Deepfake e tutela legale
1. Deepfake e tutela legale
2. Cosa sono i deepfake
3. Il diritto all'immagine e la tutela civile
4. Deepfake e privacy: il ruolo del GDPR
5. I profili penali: diffamazione, sostituzione di persona e revenge porn
6. Il nuovo quadro europeo: AI Act e trasparenza
7. Le responsabilità delle piattaforme
8. Come tutelarsi in caso di deepfake
1. Deepfake e tutela legale
Negli ultimi anni i deepfake sono passati dall’essere una curiosità tecnologica a un fenomeno capace di incidere concretamente sulla reputazione, sulla privacy e persino sulla sicurezza delle persone. Video realistici, audio clonati e immagini manipolate tramite intelligenza artificiale possono oggi simulare il volto e la voce di chiunque con una precisione sempre maggiore.
Ma cosa succede quando queste tecnologie vengono utilizzate senza consenso? E quali strumenti offre il diritto italiano per difendersi?
2. Cosa sono i deepfake
Con il termine “deepfake” si indicano contenuti audio, video o immagini creati o modificati tramite sistemi di intelligenza artificiale in modo da apparire autentici.
Tale tecnologia può avere utilizzi leciti, ad esempio nel cinema o nella pubblicità, quando i contenuti sono realizzati con il consenso del diretto interessato, che accetta espressamente di prestare la propria immagine e la propria voce.
Il deepfake si presta tuttavia anche ad applicazioni illecite, come ad esempio nel caso di:
- diffusione di fake news;
- truffe informatiche;
- manipolazione politica;
- pornografia;
- diffamazione online.
Si tratta in generale di un tema che presenta, come andremo a vedere, diversi e significativi risvolti giuridici.
3. Il diritto all’immagine e la tutela civile
Nel nostro ordinamento, la tutela della persona passa anzitutto attraverso il diritto all’immagine.
L’art. 10 del Codice Civile prevede infatti che, qualora l’immagine di una persona venga esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione, l’autorità giudiziaria possa ordinare la cessazione dell’abuso e il risarcimento del danno.
A ciò si aggiungono gli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), secondo cui la diffusione dell’immagine altrui richiede normalmente il consenso dell’interessato.
Nel caso dei deepfake, il tema del consenso diventa ancora più delicato perché il contenuto non è autentico ma viene percepito come reale dagli utenti.
4. Deepfake e privacy: il ruolo del GDPR
L’utilizzo non autorizzato del volto o della voce di una persona può inoltre integrare una violazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali prevista dal General Data Protection Regulation (GDPR).
In molti casi, infatti, immagini e dati biometrici rientrano tra i dati personali tutelati dal regolamento europeo, soprattutto quando consentono l’identificazione univoca della persona.
La vittima può quindi:
- chiedere la rimozione del contenuto;
- esercitare il diritto alla cancellazione;
- richiedere il risarcimento del danno;
- segnalare il trattamento illecito al Garante per la protezione dei dati personali.
5. I profili penali: diffamazione, sostituzione di persona e revenge porn
Dal punto di vista penale, i deepfake possono integrare diverse fattispecie di reato.
Diffamazione
Se il contenuto falso lede la reputazione della vittima, può configurarsi il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., soprattutto quando la diffusione avviene tramite internet o social network.
Sostituzione di persona
L’art. 494 c.p. punisce invece chi induce altri in errore sostituendosi illegittimamente a un’altra persona, ipotesi che può ricorrere nei casi di clonazione vocale o video realistici.
Revenge porn
Particolarmente grave è il fenomeno dei deepfake pornografici.
L’art. 612-ter c.p., introdotto con la Legge n. 69/2019 (“Codice Rosso”), punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata, prevedendo la reclusione da uno a sei anni e una multa fino a 15.000 euro.
Sebbene la norma sia nata per il revenge porn “tradizionale”, parte della dottrina ritiene applicabile la tutela anche ai contenuti creati artificialmente quando risultino idonei a ledere dignità, reputazione e vita privata della vittima.
6. Il nuovo quadro europeo: AI Act e trasparenza
L’Unione Europea ha introdotto il AI Act, primo regolamento organico dedicato all’intelligenza artificiale.
Tra gli aspetti più rilevanti vi sono gli obblighi di trasparenza per i contenuti generati artificialmente. In determinate circostanze, infatti, i sistemi di IA dovranno indicare chiaramente quando immagini, audio o video siano stati creati o manipolati artificialmente.
