vengono tassati due volte. Una volta che la società paga l’imposta del 20% il percettore dei dividendi non deve pagare più un euro sugli stessi, mentre su tutti gli altri suoi redditi, ad esempio sullo stipendio che dovesse ricevere dalla società, pagherà anch’egli una aliquota fissa del 20%.
Non c’è da stupirsi dell’attrazione esercitata sui novelli imprenditori da un sistema fiscale così semplice e poco oneroso. Però bisogna sfatare il secondo mito sulla gestione di società estoni dall’estero.
Il processo di E-residency permette di ottenere una residenza digitale che non equivale alla residenza effettiva. La sola residenza digitale, quindi, non permette di usufruire del regime fiscale estone per la propria società e per sé stessi.
Mentre è effettivamente possibile gestire una società estone completamente dall’estero, illudersi che si possano anche pagare le imposte estoni pur operando dall’estero rischia di portare ad amare sorprese da parte del fisco italiano, che oltre a reclamare quanto dovutogli potrebbe anche accusare l’entusiasta imprenditore digitale di evasione fiscale perpetrata tramite esterovestizione societaria.
Se si è consapevoli di questo fatto, si può continuare a godere dei vantaggi amministrativi e burocratici di una società estone pagando regolarmente le imposte in Italia.
Se invece si vuole godere anche dei vantaggi fiscali dati dall’avere la sede legale in Estonia sarà necessario che quantomeno il CEO della società trasferisca la propria residenza in Estonia, si iscriva all’AIRE (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero) e passi in Estonia la maggior parte dell’anno.
In questo modo sarà possibile godere anche dei vantaggi fiscali nel pieno rispetto delle leggi.
In conclusione, aprire una società in Estonia approfittando della possibilità di ottenere la residenza digitale nel Paese baltico presenta degli indubbi vantaggi, ma per poterne godere appieno è necessario evitare rischiose semplificazioni. Per evitare ogni problema, e muoversi in sicurezza, è sempre il caso di farsi affiancare da dei consulenti esperti, come RUP Legal and Consulting.
Il contratto per il ricevimento di matrimonio: a quali clausole prestare attenzione?
1. Il pagamento
2. Differenza tra caparra e acconto
3. Il menu
4. Servizi accessori
6. La SIAE
7. Responsabilità in caso di danni alla struttura
Hai finalmente deciso di fare il grande passo e devi organizzare il ricevimento di matrimonio?
Sappi che per prevenire disservizi, problemi organizzativi e spese impreviste è molto importante quello che viene concordato nei contratti con i fornitori.
Spesso ci si affida ad un unico referente che si occupa di tutto, quindi il locale, il banchetto e tutti i servizi accessori come fiori, musica e intrattenimento.
In alternativa è possibile rivolgersi a fornitori diversi, per esempio affittando la location da uno e richiedendo il catering e i servizi complementari ad un altro.
Da questo punto di vista le opzioni sono pressoché illimitate. Proprio per questo è importante stabilire nel contratto in maniera chiara i servizi inclusi e tutto ciò che riguarda l’organizzazione, i pagamenti e le responsabilità delle parti.
I primi aspetti da considerare nel contratto sono l’indicazione del luogo in cui si terrà la festa, la data e la durata dell’evento.
Qualora gli sposi desiderino spazi particolari (per es. un giardino o una sala specifica all’interno della location) è il caso di specificarlo nel contratto.
1. Il pagamento
Un altro dato essenziale è il corrispettivo. Normalmente si indica l’importo previsto per ogni partecipante ed un totale basato sul numero totale di invitati previsto.
E’ importante tutelarsi prevedendo una riduzione del prezzo in caso di defezioni del numero degli ospiti, che andrà comunicato al ristoratore con un certo anticipo.
Naturalmente devono essere inserite anche le modalità di pagamento e le scadenze concordate.
Prevedere modalità con strumenti tracciabili come carta o bonifico bancario consente di provare l’avvenuto pagamento e di prevenire spiacevoli contenziosi.
Per quanto riguarda le scadenze, i ristoratori normalmente richiedono dei pagamenti anticipati che prendono il nome di caparra o acconto.
2. Differenza tra caparra e acconto
Attenzione alla dicitura: la differenza tra caparra e acconto non è casuale e ha delle conseguenze molto rilevanti sul piano legale.
L’acconto è un semplice pagamento anticipato di una quota del totale. Se il matrimonio viene annullato l’acconto deve essere restituito.
La caparra invece può essere trattenuta dalla location in caso di annullamento del matrimonio, però se è la struttura ad annullare l’evento, la controparte ha diritto a ricevere indietro il doppio di quanto pagato.
3. Il menu
Il banchetto di matrimonio normalmente non è “alla carta”, ma gli sposi concordano con lo chef un menù predefinito.
E’ importante segnalare eventuali eccezioni, legate per esempio ad allergie ed intolleranze. Normalmente si prevede un menù ad hoc anche per i bambini e per lo staff.
Oltre al menù è il caso di specificare altri aspetti relativi al banchetto, come il numero di camerieri presenti e le caratteristiche della torta.
5. Servizi accessori
Se le parti concordano servizi accessori è consigliabile descriverli minuziosamente nel contratto. Mi riferisco ad esempio a decorazioni floreali, allestimento, tableau, segnaposti, confetteria, babysitting, musica.
6. La SIAE
Per la riproduzione di musica durante le feste private (quindi anche i matrimoni) è necessario ottenere una licenza pagando un compenso per i diritti d’autore.
Nel caso di musica registrata, oltre al compenso per i diritti d’autore è necessario pagare anche un corrispettivo per i cosiddetti diritti connessi, spettanti ai produttori dei supporti fonografici ed agli artisti interpreti o esecutori dei brani.
Tali licenze vengono rilasciate dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).
Si tratta di un ente pubblico economico che si occupa della gestione collettiva del diritto d'autore.
I controlli vengono effettuati da funzionari in borghese e la sanzione consiste in una multa pari a sei volte l'importo non pagato.
Normalmente i contratti con le location pongono a carico degli sposi l’adempimento relativo alla SIAE. Eventuali accordi di senso opposto devono essere adeguatamente formalizzati.
Attenzione perché indipendentemente dagli accordi contrattuali la responsabilità del mancato pagamento ricade sugli organizzatori dell’evento (e quindi sugli sposi).
7. Responsabilità in caso di danni alla struttura
Prestate attenzione anche al regime di responsabilità in caso di danni alla struttura.
Il contratto normalmente pone a carico degli sposi tale responsabilità anche per danni cagionati da ospiti e fornitori.
Per tutelarsi è possibile richiedere l’inserimento di una clausola di limitazione della responsabilità.
Il regolamento aziendale sull'utilizzo degli strumenti informatici

Per prevenire un incidente relativo alla sicurezza informatica o un data breach (quindi un incidente di sicurezza che ha un impatto sulla privacy degli interessati), o più in generale comportamenti illeciti o scorretti da parte dei dipendenti, è opportuno che l’azienda si doti di un regolamento che disciplini l’utilizzo degli strumenti informatici.
Anche il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato favorevolmente in proposito raccomandando l’adozione di tale strumento da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.
Chiaramente un tale documento non ha un contenuto uniforme ma può essere personalizzato a seconda delle necessità dell’organizzazione che lo adotta.
A prescindere dal contenuto del regolamento, il dipendente è tenuto ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’azienda con la massima diligenza, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile.
