
Come noto, negli ultimi anni il mercato dell’e-commerce sta crescendo molto rapidamente. In particolare, per quanto riguarda gli oggetti venduti, si registra un crescente interesse per prodotti di seconda mano, usati o vintage.
Per usato si intende qualunque oggetto di seconda mano mentre con il termine vintage ci si riferisce generalmente a prodotti particolari (solitamente di abbigliamento o arredamento) che hanno almeno 20 anni e rappresentativi di un determinato periodo storico.
Vendere questo tipo di prodotti non richiede un’organizzazione particolarmente complessa (per esempio è possibile vendere da casa i propri capi di abbigliamento non più utilizzati) ed è sempre più semplice grazie a numerosi siti specializzati come ebay, vinted.it o subito.it, ma anche tramite i social network e le piattaforme che consentono di creare con facilità un proprio sito internet.
Oltre ad essere una buona opportunità di guadagno o di acquisto di oggetti ancora integri a prezzi interessanti, è un trend che può avere enormi benefici sul piano ambientale perché allunga il ciclo di vita di un prodotto e permette di riutilizzare materiale che altrimenti nella maggior parte dei casi resterebbe inutilizzato o verrebbe semplicemente cestinato.
Andiamo ora a vedere insieme quali sono gli aspetti legali e fiscali di questo business.
Sono necessarie autorizzazioni?
Salvo casi particolari, per vendere o scambiare prodotti usati online non è necessaria nessuna autorizzazione.
Neppure il produttore può opporsi alla rivendita del suo prodotto in virtù del principio di esaurimento comunitario. Infatti, secondo la normativa UE, se un bene viene messo in commercio nel territorio comunitario poi può circolare liberamente ed essere rivenduto.
E’ necessario aprire un partita iva?
Come ogni attività commerciale, se viene svolta in modo occasionale non è richiesta la p.iva. Se invece viene svolta in modo abituale e organizzato sarà necessario aprire la partita iva.
A dire il vero, la distinzione tra i concetti di “abitualità” e “occasionalità” è argomento dibattuto. Infatti la valutazione in merito al carattere dell’attività deve essere fatta caso per caso sulla base delle circostanze riscontrabili in concreto.
In linea di massima l’attività abituale è quella svolta in modo professionale, quindi costante, regolare, stabile e sistematico. Per contro, l’attività occasionale è un’attività contingente e non organizzata.
Quali sono gli oneri fiscali?
Se l’attività viene svolta occasionalmente, come spiegato sopra, non è necessario aprire la p.iva. Tuttavia è opportuno emettere una ricevuta e dichiarare i ricavi che verranno tassati al netto delle eventuali spese sostenute.
Se invece l’attività commerciale viene esercitata in modo abituale, i redditi conseguiti vengono considerati come redditi d’impresa, quindi con tassazione del relativo reddito sia ai fini IRPEF che IRAP.
Come si perfeziona la vendita?
Dal punto di vista giuridico la vendita è un contratto consensuale, quindi si perfeziona con l’accordo tra le parti.
Questo può tranquillamente realizzarsi in forma orale oppure, come nel caso della vendita online, con le modalità digitali previste dal sito internet su cui il prodotto viene esposto. Quindi non è necessario formalizzare un accordo scritto.
Tutela del consumatore
Se il venditore è un soggetto che svolge l’attività di vendita in modo professionale, quindi continuativo e organizzato, con relativa partita iva, l’acquirente ha il diritto di recedere entro 14 giorni dalla consegna del bene.
Se il venditore svolge l’attività occasionalmente, invece, il diritto di recesso non sussiste.
Inoltre, proprio come avviene per la vendita di oggetti nuovi, se il venditore svolge l’attività in modo professionale, l’acquirente ha diritto a una garanzia di due anni dalla consegna.
Questo sta a significare che, se il prodotto è difettoso, il consumatore può richiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del prodotto.
Se la sostituzione o la riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o alla restituzione di quanto pagato.
La garanzia deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto.
Se invece il venditore svolge l’attività occasionalmente, la garanzia non è dovuta. In ogni caso l’oggetto venduto deve essere funzionante e munito delle qualità promesse. In caso contrario l’acquirente può richiedere la restituzione dell’importo pagato.
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