L’obiettivo è ridurre il rischio di disinformazione e aumentare la consapevolezza degli utenti.
7. Le responsabilità delle piattaforme
Anche le piattaforme online sono oggi chiamate a intervenire più rapidamente contro contenuti illeciti e manipolati.
Il Digital Services Act ha rafforzato gli obblighi di segnalazione e rimozione dei contenuti illegali per i grandi operatori digitali, soprattutto quando il materiale viola diritti fondamentali della persona.
La tempestività della rimozione può incidere anche sulla valutazione delle responsabilità della piattaforma stessa.
8. Come tutelarsi in caso di deepfake
In presenza di un deepfake lesivo è fondamentale agire rapidamente:
- conservando prove del contenuto;
- effettuando screenshot e salvataggi dei link;
- richiedendo immediatamente la rimozione alla piattaforma;
- presentando eventuale querela;
- valutando un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per bloccarne la diffusione.
La velocità di propagazione online rende infatti essenziale un intervento tempestivo, preferibilmente con il supporto professionale di legali specializzati in materia come quelli di RUP legal & consulting.
Avv. Mario Rugiano
Crisi d’impresa e responsabilità degli amministratori
1. Il rischio che molte aziende stanno ancora sottovalutando
2. L’obbligo di prevenire la crisi
3. La responsabilità degli amministratori
4. I segnali che le imprese tendono a sottovalutare
5. Il ruolo sempre più centrale degli organi di controllo
6. La composizione negoziata come strumento di prevenzione
7. Un cambio culturale prima ancora che giuridico
1. Il rischio che molte aziende stanno ancora sottovalutando
Negli ultimi anni il tema della crisi d’impresa è tornato con forza al centro del dibattito economico e giuridico. L’aumento dei costi energetici, la difficoltà di accesso al credito, il rallentamento di alcuni settori produttivi e l’instabilità internazionale hanno messo sotto pressione anche aziende apparentemente solide. In questo scenario, molte imprese continuano però a commettere lo stesso errore: considerare la crisi come un evento improvviso e imprevedibile, da affrontare soltanto quando i problemi finanziari diventano evidenti.
L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha cambiato profondamente questo approccio. Oggi il legislatore richiede agli amministratori una gestione preventiva del rischio aziendale. Il Codice della Crisi d’Impresa ha infatti introdotto un principio molto chiaro: la crisi deve essere individuata e affrontata tempestivamente, ben prima che si trasformi in insolvenza.
Questo cambiamento ha conseguenze importanti soprattutto sul piano della responsabilità degli amministratori. Sempre più spesso, infatti, le contestazioni non riguardano soltanto l’esistenza della crisi, ma il modo in cui essa è stata gestita.
2. L’obbligo di prevenire la crisi
Uno degli aspetti più rilevanti della normativa riguarda il dovere di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Per molto tempo questo obbligo è stato percepito come un tema riservato alle grandi società strutturate. In realtà, oggi riguarda anche PMI e imprese familiari.
In concreto, significa che un’azienda deve essere in grado di monitorare costantemente il proprio equilibrio economico e finanziario. Non basta più limitarsi alla contabilità ordinaria o verificare il bilancio a fine anno. Gli amministratori devono poter dimostrare di avere strumenti idonei per intercettare tempestivamente eventuali segnali di difficoltà.
Ed è proprio qui che emergono molte criticità. In numerose realtà imprenditoriali mancano ancora sistemi di controllo interno adeguati, report finanziari aggiornati o procedure capaci di evidenziare tensioni di liquidità e squilibri nei flussi di cassa. Quando la situazione peggiora, spesso è troppo tardi per intervenire efficacemente.
3. La responsabilità degli amministratori
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’attenzione sul comportamento degli amministratori nelle fasi di crisi. Il punto centrale non è più soltanto capire se l’impresa sia fallita o meno, ma verificare se gli organi gestori abbiano agito con tempestività, prudenza e diligenza.
La responsabilità può emergere, ad esempio, quando gli amministratori ignorano segnali evidenti di deterioramento finanziario oppure continuano ad assumere obbligazioni pur in presenza di una situazione compromessa. Anche il ritardo nell’adozione di misure correttive può diventare elemento di contestazione.