Comportamenti difformi possono causare gravi rischi alla sicurezza ed all’integrità dei sistemi aziendali e possono avere ripercussioni dal punto di vista penale e disciplinare.
Il contenuto del regolamento
E’ opportuno specificare nel testo del regolamento che gli strumenti informatici messi a disposizione dall’azienda (ad es. pc, smartphone, e-mail) sono strumenti di lavoro forniti al solo fine di svolgere l’attività lavorativa.
Questo comporta il divieto di utilizzarli per scopi personali. Ogni utilizzo non conforme può infatti creare problematiche legate alla sicurezza e disservizi a tutta l’organizzazione aziendale.
E’ poi il caso di spiegare al lavoratore in maniera più dettagliata come devono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dall’azienda, specificando i comportamenti vietati e quelli obbligatori.
Ad esempio può essere prevista una procedura per la creazione e la gestione di username e password di accesso ai dispositivi e alle mail, che devono soddisfare determinati requisiti di complessità e devono essere conservate con modalità che ne garantiscano la riservatezza.
Inoltre, per prevenire virus e rischi per la sicurezza informatica, può essere vietata la navigazione su siti non sicuri.
E’ consigliabile anche prevedere il divieto di installare e utilizzare programmi senza l’autorizzazione dell’amministratore di sistema. Infatti l’utilizzo indiscriminato di software può comportare rischi per la sicurezza e, in caso violazione di licenze, può esporre l’azienda a gravi responsabilità legali.
E’ opportuno anche stabilire il divieto di trasferire la documentazione e il materiale digitale di proprietà dell’azienda alla e-mail personale del dipendente o su device esterni senza previa autorizzazione.
L’utilizzo dell’e-mail
Come qualsiasi altro strumento elettronico, anche l’e-mail assegnata al dipendente deve essere utilizzata in conformità alle direttive del datore di lavoro.
Solitamente ad ogni dipendente viene fornito un account e-mail nominativo. Tale account deve essere utilizzato esclusivamente per scopi lavorativi, ed è assolutamente vietato ogni utilizzo di tipo privato.
Anche l’iscrizione a mailing-list o newsletter esterne con l’indirizzo aziendale è normalmente concessa solo per motivi lavorativi.
Nei messaggi inviati tramite e-mail aziendale è opportuno prevedere l’aggiunta in calce di un testo che spiega che il messaggio ha carattere confidenziale e che se è stato ricevuto per errore deve essere eliminato.
Nei regolamenti aziendali è solitamente vietato inviare catene di Sant’Antonio o aprire documenti allegati a messaggi di questo tipo.
Durante i periodi di assenza è consigliabile prevedere l’adozione di un messaggio “out of office” che contenga un indirizzo alternativo al quale poter inoltrare la comunicazione.
I controlli
Il regolamento può anche contenere le motivazioni, le tempistiche e le modalità di svolgimento di eventuali controlli, che in ogni caso dovranno essere limitati nel tempo e strettamente connessi alla finalità perseguita.
Il lavoratore inoltre dovrà essere informato in modo preciso sulle conseguenze, anche di tipo disciplinare, applicabili in caso di violazione del regolamento.
Come mettere i dipendenti a conoscenza del regolamento
E’ importante che il regolamento venga effettivamente messo a conoscenza dei dipendenti. A tal fine una buona soluzione è quella di inviarlo via e-mail o consegnarlo ai dipendenti, farlo firmare per accettazione e se possibile, renderlo disponibile sulla bacheca aziendale.
Bisogna poi spiegare il contenuto ai dipendenti e vigilare sull’effettivo rispetto di quanto contenuto nel documento.
Se avete bisogno di supporto nella predisposizione del vostro regolamento potete contattarci. RUP Legal and Consulting è a vostra disposizione.
Uso improprio dei social in azienda. Come scrivere una social media policy?

I social network diventano giorno dopo giorno uno strumento di marketing sempre più potente utilizzato dalle aziende per farsi conoscere o per pubblicizzare i propri prodotti e servizi.
D’altro canto, un loro utilizzo scorretto da parte di dipendenti e collaboratori può causare dei danni rilevanti all’azienda sotto il profilo reputazionale (non sono rari i casi i cui i dipendenti utilizzano i social per parlare negativamente del proprio datore di lavoro dando sfogo a delle frustrazioni anche con toni talvolta molto critici ed offensivi) o addirittura esporre l’azienda a responsabilità civile (per es. per richieste di risarcimento conseguenti a divulgazione di materiale confidenziale o coperto da copyright).
Per prevenire queste spiacevoli situazioni molte aziende si dotano di cosiddette “social media policy”. In sostanza si tratta di regole di condotta che l’azienda impone ai propri dipendenti (o anche a collaboratori esterni) e che vanno a disciplinare l’utilizzo dei social relativi ad account aziendali o personali.
Quando la policy disciplina l’utilizzo di account aziendali, si rivolge ai dipendenti che gestiscono il sito internet o i profili social dell’azienda che dovranno essere utilizzati esclusivamente per veicolare e pubblicare contenuti in linea con gli obiettivi aziendali e le indicazioni del datore di lavoro.
Ma regole analoghe possono essere previste anche per i contenuti pubblicati dai dipendenti sui profili social personali.
In questo caso la policy diventa uno strumento con cui l’azienda rende i propri dipendenti consapevoli di come utilizzare correttamente i social nel rispetto della legalità e con modalità che non ledano la reputazione e l’immagine del datore di lavoro.
Come scrivere una social media policy
Ciascuna azienda può inserire nella propria social media policy le regole operative che ritiene opportune e le condotte che considera necessarie a salvaguardia della propria organizzazione.
A titolo esemplificativo, la policy relativa all’utilizzo dei profili social aziendali può contenere:
- la modalità di gestione degli account;
- la modalità di produzione e pubblicazione dei contenuti;
- il divieto di pubblicare contenuti confidenziali o coperti da copyright;
- il divieto di pubblicare contenuti diffamatori, offensivi o ingiuriosi;
- il calendario e la tempistica delle pubblicazioni;
- il linguaggio e lo stile che devono essere utilizzati;
- le modalità di gestione di eventuali reclami da parte di soggetti terzi;
- le eventuali conseguenze sul piano disciplinare, in caso di inosservanza.
La policy relativa all’utilizzo degli account personali può contenere:
- l’invito ad utilizzare i social in maniera responsabile, data la risonanza che certi contenuti possono avere in rete (anche se privati);
- l’invito a rispettare la privacy dei colleghi;
- l’invito a non pubblicare informazioni confidenziali (ad. es. relative ad attività o progetti aziendali non di dominio pubblico);
- le modalità di pubblicazione di eventuali immagini relative al luogo di lavoro;
- il divieto di pubblicazione di contenuti diffamatori, offensivi o ingiuriosi nei confronti dell’azienda o dei colleghi;
- le eventuali conseguenze sul piano disciplinare, in caso di inosservanza.
Conseguenze dell’uso improprio dei social
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’uso dei social che lede la reputazione e l’immagine dell’azienda costituisce una causa di licenziamento disciplinare. Si tratta infatti di una violazione dei doveri di diligenza, lealtà e correttezza.
Una delle ultime sentenze sul tema è la n. 27939 del 13.10.2021 della Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento che era stato adottato a seguito di critiche offensive espresse su Facebook nei confronti dell’azienda.
Il lavoratore si era difeso affermando che la pagina Facebook era visibile solo ai suoi amici e quindi non pubblica.
Secondo l’orientamento dei giudici, il licenziamento era legittimo poiché le modalità della pubblicazione erano idonee a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone.
