Le società benefit, introdotte in Italia con la legge n. 208 del 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), sono definite come organizzazioni che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”
L’intervento normativo di cui sopra rende l’Italia il primo Paese al mondo ad avere introdotto una tipologia societaria che coniuga la finalità lucrativa con quella di migliorare il contesto ambientale e sociale nell’ottica più generale di promuovere la crescita e lo sviluppo di una nuova economia di mercato sostenibile.
Ad oltre cinque anni dalla loro introduzione è possibile registrare una crescita costante del numero di società benefit, probabilmente frutto di alcuni lenti ma profondi cambiamenti nella coscienza civile che hanno influito anche sull’atteggiamento di imprenditori e consumatori. Ad oggi sono presenti quasi mille società benefit distribuite in tutte le regioni italiane, circa il doppio rispetto all’anno precedente.
Requisiti generali
Per costituire una società benefit è necessario in primo luogo inserire le finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale.
Tali finalità dovranno essere bilanciate con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto (vale a dire a titolo esemplificativo clienti, fornitori, dipendenti, finanziatori).
Accanto alla ragione sociale, la società benefit può aggiungere le parole “società benefit” o la sigla “SB” e utilizzare tale denominazione nella propria documentazione e nelle comunicazioni.
Può assumere la qualifica qualunque tipologia di società commerciale prevista nel nostro ordinamento, sia essa già esistente o costituenda. Nel primo caso naturalmente è necessario modificare l'atto costitutivo o lo statuto.
Nomina responsabile d’impatto
La società deve designare uno o più soggetti che hanno la responsabilità di garantire l’effettivo perseguimento delle finalità previste nell’oggetto sociale.
Relazione annuale d’impatto
Ai sensi del comma 382 della legge n. 208 del 2015 la società benefit è chiamata a predisporre ogni anno una relazione con i seguenti contenuti:
“a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.”
La valutazione d’impatto
La società benefit è tenuta ad effettuare una valutazione d’impatto ai sensi della lettera b del comma 382 della legge n. 208 del 2015. Tale valutazione deve avere ad oggetto:
a) la governance della società, per valutare la capacità dell’organizzazione di perseguire efficacemente le finalità di beneficio comune;
b) la relazione con i dipendenti, l’adeguatezza delle attività di formazione, retribuzioni e benefit, opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro anche in termini di sicurezza;
c) il rapporto con altri portatori d'interesse (fornitori, clienti, comunità locali, territorio);
d) il rapporto con l’ambiente, per valutare il grado di sostenibilità dell’attività sociale in considerazione dei processi produttivi e delle risorse utilizzate.
I vantaggi
Negli ultimi anni i consumatori e gli operatori economici sono sempre più portati a prestare attenzione all’etica delle aziende con cui intrattengono rapporti. Quindi la conversione in società benefit rappresenta in primo luogo un’opportunità per accrescere la reputazione aziendale in termini di responsabilità, trasparenza e sostenibilità.
Quanto ai vantaggi fiscali, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 38-ter ha stanziato un fondo di 7 milioni di euro che consente di ottenere un credito di imposta pari al 50% dei costi per la costituzione o trasformazione in società benefit.
Il termine ultimo per fruire di questa agevolazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre il decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, emendando il DDL 2220, ha previsto, nell’ambito degli appalti pubblici, dei criteri premiali da applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità di un’impresa (anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit).
Se sei un imprenditore o un aspirante imprenditore e vuoi ricevere maggiori informazioni contattaci. RUP legal & consulting può fornirti supporto nella costituzione di una società benefit.
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