In molti casi il problema principale non è la crisi in sé, ma l’inerzia con cui viene affrontata. Continuare a rinviare decisioni, confidando in una ripresa futura o in soluzioni esterne, può aggravare il dissesto e aumentare il rischio di responsabilità personale.
4. I segnali che le imprese tendono a sottovalutare
La crisi raramente si manifesta all’improvviso. Nella maggior parte dei casi esistono indicatori progressivi che anticipano il peggioramento della situazione aziendale.
Tra i segnali più frequenti vi sono tensioni di liquidità ricorrenti, ritardi nei pagamenti fiscali o contributivi, difficoltà nei rapporti con gli istituti di credito, aumento dell’indebitamento a breve termine o perdita costante di marginalità. Anche l’utilizzo continuativo delle linee di credito per sostenere la gestione ordinaria può rappresentare un indice di squilibrio.
Molte imprese, tuttavia, tendono a normalizzare queste situazioni, considerandole fisiologiche o temporanee. È proprio questo atteggiamento che spesso rende la crisi più difficile da gestire.
5. Il ruolo sempre più centrale degli organi di controllo
Anche sindaci e revisori stanno assumendo una funzione sempre più delicata. Gli organi di controllo non devono limitarsi a verifiche formali, ma sono chiamati a vigilare concretamente sull’adeguatezza degli assetti aziendali e sulla capacità dell’impresa di mantenere la continuità aziendale.
Questo comporta una crescente attenzione alla qualità dei flussi informativi interni e alla capacità di individuare tempestivamente eventuali anomalie. Di conseguenza, anche il rischio di responsabilità per gli organi di controllo è aumentato in modo significativo.
6. La composizione negoziata come strumento di prevenzione
Negli ultimi anni molte imprese hanno iniziato a utilizzare la composizione negoziata della crisi, uno strumento pensato per favorire il risanamento aziendale attraverso trattative assistite con creditori e stakeholder.
La logica è quella di intervenire quando esistono ancora margini di recupero, evitando che la situazione degeneri in procedure più invasive. Tuttavia, anche in questo caso il fattore decisivo è il tempo. Quanto più l’impresa attiva gli strumenti di gestione della crisi in fase iniziale, tanto maggiori sono le possibilità di preservare continuità aziendale e valore economico.
7. Un cambio culturale prima ancora che giuridico
Il vero cambiamento introdotto dalla normativa non è soltanto tecnico o procedurale. Si tratta soprattutto di un cambio di mentalità. La gestione della crisi non può più essere affrontata come un’emergenza dell’ultimo momento, ma deve diventare parte integrante della governance aziendale.
Per questo motivo le imprese dovrebbero investire maggiormente nella pianificazione finanziaria, nei sistemi di controllo interno e nella documentazione delle decisioni strategiche. In un eventuale contenzioso, infatti, la capacità di dimostrare di aver monitorato la situazione e adottato misure adeguate può fare una differenza sostanziale.
Nel contesto economico attuale, caratterizzato da volatilità e incertezza, la prevenzione rappresenta sempre più uno strumento di tutela non solo per l’impresa, ma anche per gli amministratori stessi.
Avv. Mario Rugiano
La responsabilità per prodotto difettoso nei rapporti B2B: contratto e tutela dell’impresa
1. Introduzione
2. La nozione di prodotto difettoso nel diritto civile e commerciale
3. Disciplina contrattuale e responsabilità extracontrattuale
4. L’importanza della documentazione tecnica
5. Le clausole limitative di responsabilità
6. La dimensione internazionale della responsabilità da prodotto
7. Conclusioni
8. Perché è fondamentale una consulenza legale preventiva?
1. Introduzione
Il tema della responsabilità per prodotto difettoso viene tradizionalmente associato alla tutela del consumatore. In realtà, anche nei rapporti tra imprese la circolazione di prodotti difettosi rappresenta una delle principali fonti di contenzioso commerciale e di rischio economico.
La crescente complessità delle filiere produttive, l’internazionalizzazione dei mercati e l’integrazione tecnologica dei beni industriali hanno infatti ampliato notevolmente le occasioni in cui un difetto del prodotto può generare danni rilevanti tra operatori economici.
Nel contesto B2B, la responsabilità per prodotto difettoso assume caratteristiche differenti rispetto ai rapporti consumeristici. Viene meno, innanzitutto, la logica di protezione della parte debole che permea la disciplina consumeristica, lasciando spazio a una maggiore valorizzazione dell’autonomia contrattuale, dell’allocazione del rischio e della professionalità delle parti coinvolte.