Oltre a rappresentare una causa di licenziamento giustificato, la pubblicazione di post offensivi nei confronti del datore di lavoro può integrare il reato di diffamazione, di cui all’articolo 595 del codice penale (v. Tribunale Vicenza n. 459 del 01.07.2020, Corte di Cassazione n. 10280 del 2018).
Il reato si configura infatti nel caso in cui l'altrui reputazione venga lesa in assenza della persona offesa, ed in presenza di almeno due persone.
Contattateci se avete bisogno di supporto per la redazione della vostra social media policy. Lo staff di RUP Legal and Consulting è a vostra disposizione.
Arbitrato: quali sono le caratteristiche e i vantaggi?

Nel commercio, soprattutto internazionale, la prospettiva di trovarsi in lite con l’acquirente del proprio prodotto o servizio va sempre tenuta in considerazione e, a seconda del tipo di prodotti o servizi che si offre, può capitare che la tutela offerta da una aziona giudiziaria dinanzi a un tribunale non sia la più efficace.
Questo può accadere soprattutto per due motivi.
Il primo è quando, pur avendo ottenuto con una apposita clausola, di poter citare il proprio acquirente presso un foro a noi favorevole, scopriamo che fra l’Italia e lo Stato dove risiede non esiste una convenzione internazionale che renda possibile far valere la decisione del tribunale nei suoi confronti, costringendoci ad avviare comunque una nuova causa presso lo Stato dell’acquirente. Oppure che una convenzione c’è ma prevede un meccanismo per rendere esecutiva nello Stato dell’acquirente la decisione del giudice italiano troppo complessa e onerosa, con il rischio di ottenere ragione in una causa e non riuscire comunque a ottenere il risultato.
Il secondo motivo è quando la natura del rapporto rende troppo oneroso attendere i tempi della giustizia ordinaria.
Se si vende un prodotto dal grande costo di produzione, o si fornisce un servizio molto oneroso da mantenere, attendere la decisione di un tribunale potrebbe comportare perdite troppo rilevanti da sopportare, soprattutto nella infausta ipotesi di ritrovarsi a dover litigare con più di un acquirente.
L’arbitrato è un procedimento, alternativo all’ordinario processo davanti a un tribunale, che mira a risolvere questi due problemi.
Caratteristiche dell’arbitrato
L’arbitrato è un procedimento che invece di svolgersi di fronte a un giudice o a un collegio di giudici, entro l’alveo dell’amministrazione pubblica della giustizia, si svolge di fronte a un arbitro o collegio di arbitri, nominati da un ente privato o pubblico che ne organizza il lavoro e gestisce amministrativamente i diversi procedimenti arbitrali, allo stesso modo in cui un tribunale organizza il lavoro e gestisce amministrativamente i differenti processi.
L’arbitrato, quindi, è una sorta di “processo” non gestito dalla magistratura che, però, gode del riconoscimento da parte degli ordinamenti giuridici statali.
In Italia, ad esempio, gli articoli 816 e successivi del Codice di Procedura Civile individuano i punti cardine della procedura dell’arbitrato, rispettati i quali la decisione presa all’esito dell’arbitrato viene ritenuta efficace tanto quanto una sentenza passata in giudicato.
Al di là delle differenze che possono riscontrarsi nelle norme che i diversi ordinamenti statali gli dedicano, l’arbitrato è un procedimento riconosciuto a livello legale in tutto il mondo e il procedimento arbitrale è tutto sommato omogeneo a livello internazionale.
Prevede, solitamente, la nomina di uno o tre arbitri, uno o più incontri fra le parti e/o i loro difensori, uno scambio di atti con i quali le parti presentano le proprie domande e argomentazioni, e replicano a quelle della controparte, la possibilità per l’arbitro o il collegio arbitrale di acquisire prove e una decisione finale dell’arbitro o del collegio arbitrale, detto lodo, che non può essere impugnato dalle parti.
L’arbitrato, quindi, conserva le caratteristiche essenziali di un procedimento giudiziario, offrendo tuttavia tempi più celeri e una decisione che non può, salvo casi eccezionali, essere contestata dalla parte soccombente risultando da subito definitiva.
Gli enti che offrono il servizio dell’arbitrato sono dette camere arbitrali e possono essere organizzate e gestite da enti con afflato nazionale, come ad esempio vari Ordini degli Avvocati locali, o internazionale, come ad esempio la Camera Internazionale di Commercio.
Una volta che l’arbitro, o il collegio di arbitri, emette il lodo questo può essere fatto valere anche in Stati diversi rispetto a quello della Camera Arbitrale presso la quale si è svolto il procedimento arbitrale.
Similmente a quanto accade con le sentenze di tribunale, la possibilità di far valere un lodo arbitrale in uno Stato diverso da quello dove ha sede la Camera Arbitrale che ha ospitato il procedimento dipende dalla presenza di un accordo fra i due Stati, direttamente stipulato fra loro (accordo bilaterale) o stipulato fra più Stati (convenzione internazionale).
Il vantaggio dei lodi arbitrali rispetto alle sentenze è dato proprio da una convenzione: la Convenzione di New York del 1958.
Questa convenzione impone agli Stati aderenti di non imporre al riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri oneri maggiori di quelli richiesti i lodi arbitrali locali, ed è stata ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo.
Questo significa che, prendendo in considerazione due Stati qualsiasi, è più semplice che siano obbligati a riconoscere l’uno i lodi dell’altro, alle stesse condizioni dei propri lodi nazionali, piuttosto che abbiano un accordo per il riconoscimento delle sentenze ugualmente vantaggioso.
Vantaggi e svantaggi dell’arbitrato
I vantaggi dell’arbitrato sono, quindi, una maggior celerità rispetto al normale processo avanti a un tribunale e la possibilità di far eseguire la decisione conclusiva, il lodo, in quasi tutto il mondo con relativa semplicità.
Tuttavia, ha anche degli svantaggi. Il primo è che il principio della Convenzione di New York espone al rischio che il Paese dove si intende far valere il lodo abbia una procedura di riconoscimento dei propri lodi nazionali complessa e farraginosa, che impone oneri che per i propri cittadini sono affrontabili ma che si dimostrano diabolici per lo straniero che voglia far riconoscere un lodo arbitrale estero.
Il secondo è che si tratta di una procedura molto costosa, soprattutto se ci si affida ai servizi delle camere arbitrali gestite dagli enti dotati di maggior autorevolezza nel campo, come ad esempio le camere arbitrali della Camera di Commercio Internazionale.
Infine, per accedere all’arbitrato è necessario che questa scelta sia frutto di una convenzione fra le parti, stipulata al momento in cui insorge la controversia o prima, al momento della stipula del contratto, attraverso una apposita clausola, detta clausola compromissoria, che demandi la risoluzione di eventuali controversie all’arbitrato. In assenza di una clausola compromissoria non c’è, quindi, garanzia di potersi servire dell’arbitrato, servendo il consenso della controparte, e in caso di clausola compromissoria bisogna accertarsi che sia scritta bene e che la sua accettazione da parte dell’acquirente sia pienamente valida, pena l’illegittimità o l’inapplicabilità della clausola nel momento del bisogno.
Considerazioni finali
Come abbiamo visto, l’arbitrato presenta degli indubbi vantaggi rispetto al normale processo di fronte a un tribunale, in termini di celerità e relativa sicurezza nel far valere la decisione conclusiva (il lodo).
