1. Deepfake e tutela legale

2. Cosa sono i deepfake

3. Il diritto all’immagine e la tutela civile

4. Deepfake e privacy: il ruolo del GDPR

5. I profili penali: diffamazione, sostituzione di persona e revenge porn

6. Il nuovo quadro europeo: AI Act e trasparenza

7. Le responsabilità delle piattaforme

8. Come tutelarsi in caso di deepfake

 

1. Deepfake e tutela legale

Negli ultimi anni i deepfake sono passati dall’essere una curiosità tecnologica a un fenomeno capace di incidere concretamente sulla reputazione, sulla privacy e persino sulla sicurezza delle persone. Video realistici, audio clonati e immagini manipolate tramite intelligenza artificiale possono oggi simulare il volto e la voce di chiunque con una precisione sempre maggiore.

Ma cosa succede quando queste tecnologie vengono utilizzate senza consenso? E quali strumenti offre il diritto italiano per difendersi?

2. Cosa sono i deepfake

Con il termine “deepfake” si indicano contenuti audio, video o immagini creati o modificati tramite sistemi di intelligenza artificiale in modo da apparire autentici.

Tale tecnologia può avere utilizzi leciti, ad esempio nel cinema o nella pubblicità, quando i contenuti sono realizzati con il consenso del diretto interessato, che accetta espressamente di prestare la propria immagine e la propria voce.

Il deepfake si presta tuttavia anche ad applicazioni illecite, come ad esempio nel caso di:

  • diffusione di fake news;
  • truffe informatiche;
  • manipolazione politica;
  • pornografia;
  • diffamazione online.

Si tratta in generale di un tema che presenta, come andremo a vedere, diversi e significativi risvolti giuridici.

3. Il diritto all’immagine e la tutela civile

Nel nostro ordinamento, la tutela della persona passa anzitutto attraverso il diritto all’immagine.

L’art. 10 del Codice Civile prevede infatti che, qualora l’immagine di una persona venga esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione, l’autorità giudiziaria possa ordinare la cessazione dell’abuso e il risarcimento del danno.

A ciò si aggiungono gli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), secondo cui la diffusione dell’immagine altrui richiede normalmente il consenso dell’interessato.

Nel caso dei deepfake, il tema del consenso diventa ancora più delicato perché il contenuto non è autentico ma viene percepito come reale dagli utenti.

4. Deepfake e privacy: il ruolo del GDPR

L’utilizzo non autorizzato del volto o della voce di una persona può inoltre integrare una violazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali prevista dal General Data Protection Regulation (GDPR).

In molti casi, infatti, immagini e dati biometrici rientrano tra i dati personali tutelati dal regolamento europeo, soprattutto quando consentono l’identificazione univoca della persona.

La vittima può quindi:

  • chiedere la rimozione del contenuto;
  • esercitare il diritto alla cancellazione;
  • richiedere il risarcimento del danno;
  • segnalare il trattamento illecito al Garante per la protezione dei dati personali.

5. I profili penali: diffamazione, sostituzione di persona e revenge porn

Dal punto di vista penale, i deepfake possono integrare diverse fattispecie di reato.

Diffamazione

Se il contenuto falso lede la reputazione della vittima, può configurarsi il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., soprattutto quando la diffusione avviene tramite internet o social network.

Sostituzione di persona

L’art. 494 c.p. punisce invece chi induce altri in errore sostituendosi illegittimamente a un’altra persona, ipotesi che può ricorrere nei casi di clonazione vocale o video realistici.

Revenge porn

Particolarmente grave è il fenomeno dei deepfake pornografici.

L’art. 612-ter c.p., introdotto con la Legge n. 69/2019 (“Codice Rosso”), punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata, prevedendo la reclusione da uno a sei anni e una multa fino a 15.000 euro.

Sebbene la norma sia nata per il revenge porn “tradizionale”, parte della dottrina ritiene applicabile la tutela anche ai contenuti creati artificialmente quando risultino idonei a ledere dignità, reputazione e vita privata della vittima.

6. Il nuovo quadro europeo: AI Act e trasparenza

L’Unione Europea ha introdotto il AI Act, primo regolamento organico dedicato all’intelligenza artificiale.

Tra gli aspetti più rilevanti vi sono gli obblighi di trasparenza per i contenuti generati artificialmente. In determinate circostanze, infatti, i sistemi di IA dovranno indicare chiaramente quando immagini, audio o video siano stati creati o manipolati artificialmente.

L’obiettivo è ridurre il rischio di disinformazione e aumentare la consapevolezza degli utenti.

7. Le responsabilità delle piattaforme

Anche le piattaforme online sono oggi chiamate a intervenire più rapidamente contro contenuti illeciti e manipolati.

Il Digital Services Act ha rafforzato gli obblighi di segnalazione e rimozione dei contenuti illegali per i grandi operatori digitali, soprattutto quando il materiale viola diritti fondamentali della persona.

La tempestività della rimozione può incidere anche sulla valutazione delle responsabilità della piattaforma stessa.

8. Come tutelarsi in caso di deepfake

In presenza di un deepfake lesivo è fondamentale agire rapidamente:

  • conservando prove del contenuto;
  • effettuando screenshot e salvataggi dei link;
  • richiedendo immediatamente la rimozione alla piattaforma;
  • presentando eventuale querela;
  • valutando un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per bloccarne la diffusione.

La velocità di propagazione online rende infatti essenziale un intervento tempestivo, preferibilmente con il supporto professionale di legali specializzati in materia come quelli di RUP legal & consulting.

Avv. Mario Rugiano

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