La questione assume particolare rilievo nei contratti di fornitura industriale, nella componentistica, nelle filiere automotive, farmaceutiche e tecnologiche, dove anche un singolo difetto può propagarsi lungo la catena produttiva provocando interruzioni operative, richiami di massa, perdite reputazionali e danni economici di notevole entità.
2. La nozione di prodotto difettoso nel diritto civile e commerciale
Nel linguaggio giuridico, un prodotto può definirsi difettoso quando non offre il livello di sicurezza o di funzionalità che ci si può legittimamente attendere in relazione alla sua natura, alle modalità d’uso e alle informazioni fornite dal produttore.
Nei rapporti tra imprese, tuttavia, il concetto di difetto tende a sovrapporsi a quello di inadempimento contrattuale. Il prodotto è difettoso quando risulta non conforme alle specifiche tecniche pattuite, agli standard industriali o alle performance richieste dal committente.
È proprio questo passaggio a distinguere profondamente il modello B2B da quello consumeristico: il fulcro della tutela non è tanto la sicurezza del consumatore finale, quanto il corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale.
Il contenzioso si sviluppa frequentemente sul terreno:
- della garanzia per vizi;
- della non conformità della fornitura;
- dell’inadempimento contrattuale;
- della violazione di standard tecnici e certificazioni;
- della responsabilità professionale del produttore o del fornitore.
3. Disciplina contrattuale e responsabilità extracontrattuale
I rapporti B2B sono generalmente governati dal contratto stipulato tra le parti.
In questo senso le clausole relative a collaudi, limiti di responsabilità, garanzia, decadenze assumono un ruolo centrale nella distribuzione del rischio economico derivante dal difetto del prodotto.
L’impresa danneggiata tende quindi ad agire principalmente sul piano contrattuale, invocando l’inadempimento del fornitore. In questo ambito, il danno risarcibile può comprendere non soltanto il valore del bene difettoso, ma anche, in senso più ampio, il fermo di produzione, i danni da richiamo, il danno reputazionale, il danno commerciale derivante dalla perdita di commesse.
Tuttavia, in alcune ipotesi può concorrere anche la responsabilità extracontrattuale, soprattutto quando il difetto abbia provocato danni ulteriori rispetto al prodotto stesso, come lesioni a persone o danni ad altri beni.
La giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto che il medesimo fatto dannoso può integrare contemporaneamente sia un inadempimento contrattuale sia un illecito aquiliano, con conseguenze rilevanti sul piano probatorio e prescrizionale.
4. L’importanza della documentazione tecnica
Nei contenziosi B2B la prova del difetto rappresenta spesso il nodo centrale della controversia.
A differenza dei rapporti consumeristici, nei quali operano meccanismi di tutela rafforzata, nei rapporti tra professionisti assume rilievo la capacità tecnica delle parti. L’acquirente professionale è generalmente considerato soggetto esperto e dotato di competenze idonee a verificare la conformità della fornitura. Per questa ragione acquistano importanza decisiva i documenti tecnici.
Nelle filiere produttive moderne, inoltre, il difetto può derivare da una pluralità di fattori concorrenti: progettazione, software, assemblaggio, materiali, manutenzione o utilizzo improprio. Ciò rende particolarmente complessa l’individuazione del soggetto effettivamente responsabile.
La diffusione di prodotti tecnologicamente avanzati - si pensi ai dispositivi medicali, ai sistemi automatizzati o ai prodotti con componenti software integrate - accentua ulteriormente le difficoltà di accertamento causale.
5. Le clausole limitative di responsabilità
Nei contratti commerciali tra imprese è frequente la presenza di clausole dirette a limitare la responsabilità del fornitore.
La validità di queste previsioni trova fondamento nel principio di autonomia contrattuale, particolarmente ampio nei rapporti tra operatori economici.
Tuttavia, la libertà negoziale incontra alcuni limiti. Restano infatti generalmente inefficaci:
- le clausole che escludono responsabilità per dolo o colpa grave;
- le limitazioni incompatibili con buona fede e correttezza;
- le previsioni squilibrate imposte unilateralmente in posizione dominante.
La giurisprudenza tende inoltre a interpretare restrittivamente le clausole esonerative, soprattutto quando incidano in modo significativo sull’equilibrio economico del contratto.