Tuttavia, presenta anche un costo elevato e per poter obbligare qualcuno ad accettare l’arbitrato bisogna ricorrere a una clausola arbitrale, la clausola compromissoria, che presenza un livello tecnico, sotto il profilo legale, non banale.
Si tratta quindi di una scelta che va ponderata tenendo conto delle proprie esigenze e soppesando vantaggi e svantaggi. Personalmente ci sentiamo di suggerirla ogni qual volta, per richiamare quanto scritto in apertura, la “posta in gioco” è alta, tanto alta da rendere necessario un procedimento più celere del normale processo e da valere il superiore costo economico dell’arbitrato.
Inoltre, consigliamo di tenere da conto anche l’effetto psicologico della presenza di una clausola compromissoria. L’acquirente di un bene o servizio che sottoscrive una clausola compromissoria sarà meno portato a violare il contratto, sapendo che, contrariamente a una sentenza, un lodo arbitrale a sé sfavorevole può essere emesso e fatto valere nei suoi confronti in tempi più stretti e più semplicemente rispetto alla sentenza di un giudice straniero. Anche la prospettiva di dover affrontare i costi dell’arbitrato può indurlo a rimanere rispettoso del contratto, per non dover affrontare le spese della difesa presso la camera arbitrale.
Infine, se si decide di scegliere l’arbitrato come metodo per risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere da un contratto, è importante verificare, a seconda della natura del contratto, se esistono camere arbitrali specializzate, gestite da enti di settore. Quando accade, come nel mercato delle pelli ad esempio, indicare queste camere arbitrali come responsabili dell’eventuale arbitrato ci offre, oltre alla celerità, la garanzia di sottoporre la nostra controversia a soggetti esperti della materia e in grado di prendere, quindi, decisioni meglio ponderate.
Nel caso riteniate che la vostra attività commerciale potrebbe trarre vantaggio dall’adesione all’arbitrato per risolvere le controversie coi vostri clienti rivolgetevi a RUP Legal and Consulting, per esaminare la vostra attività e individuare la soluzione arbitrale più adatta per voi e per implementarla con efficacia nei vostri contratti e termini di servizio.
Incoterms: cosa sono e a cosa servono

Rapidità vs certezza delle condizioni, un problema delle compravendite internazionali
La rapidità nel commercio è uno dei fattori più importanti e questo investe anche la contrattazione. La maggior parte delle compravendite fra aziende non passa attraverso lunghe e complesse contrattazioni delle condizioni di vendita ma si conclude rapidamente, con l’applicazione di condizioni di vendita e consegna standard del settore commerciale di riferimento.
Queste condizioni vengono individuate al volo, spesso determinate unilateralmente dalla società venditrice, e indicate direttamente nei moduli d’ordine o nelle fatture. Eppure, questo passaggio risolto così velocemente è di importanza essenziale, perché se qualcosa nella vendita va storta è alle condizioni di vendita e consegna che le parti devono rivolgersi per risolvere la controversia e determinare a chi spetti risolvere il problema o pagare il danno.
Si tratta, quindi, di un campo dove lasciare spazio alla libera interpretazione delle parti, sia dei venditori che stendono queste condizioni quanto degli acquirenti che le recepiscono, rischia di creare più svantaggi che vantaggi.
Questo è particolarmente vero con riguardo alle condizioni di trasporto e consegna nell’ambito di commerci internazionali. Una semplice incertezza su questi termini può rendere, ad esempio, difficile individuare chi, fra venditore e acquirente, debba ritenersi responsabile nel caso la merce giunga a destinazione danneggiata.
Per ovviare a questo problema, senza sacrificare la rapidità, sono nati e si sono affermati gli INCOTERMS.
Gli INCOTERMS
INCOTERMS sta per INternational COmmercial TERMS. Si tratta di termini contrattuali elaborati e pubblicati dalla Camera Internazionale di Commercio (la prima edizione risale al 1936) apposta per risolvere il problema dell’incertezza per quanto riguarda le clausole di trasporto e consegna delle merci a livello internazionale.
La caratteristica peculiare di questi termini contrattuali è che ciascuno è indicato da una sigla univoca di tre lettere. È questa sigla che viene iscritta nei contratti e nelle condizioni di vendita e le parti, dalla sigla, possono risalire alla clausola per come iscritta nella guida predisposta dalla Camera Internazionale di Commercio.
Se le parti, o la parte che predispone il contratto o le condizioni di vendita, desiderano applicare un INCOTERMS per come delineato in una specifica edizione della guida agli INCOTERMS basta aggiungere alla sigla l’anno dell’edizione di riferimento.
Quando la clausola scelta chiede di indicare un luogo preciso, ad esempio il luogo dove la merce verrà resa disponibile all’acquirente, basta aggiungere il nome del luogo dopo la sigla.
Ad esempio, CIP Marseille 2010, indica che il trasporto della merce e la sua assicurazione saranno a carico del venditore (Carriage and Insurance Paid to), con i dettagli di cui alla versione 2010 di questa clausola, fino a Marsiglia, dove la merce sarà messa a disposizione dell’acquirente.
Non dovendo riportare la clausola direttamente nel contratto, sparisce il rischio di rielaborazione (fosse anche in buona fede) letterale della clausola stessa, col rischio che modifiche, anche apparentemente innocue, alla sua sintassi la rendano meno chiara, sollevando problemi di interpretazione.
Il fatto poi, che la Camera Internazionale di Commercio, attraverso le sue differenti diramazioni nazionali, si occupi di tradurre la guida INCOTERMS in diverse lingue, garantisce alle parti delle traduzioni univoche e coerenti con il senso di ogni clausola, evitando anche il problema, tipico dei contratti e delle condizioni di vendita multilingua, che nel tradurre una clausola contrattuale si apportino modifiche al suo senso che possono renderne incerta l’interpretazione.
Grazie all’espediente della sigla e del rimando alla guida, invece, non c’è rischio che una clausola INCOTERMS possa dare vita a dubbi e confitti interpretativi fra le parti, che avranno sempre accesso, nella propria lingua, al contenuto esatto della clausola.
Le varie clausole INCOTERMS, grazie anche all’esperienza di decenni, sono poi molto chiare e univoche nella loro interpretazione ed è molto difficile che un conflitto sul contratto che le contiene possa sorgere proprio da queste clausole.
Si tratta, quindi, di uno strumento molto utile per chiunque operi nel campo delle compravendite internazionali, ma non solo. Anche nelle vendite nazionali, infatti, è possibile utilizzare queste clausole, non tanto per approfittare della loro universalità (per il loro essere, insomma, una sorta di esperanto del commercio internazionale) ma della loro chiarezza ed efficienza.
Esempi di INCOTERMS
Le clausole INCOTERMS sono molto e suddivise in categorie, soprattutto per tipo di trasporto, e il modo migliore per impiegarle è acquistare l’apposita guida.
Tuttavia, vi sono degli INCOTERMS più usati degli altri che è bene conoscere a prescindere dall’intenzione di farne un uso estensivo, per evitare di ritrovarsi impreparati nel caso vengano utilizzati dai propri partner commerciali. Di seguito riporto una breve lista degli INCOTERMS principali e del loro significato.
EXW
Ex WorkS (il c.d. franco fabbrica). Il venditore si obbliga a mettere la merce a disposizione del compratore nel proprio stabilimento.
FOB
Free On Board (il c.d. franco a bordo). Il venditore sostiene i costi di trasporto e i rischi fino al caricamento sulla nave o sull'aereo.
