
Alzi la mano chi, navigando sui vari social network, non si è imbattuto almeno una volta in profili incompleti, con poche informazioni e poche foto (o addirittura senza foto).
Se un profilo social presenta queste caratteristiche probabilmente si tratta di un cosiddetto “fake”, vale a dire un profilo falso.
Ebbene, dal punto di vista legale, la creazione di una falsa identità digitale, attuata tramite l’utilizzo del nome o dell’immagine di un’altra persona realmente esistente, rientra nella fattispecie di reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 del codice penale:
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
Si tratta di un reato procedibile anche d’ufficio, quindi non è necessaria la querela della persona offesa. Inoltre è una fattispecie a dolo specifico. Questo sta a significare che l’autore dell’illecito deve agire con il fine di ottenere un vantaggio, a prescindere dall’effettivo conseguimento dello stesso.
Molto spesso il vantaggio di cui parla la norma consiste nell’arrecare un danno reputazionale al terzo di cui è abusivamente utilizzata l’immagine.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che, per integrare il reato, sia sufficiente anche solo la finalità di soddisfare la propria vanità. Ad esempio fingersi un personaggio famoso per ottenere “like” o messaggi dagli ammiratori integra pienamente l'elemento soggettivo previsto dalla norma (v. Cass. penale n. 25774/2014).
Utilizzo di foto di personaggi storici o immaginari
Se si assume l’identità di personaggi storici o immaginari non c’è il rischio che avvenga lo scambio di persona. Pertanto non si configura il reato di cui all’art. 494 c.p.
Privacy
La creazione di un profilo falso assume rilievo anche ai fini dell’applicazione della normativa a tutela della privacy. Infatti l’utilizzo indebito e non autorizzato dell’immagine o di informazioni altrui integra il reato di trattamento illecito di dati personali punibile con la reclusione da sei mesi ad un anno e sei mesi.
Come tutelarsi
La vittima può tutelarsi sporgendo denuncia (contro ignoti qualora non conosca l’autore dell’illecito) allegando il materiale probatorio disponibile (ad es. gli screenshot delle pagine internet in cui compare il profilo fake).
Inoltre è possibile segnalare il profilo tramite le modalità previste dal social network sul quale è avvenuta la violazione, che adotterà poi le misure previste dalle proprie condizioni di utilizzo, inclusa la cancellazione o il blocco del profilo.
Infine la persona offesa ha la facoltà di avviare una causa civile o costituirsi parte civile in un eventuale processo penale per richiedere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illecito, in particolare se la condotta dell’autore ha avuto ripercussioni sulla reputazione o sulla vita di relazione della vittima.
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