6. La dimensione internazionale della responsabilità da prodotto
Le catene globali di approvvigionamento hanno reso sempre più internazionale il contenzioso da prodotto difettoso.
Un componente può essere progettato in un Paese, assemblato in un altro e incorporato in prodotti destinati a mercati differenti. In tali contesti emergono problematiche relative alla legge applicabile, alla giurisdizione, ma anche relative agli standard tecnici applicabili.
7. Conclusioni
La responsabilità per prodotto difettoso nei rapporti tra imprese rappresenta oggi uno degli ambiti più dinamici del diritto commerciale e industriale.
L’evoluzione delle filiere produttive, la sofisticazione tecnologica dei prodotti e la globalizzazione dei mercati hanno trasformato il difetto da semplice anomalia tecnica a fattore strategico di rischio economico e reputazionale.
In questo contesto, il contratto continua a costituire il principale strumento di allocazione del rischio.
8. Perché è fondamentale una consulenza legale preventiva?
Nei rapporti B2B, una gestione superficiale degli aspetti contrattuali può esporre l’impresa a contenziosi complessi, richieste risarcitorie rilevanti e interruzioni operative con impatti economici significativi. La corretta predisposizione delle clausole di garanzia, dei limiti di responsabilità, delle procedure di collaudo e dei meccanismi di manleva rappresenta quindi un elemento essenziale di tutela aziendale.
Per questo motivo è opportuno che le imprese si affidino a professionisti specializzati nella contrattualistica commerciale e nella responsabilità da prodotto, così da strutturare rapporti di fornitura chiari, conformi alla normativa vigente e adeguati al settore industriale di riferimento.
Una consulenza legale preventiva consente non soltanto di ridurre il rischio di controversie, ma anche di rafforzare la posizione negoziale dell’impresa e garantire una gestione più efficiente dei rischi lungo l’intera filiera produttiva.
Avv. Mario Rugiano
La perizia giurata in ambito IP
- Il valore della perizia giurata
- Per ogni asset il suo perito tecnico
- Il modello tradizionale: l’esperto tecnico per l'IP "tecnica"
- Gli asset "orfani": quando la valutazione è giuridica
- L'avvocato IP come perito di sintesi
- Conclusioni
1. Il valore della perizia giurata
Nel contesto della proprietà intellettuale (IP), la valutazione degli asset assume un'importanza cruciale in molti ambiti.
Che si tratti di una operazione straordinaria nella vita di una azienda, come un’operazione di M&A, della partecipazione a una procedura di assegnazione, ad esempio di un appalto o di fondi pubblici, o della definizione (stragiudiziale o giudiziale) di un contenzioso, una valutazione precisa e verificata del valore di uno o più asset immateriali è spesso ciò che fa la differenza fra il successo e il fallimento.
In questi scenari, la perizia giurata costituisce lo strumento fondamentale per la realizzazione di questa valutazione e, soprattutto, per fornire a questa il necessario grado di autorevolezza.
Una perizia giurata, quindi, diventa lo strumento necessario per raggiungere l’obiettivo che l’azienda si è posta, e realizzare il relativo guadagno, o per risolvere un problema, ed evitare il relativo danno.
2. Per ogni asset il suo perito tecnico
Tuttavia, la natura eterogenea dei diritti di proprietà intellettuale pone una questione fondamentale: chi è il professionista più qualificato per redigere una perizia su un determinato asset? Se per alcune categorie di beni IP la risposta è immediata, per altre emerge una "zona grigia" in cui l'individuazione di una figura professionale di riferimento non è scontata.
3. Il modello tradizionale: l’esperto tecnico per l'IP "tecnica"
Per una vasta categoria di diritti di proprietà industriale, l'identificazione del perito è relativamente semplice. Si tratta di asset la cui valutazione richiede competenze prettamente tecniche o scientifiche.
L'esempio più immediato è quello del brevetto per invenzione industriale, dove il tecnico di riferimento è l’ingegnere, possibilmente anche mandatario brevettuale, la cui formazione copre il campo della tecnica in cui ricade l’invenzione oggetto di brevetto.
Lo stesso ragionamento può essere fatto per altri diritti di proprietà industriale. Come i marchi, il cui tecnico di riferimento è il mandatario marchi.