DEQ
Delivered Ex Quay. Il venditore si obbliga a mettere la merce, già sdoganata, a disposizione dell'acquirente sulla banchina del porto convenuto.
CPT
Carriage Paid To. Il venditore adempie il proprio obbligo di consegna nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore da lui stesso designato, deve però pagare il costo del trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto.
CIP
Carriage Insurance Paid To. Il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine precedente, con l’onere in più di dover fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto, pur rimanendo l rischio a carico dell’acquirente.
Gli INCOTERMS sono uno, il più noto, degli strumenti a disposizione di un imprenditore per ridurre il rischio di incomprensioni e contenzioso coi propri clienti senza sacrificare la velocità e la semplicità di conclusione dei contratti. Siamo a vostra disposizione per esplorare e indicarvi quelli più utili per rendere più efficiente e sicura la vostra attività.
Vuoi vendere online oggetti usati? Vediamo gli aspetti legali e fiscali

Come noto, negli ultimi anni il mercato dell’e-commerce sta crescendo molto rapidamente. In particolare, per quanto riguarda gli oggetti venduti, si registra un crescente interesse per prodotti di seconda mano, usati o vintage.
Per usato si intende qualunque oggetto di seconda mano mentre con il termine vintage ci si riferisce generalmente a prodotti particolari (solitamente di abbigliamento o arredamento) che hanno almeno 20 anni e rappresentativi di un determinato periodo storico.
Vendere questo tipo di prodotti non richiede un’organizzazione particolarmente complessa (per esempio è possibile vendere da casa i propri capi di abbigliamento non più utilizzati) ed è sempre più semplice grazie a numerosi siti specializzati come ebay, vinted.it o subito.it, ma anche tramite i social network e le piattaforme che consentono di creare con facilità un proprio sito internet.
Oltre ad essere una buona opportunità di guadagno o di acquisto di oggetti ancora integri a prezzi interessanti, è un trend che può avere enormi benefici sul piano ambientale perché allunga il ciclo di vita di un prodotto e permette di riutilizzare materiale che altrimenti nella maggior parte dei casi resterebbe inutilizzato o verrebbe semplicemente cestinato.
Andiamo ora a vedere insieme quali sono gli aspetti legali e fiscali di questo business.
Sono necessarie autorizzazioni?
Salvo casi particolari, per vendere o scambiare prodotti usati online non è necessaria nessuna autorizzazione.
Neppure il produttore può opporsi alla rivendita del suo prodotto in virtù del principio di esaurimento comunitario. Infatti, secondo la normativa UE, se un bene viene messo in commercio nel territorio comunitario poi può circolare liberamente ed essere rivenduto.
E’ necessario aprire un partita iva?
Come ogni attività commerciale, se viene svolta in modo occasionale non è richiesta la p.iva. Se invece viene svolta in modo abituale e organizzato sarà necessario aprire la partita iva.
A dire il vero, la distinzione tra i concetti di “abitualità” e “occasionalità” è argomento dibattuto. Infatti la valutazione in merito al carattere dell’attività deve essere fatta caso per caso sulla base delle circostanze riscontrabili in concreto.
In linea di massima l’attività abituale è quella svolta in modo professionale, quindi costante, regolare, stabile e sistematico. Per contro, l’attività occasionale è un’attività contingente e non organizzata.
Quali sono gli oneri fiscali?
Se l’attività viene svolta occasionalmente, come spiegato sopra, non è necessario aprire la p.iva. Tuttavia è opportuno emettere una ricevuta e dichiarare i ricavi che verranno tassati al netto delle eventuali spese sostenute.
Se invece l’attività commerciale viene esercitata in modo abituale, i redditi conseguiti vengono considerati come redditi d’impresa, quindi con tassazione del relativo reddito sia ai fini IRPEF che IRAP.
Come si perfeziona la vendita?
Dal punto di vista giuridico la vendita è un contratto consensuale, quindi si perfeziona con l’accordo tra le parti.
Questo può tranquillamente realizzarsi in forma orale oppure, come nel caso della vendita online, con le modalità digitali previste dal sito internet su cui il prodotto viene esposto. Quindi non è necessario formalizzare un accordo scritto.
Tutela del consumatore
Se il venditore è un soggetto che svolge l’attività di vendita in modo professionale, quindi continuativo e organizzato, con relativa partita iva, l’acquirente ha il diritto di recedere entro 14 giorni dalla consegna del bene.
Se il venditore svolge l’attività occasionalmente, invece, il diritto di recesso non sussiste.
Inoltre, proprio come avviene per la vendita di oggetti nuovi, se il venditore svolge l’attività in modo professionale, l’acquirente ha diritto a una garanzia di due anni dalla consegna.
Questo sta a significare che, se il prodotto è difettoso, il consumatore può richiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del prodotto.
Se la sostituzione o la riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o alla restituzione di quanto pagato.
La garanzia deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto.
Se invece il venditore svolge l’attività occasionalmente, la garanzia non è dovuta. In ogni caso l’oggetto venduto deve essere funzionante e munito delle qualità promesse. In caso contrario l’acquirente può richiedere la restituzione dell’importo pagato.
Vuoi iniziare a vendere oggetti usati su internet? Vuoi saperne di più sugli aspetti legali e fiscali? Contattaci. I professionisti di RUP Legal and Consulting possono aiutarti ad avviare la tua attività.
I pagamenti in criptovalute

È sempre più frequente vedere negozi e servizi online, ma anche esercizi commerciali fisici, accettare pagamenti in criptovalute, come Bitcoin o Ethereum.
Anche grandi circuiti di servizi per il pagamento con valute tradizionali, come Mastercard, si stanno avviando a consentire attraverso le proprie carte di credito i pagamenti in criptovalute, il che li renderà più semplici favorendone l’ulteriore diffusione.
All’aumento della semplicità, dal punto di vista tecnico, di maneggiare le criptovalute e usarle per pagare beni e servizi fa da contrappunto una diffusa confusione su come questi pagamenti debbano essere considerati dal punto di vista legale e fiscale, soprattutto da parte di chi riceve i pagamenti.
In questo articolo intendo proporre delle risposte che, vista la velocità con cui evolve il panorama attorno alle criptovalute, non saranno definitive. Possono essere, però, un punto di partenza.
Prima di iniziare è necessario rispondere a una domanda fondamentale.
Le criptovalute sono davvero valute?
La risposta a questo quesito è semplice: no. Le criptovalute non sono valute al pari dell’Euro, del Dollaro americano o dello Yen (le cosiddette valute fiat). Una valuta, per esser tale, deve possedere tutta una serie di requisiti che Bitcoin e affini al momento non possiedono.
Una valuta fiat deve poter essere una unità di conto, cioè un metro convenzionalmente utilizzato per indicare il valore dei beni e servizi. La criptovaluta apparentemente può assolvere a questo scopo ma, oltre a non godere di riconoscimento in tal senso, l’ampia volatilità (cioè il variare di valore in modo repentino e rilevante nel corso del tempo) che la caratterizza la rende inadatta a questo scopo. A questo e anche a quello di riserva di valore.
Una valuta, infatti, deve poter assolvere anche allo scopo di fare da riserva di valore per chi la detiene, e questo richiede che il suo valore resti relativamente stabile nel tempo. Creare una riserva di valore vuol dire mettere da parte una quantità di valuta dotata, in quel momento, di un determinato valore e avere la ragionevole sicurezza che conservi quel valore nel tempo, così da poter essere speso più avanti. La volatilità delle criptovalute impedisce loro di fornire questa ragionevole garanzia.
