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Multilevel marketing e schemi piramidali: facciamo chiarezza

Immagine del redattore: Mario RugianoMario Rugiano

Aggiornamento: 7 set 2021



Un conoscente vi ha proposto un lavoro di vendita di prodotti o servizi che permette di guadagnare anche tramite il reclutamento di altri venditori?


Si tratta del c.d. multilevel marketing (MLM), vale a dire una particolare tecnica di commercializzazione che consente di ottenere delle provvigioni per la vendita di un prodotto ma che prevede anche l’introduzione di altri soggetti nella struttura per poi ricavare una percentuale sull’attività di vendita da questi svolta.


In altre parole, nel MLM (a differenza che nella vendita tradizionale) i venditori vengono remunerati non solo per le vendite portate a termine direttamente ma anche per quelle effettuate da altri venditori da essi reclutati.


In questo modo ogni persona aderente è incentivata ad introdurre il maggior numero di affiliati, in modo da incrementare il proprio guadagno.


Questo meccanismo viene comunemente utilizzato per la vendita di diverse tipologie di prodotti: cosmetici, integratori alimentari, ma anche servizi finanziari o assicurativi.


Si tratta di una tecnica di per sé lecita, ma solo se, oltre al reclutamento di altre persone, avviene effettivamente la distribuzione di beni e/o servizi.


Inoltre, per i proventi di tali attività, sia occasionali che abituali, devono essere rispettati gli oneri fiscali previsti per legge.



Multilevel marketing, vendite piramidali e catene di Sant’Antonio


Talvolta il marketing multilivello viene convertito in pericolosi schemi piramidali o catene di Sant’Antonio, che hanno il solo obiettivo di sfruttare economicamente i propri affiliati.


Si tratta di operazioni in cui i guadagni provengono esclusivamente dalle quote associative delle persone reclutate o comunque dalle somme erogate dagli affiliati.

La vendita di prodotti o servizi è assente o diventa solo un pretesto per reclutare nuove persone.


Il sistema fittizio che si viene a creare è finalizzato a premiare coloro che si trovano al vertice della piramide, che vanno a lucrare sulle somme pagate dai membri ai livelli inferiori.


E’ un sistema inevitabilmente destinato a collassare nel momento in cui cessa il reclutamento di nuove vittime. Naturalmente ne fanno le spese gli affiliati collocati ai gradini più bassi della piramide.


Non a caso, gli schemi piramidali sono stati vietati in numerosi Paesi, tra cui la Cina e gli Stati Uniti.


Anche nel nostro ordinamento, nell’ottica di tracciare un confine ben delineato tra attività lecite di multilevel marketing e schemi piramidali, l'art. 5 del D.Lgs. n. 173/2005 ha vietato “la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura”.


È vietata inoltre “la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.”


Sanzioni


L'art. 7 della legge 173/05 prevede, per chiunque partecipi a forme di vendita piramidale, giochi o catene di Sant'Antonio, l'arresto da sei mesi ad un anno o l'ammenda da euro 100.000,00 a 600.000,00.

La norma richiamata non si limita a sanzionare gli organizzatori ma si applica anche a coloro i quali inducono altri soggetti ad aderire all’organizzazione.


Talvolta, data la complessità delle operazioni tramite cui si realizzano questi schemi, è possibile che si vadano a configurare i più gravi reati di truffa (art. 640 c.p.) o di associazione a delinquere (art. 416 c.p.).


Codice del consumo


L’art. 23 lettera p) del codice del consumo qualifica come ingannevole la pratica di: “avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”.


In questo caso il consumatore si può tutelare richiedendo il risarcimento del danno subito per effetto della pratica ingannevole e ricorrere alla tutela inibitoria dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.


 
 
 

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