Questo approccio ricalca quello più ampio per cui il tecnico peritale deputato a una specifica materia è il professionista che opera in quella materia, ad esempio l’architetto per una perizia architettonica, all’interno di un quadro di competenze tecniche consolidato.
4. Gli asset "orfani": quando la valutazione è giuridica
Non tutti gli asset di proprietà intellettuale, tuttavia, si prestano a una valutazione puramente tecnica né possono contare sull’esistenza di chiari esperti del settore.
Esistono numerose creazioni dell'ingegno e segni distintivi la cui proteggibilità e il cui valore discendono da valutazioni più giuridiche che tecniche e/o per le quali non è possibile individuare un tecnico di riferimento.
Si pensi al caso di asset anche molto tecnici ma il cui valore discende da considerazioni prevalentemente giuridiche, come il know how, un database o un marchio di fatto.
Si pensi, anche, al caso di asset che non hanno immediati tecnici di riferimento, come una sceneggiatura televisiva, un format o un layout.
L’approccio del perito chiamato a valutare questi asset è un approccio in primo luogo legale, che indaghi il grado di protezione legale cui l’asset può accedere in ragione delle sue caratteristiche, e solo in secondo luoco tecnico-economico.
È perciò importante che il perito sia un tecnico che, prima di qualsiasi altra sua eventuale specializzazione, sappia muoversi all’interno delle norme e dell’interpretazione giurisprudenziale delle stesse.
Con riferimento a questi asset, quindi, il tecnico “esperto della materia” più vicino è il giurista.
5. L'avvocato IP come perito di sintesi
In queste "zone grigie", pertanto, l'avvocato specializzato in proprietà intellettuale emerge come il professionista più qualificato per redigere una perizia. La sua competenza non risiede in una specifica disciplina tecnica, ma nella capacità di analizzare un asset alla luce dei requisiti legali per la sua protezione e del suo posizionamento nel mercato.
Difatti, quando la qualificazione di un bene come "opera dell'ingegno" o la sussistenza dei requisiti di proteggibilità costituisce l'antecedente logico-giuridico di una pretesa, l'analisi richiesta è intrinsecamente legale e l'avvocato esperto di IP possiede la "diligenza qualificata" necessaria per navigare l'intersezione tra i fatti (le caratteristiche dell'asset) e il diritto (le condizioni per la sua tutela).
L'avvocato può quindi, ad esempio, valutare la forza di un marchio non registrato analizzando le prove d'uso, la percezione del pubblico e il rischio di confusione; può determinare l'originalità di una sceneggiatura confrontandola con opere anteriori e applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza; può definire il perimetro di un segreto commerciale e la sua violazione.
6. Conclusioni
In conclusione, se è vero che per gli asset a forte connotazione tecnologica il perito tecnico è insostituibile, è altrettanto vero che il panorama della proprietà intellettuale è popolato da beni "orfani" di una figura peritale tecnica di riferimento.
Per questi asset, la cui esistenza e valore sono definiti da parametri soprattutto legali, l'avvocato esperto di IP non è solo una scelta possibile, ma la più logica e appropriata.
Agendo come perito, egli fornisce quella sintesi tra analisi fattuale e interpretazione giuridica indispensabile per una corretta valutazione, garantendo che anche questi beni immateriali possano essere adeguatamente periziati, garantendone, quindi, l’adeguata valorizzazione, in caso di procedimenti di trasformazione aziendale o accesso a opportunità economiche, e la miglior difesa, in caso di contenzioso.
I legali di RUP Legal & Consulting possono assistere come periti in qualsiasi ambito, per qualsiasi scopo, e con riferimento a tutti gli asset immateriali che non hanno un perito tecnico di riferimento.
Il contratto di franchising
- Cos’è il franchising
- Perché e per chi funziona
- Aspetti legali
- Le tutele
- Conclusioni
- Cos’è il franchising
Il franchising è un modello di business con il quale facciamo quotidianamente esperienza, anche se non sempre ce ne accorgiamo. Si tratta dello scheletro di pressoché tutte le catene di negozi monomarca, ristoranti e agenzie con cui abbiamo a che fare, ed è grazie a questo modello se quando entriamo, ad esempio, in un McDonald’s abbiamo la stessa esperienza che avremmo in qualsiasi altro McDonald’s, dall’arredamento alla qualità del cibo, passando per le modalità del servizio.