Infine, una valuta deve assolvere anche alla funzione di mezzo di pagamento. Di tutte le funzioni della valuta, questa è quella più caratteristica e consiste nel fatto che un pagamento effettuato con un ammontare di valuta pari al debito da pagare lo estingue sempre. Anche se il debito è risalente e anche se nel frattempo il valore del bene o servizio ricevuto al tempo, o della valuta stessa, è cambiato.
Questa funzione, però, ha come requisito che la valuta sia riconosciuta quantomeno nello Stato dove svolge questa funzione e il riconoscimento richiede che la valuta possieda gli altri requisiti sopra individuati. Una criptovaluta, pertanto, non può assolvere alla funzione di pagamento.
Ma se le criptovalute non possiedono le caratteristiche sopra viste, soprattutto la funzione di pagamento, e non sono riconosciute (salvo eccezioni sperimentali) come valute allora come è possibile utilizzare le criptovalute per pagare qualcosa? È possibile per via dell’unica caratteristica che criptovalute e valute fiat condividono, il loro essere un mezzo di scambio.
Un mezzo di scambio è un bene che due soggetti accettano di utilizzare come strumento da scambiare, in una quantità stabilità, in cambio di un altro bene o di un servizio.
Un mezzo di scambio trova la sua forza nella diffusa accettazione e nel diffuso utilizzo da parte degli operatori economici (a prescindere da un riconoscimento delle istituzioni) e dal possesso di un valore intrinseco, a prescindere dal suo utilizzo nello scambio.
Sia le valute fiat che le criptovalute soddisfano questi requisiti. Le criptovalute, ridotte all’essenziale, sono beni informatici dotati di un valore proprio mentre le valute, anche se principalmente strumenti di pagamento, conservano il proprio valore nominale anche se non utilizzate (e se così non fosse non potrebbero assolvere alla funzione di riserva di valore).
Le criptovalute, quindi, sono beni (informatici) che in ragione del loro valore intrinseco e della diffusa abitudine a essere accettati in cambio di beni e servizi possono essere utilizzati come mezzo di scambio.
Cosa accade, quindi, quando “paghiamo” qualcosa con una criptovaluta?
Quello che avviene quando si utilizza una criptovaluta, ad esempio il Bitcoin, per comprare qualcosa o pagare un servizio è simile a quanto accadeva in antichità con l’oro.
Il soggetto che, ad esempio, intende vendere un’automobile determina la quantità di Bitcoin che è disposto ad accettare in cambio del veicolo e lo cede a chi gli consegna quel determinato ammontare.
L’automobile, in questo esempio, non viene valutata in Euro o in Dollari, ma in Bitcoin, che possono avere un qualsiasi valore, anche molto superiore o inferiore a quello del veicolo, attuando così uno scambio fra due diverse merci. Così come nell’antichità si sarebbe potuto scambiare un carro non per delle monete ma per una determinata quantità d’oro.
Ma allora è un effettivo pagamento o no?
Dal punto di vista legale c’è differenza fra l’acquisizione di un bene o servizio in cambio della cessione di un bene che è un mezzo di pagamento (valuta fiat) e quella che avviene in cambio della cessione di un bene che è un mezzo di scambio (criptovaluta).
Solo nel primo caso siamo di fronte a un vero e proprio pagamento, e l’operazione che così si realizza viene detta vendita. Mentre, nel secondo caso, non siamo di fronte a un pagamento quanto a uno scambio e l’operazione che viene realizzata si chiama permuta.
Questi concetti, e la differenza fra loro, la ricaviamo direttamente dal Codice Civile che nel dare la nozione di vendita (art. 1470 c.c.) precisa che si tratta del trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto (come il diritto a ricevere un servizio) in cambio del pagamento di un prezzo (cioè un ammontare di valuta), mentre nel dare la nozione di permuta precisa che si tratta del reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri diritti fra i contraenti (art. 1552 c.c.).
Di primo acchito, quindi, i “pagamenti” effettuati con le criptovalute non sono esattamente tali, essendo la criptovaluta un mezzo di scambio e non di pagamento, e quel che si realizza è una permuta, in quanto il “pagante” trasferisce al “venditore” la proprietà delle unità di criptovaluta in cambio del bene o servizio.
Tuttavia, questa conclusione, per quanto solida, non è unanime.
Sull’esatta natura del “pagamento” in criptovaluta esistono, infatti, due diversi orientamenti, portati avanti da legislatori e organi giudiziari nazionali e internazionali.
Il primo è quello che vede nelle criptovalute unicamente un mezzo di scambio, senza possibilità di fungere da mezzo di pagamento. Il secondo, pur concordando con il primo che le criptovalute, date le loro caratteristiche, non possono essere valute, ritiene invece che possano assolvere alla funzione di mezzo di pagamento.
Un esempio di questo secondo orientamento è la sentenza C-246/14, 22 ottobre 2015, della Corte di Giustizia Europea, che aveva inquadrato i bitcoin come monete con valore liberatorio, mentre un esempio del primo orientamento ci viene dalla Direttiva UE 2018/843, del 30 maggio 2018, che ribadisce come la criptovaluta “non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita”,
Vi sono stati, anche, tentativi di paragonare le criptovalute a valute non aventi corso legale, una via di mezzo che permetterebbe di avvicinarle alle valute aventi corso legale senza, tuttavia, riconoscere loro lo stesso status.
Al momento l’orientamento predominante è quello che vede nelle criptovalute unicamente beni che possono svolgere unicamente la funzione di mezzo di scambio.
Tuttavia, sono dell’idea che nel prossimo futuro si cercherà di trovare il modo di estendere alle criptovalute, in via eccezionale e senza riconoscerle quali valute, la funzione di pagamento.
Questo perché, se il loro utilizzo come mezzo di pagamento diventasse parte della vita quotidiana della maggior parte delle persone, non riconoscere loro questa funzione complicherebbe gli scambi economici che avvengono ogni giorno nelle nostre società con, a lungo andare, effetti negativi sull’economia.
Pertanto, nel presente articolo esporrò le conseguenze legali e fiscali dell’acquisizione di beni o servizi attraverso l’uso di criptovalute tenendo in considerazione entrambe le ipotesi: sia quella che le vede solo come mezzo di scambio, sia quella che le vede come mezzo di scambio in grado, però, di assolvere alla funzione di pagamento.
Conseguenze legali: differenza fra vendita e permuta
Da un punto di vista legale la differenza negli effetti e conseguenze di una vendita rispetto a una permuta è ridotta.
Vendita e permuta sono due dei contratti previsti e regolati direttamente dal Codice Civile e da altre norme dell’ordinamento giuridico (fanno quindi parte dei cosiddetti contratti tipici) ed è dal Codice Civile stesso che si ricava come la permuta abbia solo quattro articoli dedicati (compreso l’articolo che ne dà la nozione) richiamando, per tutto quanto non stabilito da quei quattro articoli, gli ottantadue articoli dedicati alla vendita.
Alla permuta si applicano, quindi, le norme che regolano la vendita e la differenza principale fra i due contratti è quella che riguarda le conseguenze dell’evizione di quanto acquistato nella compravendita o ottenuto previo scambio nella permuta.
L’evizione è una eventualità che può verificarsi solo quando oggetto della compravendita o della permuta è una cosa (un bene, che sia materiale o immateriale poco rileva) e consiste nella sottrazione della cosa ottenuta dall’acquirente o dal permutante da parte di terzo, in ragione di un suo preesistente diritto sulla cosa.