Tolto un quarto dei suoi innumerevoli ristoranti, che McDonald’s gestisce direttamente, tutti gli altri vengono gestiti da altre società che non hanno alcun legame societario con la McDonald’s Corporation. Ognuna di queste società, dette franchisee, si impegna a gestire il proprio ristorante McDonald’s seguendo le indicazioni e adeguandosi alla politica commerciale di McDonald’s Corporation, ma restano direttamente responsabile del suo andamento.
Se il ristorante del franchisee va male, sarà questi a dover ripianare le perdite, non la McDonald’s Corporation. Così come sarà il franchisee a dover gestire i rapporti coi dipendenti, assicurare gli adempimenti alle leggi sul lavoro e la sanità ecc.
Dal suo lato, il vantaggio per il franchisee è che non si sta assumendo il rischio di impresa legato al lancio e alla gestione di un ristorante di propria concezione, con un marchio da lanciare e affermare, ma alla gestione di un ristorante che gode già di un marchio affermato, potendo contare sul know-how del franchisor, sulle sue tecnologie e le sue reti di approvvigionamento. Tutti elementi che, se dovesse creare da zero, richiederebbero anni di lavoro, sperimentazioni e false partenze.
- Perché e per chi funziona
Il franchising trova il suo senso di esistere in questo scambio reciprocamente vantaggioso fra franchisor e franchisee. Il franchisor può usare il franchising per creare nuovi punti vendita senza doverne assumere la gestione diretta mentre il franchisee può usare il franchising per poter avviare una attività commerciale che, in verità, è come se nascesse “già avviata” grazie a tutto il lavoro fatto dal franchisor.
Si tratta di un modello che funziona per i soggetti che, avendo un marchio e modello di business forti, vogliono espandere la propria attività senza però dover espandere di pari passo la propria organizzazione aziendale. Il franchising permette di ottenere lo stesso raggio di azione di una grande società, conservando però la flessibilità di una società più snella. Consente anche di concentrare e indirizzare la propria espansione solo sugli aspetti che più interessano, raggiungendo magari dimensioni societari e aziendali imponenti ma scevre di quelle necessità di gestione (ad esempio dei locali, delle vendite, del personale ecc.) dalle quali non ci si vuole far appesantire.
Funziona anche per quei soggetti che vogliono avviare una attività commerciale ma, non avendo interesse a sviluppare un proprio marchio, con il franchising possono approfittare dell’“avviamento” di una azienda più grande, riducendo i tempi prima che l’attività diventi profittevole, del suo know-how e delle sue pratiche interne, semplificando così la gestione dei prodotti o dei servizi offerti.
Il franchising ha anche degli aspetti negativi che, però, per chi vi ricorre non sopravanzano i vantaggi. Sia il franchisor che in franchisee corrono il rischio che l’eventuale condotta deteriore dell’altro soggetto del rapporto si ripercuota sulla propria reputazione e la propria attività.
Se il franchisee, per esempio, dovesse trattare male i clienti il danno reputazionale colpirebbe il marchio del franchisor, anche se formalmente sono due soggetti separati o se il franchisor, per fare un altro esempio, dovesse fare qualcosa che danneggi la reputazione del proprio marchio sarebbe il franchisee a sopportare direttamente le ricadute commerciali della perdita di reputazione.
Un altro aspetto da considerare, per il franchisee, è che gestire una attività in franchising vuol dire non avere la piena libertà sulle proprie scelte commerciali che restano vincolate dagli obblighi assunti nei confronti del franchisor.
Tuttavia, come detto, si tratta di aspetti che per chi decide di avviare o aderire a un franchising non superano gli aspetti positivi di questo modello di business.
- Aspetti legali
Il franchising in Italia è regolato dalla Legge n. 129/2004, che chiama questo rapporto “affiliazione commerciale” e ne dà la seguente definizione: “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
La definizione da sola contiene gli elementi essenziali del contratto di franchising. Si è di fronte a un rapporto di franchising quando il soggetto che assume la posizione di franchisor (indicato nella legge come “affiliante”) non si limita a inserire l’altro soggetto in una rete di vendita dei propri prodotti o servizi (cosa che farebbe di questo soggetto un distributore), ma gli fornisce assistenza o consulenza tecnica e commerciale e gli mette a disposizione i propri asset di proprietà intellettuale: brevetti, marchi e segni distintivi, copyright e know-how.