Un esempio tipico è quando viene venduto o permutato un oggetto che non era proprietà di chi l’ha ceduto ma di un terzo, che fa valere il proprio diritto e se lo riprende.
Nella vendita, il venditore è tenuto a rimborsare all’acquirente il prezzo versato e a risarcirlo dell’eventuale e ulteriore danno subito dall’evizione, mentre nella permuta il permutante che si è visto privare della cosa può ottenere la restituzione di quanto consegnato all’altra parte oppure il valore della cosa che è stata oggetto di evizione, che andrà quindi determinata al momento e potrebbe essere anche molto superiore o inferiore al valore di quanto è stato dato in cambio. Anche nella permuta chi subisce l’evizione può, inoltre, farsi risarcire l’eventuale danno dall’altra parte del contratto.
Dal punto di vista strettamente legale diventa importante determinare se l’“acquisto” tramite criptovaluta vada considerata una vendita o una permuta solo quando si verifica l’evizione.
Considerato che la tecnologia blockchain alla base delle criptovalute rende altamente improbabile che sulle valute virtuali usate da qualcuno per effettuare un “acquisto” esista il diritto di un terzo, la quasi totalità delle volte l’evizione riguarderà la cosa ottenuta in cambio delle monete digitali e saranno, quindi, queste l’oggetto dell’azione di garanzia promossa dall’“acquirente” che subisce l’evizione.
Nel caso di una vendita, il venditore sarà obbligato a restituire il prezzo, cioè, l’ammontare di criptovaluta ricevuto al momento dell’acquisto.
Se il prezzo del bene evitto era di, esempio, 2 Ethereum, all’acquirente dovranno essere restituiti 2 Ethereum (gli stessi o altri). L’operazione è, quindi, indifferente alla variazione di valore che i singoli Ethereum potrebbero aver subito nel frattempo.
Nel caso di una permuta, invece, il soggetto che ha ceduto le monete virtuali potrebbe decidere di non rivolerle indietro ma di volerne indietro il valore, calcolato il giorno del trasferimento.
Questo significa, riprendendo l’esempio precedente, che se i 2 Ethereum al momento dello scambio valevano 6.000,00 Euro, chi li ha ricevuto può ritrovarsi a dover versare alla controparte evitta 6.000,00 Euro, anche se nel frattempo il valore di 2 Ethereum dovesse essere crollato a 600,00 Euro!
Al contrario, se nel frattempo il valore dei 2 Ethereum dovesse essere salito a 9.000,00 Euro, chi li ha ceduti in cambio del bene evitto può richiederne la restituzione, costringendo chi li aveva ricevuti quando valevano 6.000,00 a subire una perdita.
Se qualifichiamo l’“acquisto” tramite criptovalute come una permuta, quindi, il soggetto che cede un bene in cambio di monete virtuali deve prestare particolare attenzione ai rischi di evizione, perché l’alta volatilità delle criptovalute potrebbe comportare uno squilibrio anche ingente fra il valore delle monete virtuali ricevute tratterrebbe e il valore del rimborso che sarebbe tenuto a versare o delle monete che dovesse restituire.
Le conseguenze fiscali
Passando alle conseguenze fiscali dell’acquisto di beni e servizi utilizzando le criptovalute, lo scenario è, al momento, meno incerto (tenendo conto che può evolvere, anche rapidamente, in futuro).
Come scritto sopra, al momento anche la corrente di pensiero che vorrebbe attribuire alle criptovalute la funzione di pagamento non le considera comunque valute.
Questo significa che, anche volendo riconoscere alle criptovalute la stessa funziona della valuta, chi riceve le criprovalute in cambio di un bene e servizio non sta, in ogni caso, acquisendo della valuta ma dei beni digitali.
Nell’individuare la natura esatta di questi beni digitali, la prevalente dottrina, confermata anche da una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez, 2 ottobre 2020, n. 28607), ha stabilito che trattasi di strumenti finanziari.
Le criptovalute, quindi, sono considerate alla pari di azioni, obbligazione e gli altri strumenti finanziari emessi e scambiati sul mercato o privatamente fra società e singoli investitori.
Di conseguenza, quando si riceve della criptovaluta in cambio dei propri beni e servizi andrà segnata come acquisizione di uno strumento finanziario (come se ogni unità o frazione fosse, ad esempio, un titolo azionario) e contabilizzato come tale, indicando il suo valore in valuta fiat al momento dell’acquisizione.
Successivamente, le plusvalenze e minusvalenze conseguenti ai suoi aumenti o diminuzioni di valore, avvenuti dopo l’acquisizione, andranno dichiarate in accordo con la propria struttura societaria o regime fiscale, come si farebbe, appunto, per le plusvalenze e minusvalenze di strumenti finanziari tradizionali facenti parte del patrimonio aziendale o personale.
Al momento in cui la criptovaluta in proprio possesso dovesse essere convertita, in cambio di valuta fiat o di un’altra criptovaluta, l’operazione sarà soggetta, come per gli altri strumenti finanziari, all’imposta del 26% sull’eventuale plusvalore generato.
Ad esempio. Se si è in possesso di una unità di criptovaluta che valeva, al momento in cui la si è acquisita, 2000 euro e la si vende per 3000 euro, o la si scambia per un’unità di un’altra criptovaluta del valore di 3000 euro, si realizzerà una plusvalenza di 1000 euro, per la quale sarà dovuta una imposta di 260 euro.
Questi, in sintesi, sono gli attuali risvolti legali e fiscali dell’utilizzo delle criptovalute come “moneta” al posto delle valute fiat, e spero la loro conoscenza possa tornarvi utile per orientarvi nel caso voleste integrare le criptovalute nel vostro business.
Se avete dubbi o chiarimenti in proposito contattateci. Il team di RUP Legal & Consulting è a vostra disposizione.
Il metaverso: prospettive future e risvolti legali

Il concetto di metaverso nasce in ambito fantascientifico (il termine è stato coniato da Neal Stephenson nel romanzo di fantascienza del 1992 “Snow Crash”), tuttavia è un’idea che ha iniziato ad assumere contorni sempre più concreti, soprattutto dal momento in cui Mark Zuckerberg ha annunciato di volerne creare una propria versione.
Nelle intenzioni del fondatore di Facebook, questo spazio digitale sarebbe un vero e proprio universo alternativo, fruibile in tempo reale e senza interruzioni con la possibilità di sviluppare persino un sistema economico autonomo e indipendente da quello reale.
L’interfaccia consentirebbe inoltre di assistere a spettacoli live (ad. es. concerti o eventi sportivi), ma potenzialmente anche di vivere esperienze fisicamente non possibili nel mondo reale.
A dire il vero alcune comunità virtuali, su scala ridotta, esistono già (basti pensare all’esperienza offerta da alcuni videogiochi come The Sims). E’ probabile che il metaverso entrerà definitivamente a far parte della nostra vita quotidiana grazie al perfezionamento delle tecnologie che consentono un’immersione più profonda all’interno della realtà virtuale (mi riferisco ad esempio ai VR).
NFT
Potenzialmente il multiverso potrà dare vita ad una vera e propria economia parallela in cui sarà possibile acquistare e vendere beni e servizi.
Da questo punto di vista avranno un ruolo importante gli NFT (Non Fungible Tokens), ovverosia dei certificati di autenticità di uno specifico bene.
Questi gettoni non fungibili sono realizzati con una tecnologia per molti versi analoga alle criptovalute, ma a differenza delle criptovalute, non sono intercambiabili.
Questo aspetto è molto importante perché rende gli NFT uno strumento molto efficace per garantire l’unicità e l’autenticità di un oggetto digitale e per rivendicare il diritto di proprietà esclusiva di un prodotto (come un ad. es. un video o un’opera d’arte).
Risvolti legali
Potenzialmente l’esperienza offerta dal Metaverso potrà diventare sempre più verosimile e complessa portando alla nascita di vere e proprie comunità.
Come in ogni ecosistema sociale, dovranno essere fissate delle regole che consentano da un lato l’espressione di idee e opinioni (o anche lo scambio di beni e servizi), dall’altro la prevenzione di comportamenti illeciti (ad es. molestie, ingiurie o discriminazioni).
Quindi, seppure le opportunità in questo nuovo contesto digitale siano enormi, andranno accompagnate da un’adeguata tutela sul piano legale che garantisca i diritti e le libertà degli interessati.
Proprietà intellettuale
Uno dei problemi legati all’economia parallela del metaverso potrebbe essere la necessità di proteggere la proprietà intellettuale dai rischi del commercio digitale.
Chi vorrà aprirsi alla realtà virtuale e proporre i propri prodotti nel metaverso dovrà tutelarsi adeguatamente con contratti di licenza che vadano a regolamentare lo sfruttamento economico del bene e consentano di prevenire utilizzi non autorizzati.
Sempre a tale scopo, i soggetti interessati dovranno valutare attentamente la possibilità di registrare i propri marchi anche per il loro utilizzo in un contesto virtuale.
Privacy
Sono numerosi anche i potenziali risvolti in ambito Privacy. Il metaverso sarà infatti aperto ad utenti che potranno accedere attraverso diverse tipologie di supporti (PC, smartphone, console per videogiochi), scambiandosi informazioni all’interno della realtà virtuale.
Andranno considerati anche i dati biometrici utilizzati per replicare le caratteristiche fisiche degli utenti nei rispettivi avatar e i comportamenti dell’utente nel mondo virtuale che potrebbero potenzialmente essere tracciati e utilizzati per finalità secondarie (ad. es. di marketing).
Il flusso di dati forniti, scambiati e trattati sarà pertanto enorme e richiederà appropriate misure di protezione e informative auspicabilmente chiare e trasparenti che facilitino un utilizzo consapevole e responsabile.
Se avete dubbi o chiarimenti in proposito contattateci. RUP Legal & Consulting nasce proprio per fornire consulenza legale specializzata in merito a nuove tecnologie, privacy, e-commerce, diritto commerciale.
Crowdfunding: cosa prevede il regolamento UE 1503/2020

Il crowdfunding (in italiano “raccolta fondi”), è uno strumento che consente il finanziamento di progetti imprenditoriali, ma anche di carattere culturale o benefico, tramite la cooperazione collettiva.
Negli ultimi anni, nell’ottica di favorire il processo di funding, e sfruttando la diffusione capillare di internet, si sono diffuse in maniera esponenziale sul web delle piattaforme specializzate, vale a dire dei portali che forniscono un servizio di intermediazione nella concessione di prestiti e nel finanziamento di progetti.
A livello pratico, queste piattaforme consentono la pubblicazione di un progetto con lo scopo di raccogliere i fondi per la sua realizzazione. Il promotore inserisce la descrizione, il capitale minimo richiesto, il termine di scadenza della raccolta fondi e l’eventuale guadagno di cui potranno godere i finanziatori.
La progressiva diffusione di questo strumento in tutta l’Unione Europea ha reso necessaria l’introduzione di una disciplina uniforme per regolamentare l’attività di crowdfunding e tutelare gli investitori.
Proprio in quest’ottica, lo scorso 10 novembre è entrato in vigore il regolamento UE 1503 del 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2020/1503 il 20 ottobre 2020).
A chi si applica il regolamento
Il Regolamento ECSP si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding (o titolari di piattaforme) che operano in UE per offerte fino a 5 milioni di Euro, calcolati su un periodo di 12 mesi.
Non si applica ai servizi forniti a titolari di progetti che sono consumatori (ma solo a servizi di crowdfunding per il business).
Procedura di accreditamento
Una delle principali innovazioni apportate dal regolamento è l’introduzione di una procedura di accreditamento uniforme per tutti i fornitori di servizi di crowdfunding operativi in UE.
Tali servizi potranno infatti essere resi solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e specificamente autorizzate in conformità all’art. 12 del regolamento.
Una volta ottenuta l’autorizzazione in uno Stato membro, l’operatore potrà richiedere la liberatoria ad operare anche in altri Stati membri, fornendo all’Autorità di riferimento una serie di informazioni, vale a dire:
a) un elenco degli Stati in cui intende operare;
b) i dati delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati;
c) la data prevista di inizio attività;
d) un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore che non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento ECSP.
Per garantire la massima trasparenza, l’ESMA (l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituirà un registro pubblico in cui verranno iscritti tutti i fornitori di servizi di crowdfunding muniti di autorizzazione operanti in UE.
Principali obblighi per i gestori delle piattaforme
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, i fornitori devono osservare una condotta onesta, equa e professionale.
A tale scopo, il regolamento fa divieto di di accettare compensi per attività di canalizzazione di ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma o su piattaforme di terzi.
A tutela degli investitori, i progetti proposti devono corrispondere a dei parametri di rischio chiari e specifici.
Inoltre gli amministratori delle piattaforme devono verificare alcuni requisiti minimi in capo ai promotori dei progetti, vale a dire:
a) che il titolare del progetto non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;
b) che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell’Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, gli operatori sono chiamati a prevedere procedure chiare e trasparenti per la gestione dei reclami, che includano la predisposizione di un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.
Ogni reclamo va gestito conducendo un’indagine adeguata che si concluda informando l’autore del reclamo in merito agli esiti della stessa.
In base a quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento, gli operatori devono evitare conflitti di interesse. Questo implica il divieto di partecipazione (anche indiretta) alle procedure pubblicate sulla loro piattaforma.
Regime transitorio
Le piattaforme di crowdfunding già operative alla data di entrata in vigore del Regolamento avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa e potranno continuare ad operare secondo la disciplina attuale fino al 10 novembre 2022.
Osservazioni conclusive
ll nuovo regolamento UE 1503/2020 nasce in primo luogo con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai fornitori di servizi di crowdfunding di prestare i propri servizi a livello internazionale.
In quest’ottica, l'armonizzazione dei requisiti minimi applicabili e l’introduzione di una procedura di accreditamento uniforme per le varie piattaforme dovrebbero contribuire ad abbattere le barriere normative e a creare un mercato unico di riferimento.
Questo renderà più semplice e sicura l’organizzazione di iniziative di funding transfrontaliere con la conseguenza che le probabilità di successo delle campagne aumenteranno in maniera significativa.
In una prospettiva più ampia, il regolamento agevolerà il processo di finanziamento di progetti innovativi ottimizzandone costi e tempi e offrendo alle imprese (in particolare pmi e start-up) un accesso più immediato ai fondi, importante soprattutto negli Stati membri in cui il credito bancario risulta difficile da ottenere.
Allo stesso tempo, con l’entrata in vigore del regolamento, si cerca di garantire una maggiore tutela degli investitori, grazie ad un quadro normativo più chiaro che va a disciplinare i requisiti minimi di organizzazione, funzionamento e vigilanza delle piattaforme informatiche che offrono servizi di crowdfunding.