In cambio, il franchisor ha titolo a ricevere dal franchisee (l’“affiliato”) un corrispettivo economico che si compone di una somma iniziale, quale diritto di ingresso nella rete del franchisor, e di una somma ricorrente, in misura fissa o in percentuale sul giro d’affari del franchisor, definita royalties e che serve a remunerare l’assistenza fornita dal franchisor e l’impiego delle sue proprietà intellettuali da parte del franchisee.
Definiti gli elementi essenziali, è bene sapere che un contratto di franchising è lo strumento principale per regolare nel dettaglio come il rapporto fra franchisor e franchisee si svilupperà nella pratica quotidiana. Per questo è solitamente molto particolareggiato, con gli obblighi reciproci di franchisor e franchisee che vengono dettagli in modo puntuale e con diverse previsioni su come eventualmente modificare il rapporto in risposta ai riscontri commerciali del franchisee.
- Le tutele
Nel rapporto di franchising il franchisee è chiaramente il soggetto debole. La sua libertà commerciale è limitata dal dover promuovere i prodotti e servizi del franchisor e dal seguirne le indicazioni. Il successo stesso dell’attività del franchisee è molto dipendente dalla forza del marchio e dell’organizzazione del franchisor, al punto che, se questo dovesse ritirarsi dal contratto, o chiudere la propria attività, il franchisee rischia seriamente di perdere la propria attività.
Per questo motivo la legge che regola il rapporto di affiliazione prevede delle precise tutele a favore del franchisee (il c.d. affiliato). Si tratta, prima e soprattutto, di tutele di carattere informativo.
Il franchisor (il c.d. affiliante), è obbligato a fornire al franchisee tutte le informazioni sulla propria attività, sui propri asset di proprietà intellettuale, sulla propria rete commerciale, sull’andamento di questa e dei propri affari nei tre anni precedenti, eventuali cause a carico ecc.
Il franchisor deve, inoltre, esporre chiaramente tutti i costi che il franchisee si troverà a sostenere per l’avvio dell’attività e per la remunerazione al franchisor, indicare le condizioni contrattuali, indicare le specifiche del know-how e le caratteristiche della assistenza offerte al franchisee.
Deve, infine, indicare l’ambito dell’eventuale esclusiva offerta al franchisee e le modalità dell’eventuale riconoscimento del know-how che il franchisee potrebbe apportare all’attività del franchisor.
Al franchisee, insomma, devono essere fornite tutte le informazioni che gli permettano di effettuare una scelta consapevole riguardo all’affiliarsi o meno al franchisor.
Oltre a queste tutele di carattere informativo, il franchisee riceve dalla legge una tutela materiale consistente nel fatto che il contratto di franchising non può avere una durata inferiore al tempo necessario al franchisee per ammortamento del proprio investimento e, comunque, non inferiore ai tre anni.
- Conclusioni
Il franchising è, quindi, un modello di business che richiede al franchisee di rinunciare a parte della propria libertà di iniziativa e gli impedisce di creare e sviluppare un proprio brand ma, al tempo stesso, gli assicura la forza dell’avviamento del franchisor con grandi risparmi in termini di lavoro e di tempo necessari per ritrovarsi a gestire una attività florida.
Inoltre, in ragione della sua posizione di inferiorità rispetto al franchisor, la legge tutela il franchisee affinché non venga ingannato da offerte di affiliazione poco chiare e poco convenienti, e abbia il tempo di recuperare quanto meno il proprio investimento.
Per il franchisor, invece, il franchising è un buon modello di business per perseguire l’espansione della propria attività commerciale senza doversi fare carico di tutti gli aspetti materiali e organizzativi della stessa, conservando la flessibilità necessaria per modificare la propria attività se necessario. Si tratta, inoltre, di un modello scalabile che può attrarre sia chi volesse estendere la propria attività a un territorio ristretto sia chi volesse perseguire una espansione internazionale.
Poiché si tratta di un modello di business che richiede di mettere con comune, fra franchisor e franchisee, conoscenze, rete di fornitori e clienti, know-how e altri asset di proprietà industriale e intellettuale, è necessario che chi voglia creare un franchising (o voglia aderire a un franchising esistente) si affidi a legali che non si limitino ad avere conoscenze in ambito di diritto commerciale ma possano anche assistere nella individuazione e nella gestione degli asset che si intendere integrare nel franchising, come i legali di RUP Legal & Consulting.






