top of page
Cerca

Le vendite intra UE: determinare la giurisdizione e la legge applicabile

Immagine del redattore: Marco PariniMarco Parini

Aggiornamento: 2 nov 2022



Grazie alle moderne tecnologie, oggi è più semplice che mai raggiungere clienti all’estero e vendere i propri prodotti in altri Paesi, senza dover aprire filiali o doversi appoggiare a rivenditori locali ma semplicemente attraverso la propria struttura in Italia e un e-commerce ben fatto.


All’interno dell’Unione Europea, poi, non vi è neanche la difficoltà di dover assolvere agli adempimenti burocratici e sopportare i dazi che si rendono necessari per l’esportazione di prodotti in Paesi extracomunitari. Grazie al mercato unico vendere un prodotto in Danimarca, ad esempio, non è più difficile che venderlo in una diversa città italiana.


Se la vendita, per un qualche motivo, dovesse avere un esito spiacevole, magari perché l’acquirente contesta la qualità del prodotto oppure si rifiuta di pagare, e dovesse rendersi necessario rivolgersi a un tribunale un problema allora sorgerebbe: determinare quale Giudice di quale Paese dovrà decidere sulla controversia.

In altri termini, determinare quale Stato avrebbe la giurisdizione (come viene chiamato il potere di uno Stato di amministrare la giustizia) sul processo che dovrà risolvere la controversia.


Per fortuna con i regolamenti CE n. 593/2008, detto “Regolamento Roma I”, e UE n. 1215/2012, detto “Regolamento Bruxelles I bis”, l’Unione Europea è intervenuta con una normativa uniforme per tutti gli Stati Membri che fornisce chiari criteri per determinare, di volta in volta, l’autorità giudiziaria competente per le controversie che vedono coinvolti soggetti domiciliati in diversi Stati Membri e, quindi, la giurisdizione applicabile.


Per determinare la giurisdizione, è fondamentale tenere in considerazione la tipologia dei soggetti coinvolti, essendo previsti criteri diversi a seconda che si tratti di due professionisti o nel caso in cui una delle parti sia qualificabile come “consumatore”, cioè un soggetto che ha acquistato un prodotto o servizio per uno scopo personale estraneo alla propria attività professionale,


In questo ultimo caso, infatti:


1) se il consumatore è l’attore (il soggetto che avvia l’azione giudiziaria) allora sarà lui a determinare la giurisdizione, potendo scegliere se avviare il processo nel proprio Stato oppure nello Stato dove è domiciliato il venditore;


2) se il consumatore è il convenuto (il soggetto nei cui confronti il giudizio viene promosso) allora il processo deve svolgersi necessariamente nello Stato dove è domiciliato, presso l’organo giudiziario territorialmente competente per il suo domicilio, con conseguente giurisdizione dello Stato del consumatore;


3) Esiste anche la possibilità che il consumatore e il venditore si accordino dopo che è sorta la controversia, per prevedere la giurisdizione di un altro Stato, dove si terrà quindi il processo.


Nel caso di contratto fra professionisti, invece:


1) la regola generale è quella per cui alla controversia si applica la giurisdizione dello Stato del soggetto convenuto, che sia il venditore o l’acquirente.


2) In alternativa alla regola generale, si applica la giurisdizione dello Stato in cui si trova il luogo dove l’obbligazione contrattuale si sarebbe dovuta eseguire. Per luogo di esecuzione si intende, per le vendite di beni, il luogo in cui i beni acquistati sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati mentre, per i servizi, il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti.


3) Con riguardo all’ipotesi di illecito civile, ad esempio in caso di danno causato dal difetto di un prodotto, può applicarsi la giurisdizione del luogo dove l’evento dannoso si è verificato.


4) Infine, in presenza di accordo fra le parti, si applicherà la giurisdizione individuata in detto accordo.


Una volta individuata la giurisdizione applicabile alla controversia si pone l’ulteriore problema di comprendere se la legge che l’organo giudiziario individuato dovrà applicare per risolvere la controversia è quella dello Stato cui compete la giurisdizione o un altro. Anche in questo caso, l’Unione Europea è intervenuta con i regolamenti “Roma I” e “Bruxelles I bis”.


La regola generale è che la legge applicabile a un giudizio segue la giurisdizione e, pertanto, se la giurisdizione su una controversia è, ad esempio, della Danimarca allora la legge applicabile sarà quella danese.


Tuttavia, capita spesso che nei contratti di compravendita e servizi, soprattutto in quelli che coinvolgono soggetti di Stati diversi, venga specificamente prevista la legge applicabile alle controversie che dovessero sorgere dal rapporto commerciale regolato dal contratto. Questo comporta due distinte conseguenze, a seconda che il contratto sia stipulato fra professionisti o fra un professionista e un consumatore.


Nel primo caso, contratto fra professionisti, troverà applicazione la legge indicata nel contratto.


Nel secondo caso, contratto fra professionista e consumatore, se la legge indicata nel contratto non corrisponde a quella dello Stato del domicilio del consumatore, quest’ultima troverà comunque applicazione nel caso le sue norme sui contratti siano più favorevoli per il consumatore di quelle della legge contrattualmente scelta, oppure se la legge dello Stato dove è domiciliato impedisce direttamente di derogare contrattualmente all’applicazione della legge dello Stato del consumatore.


Oltre a criteri generali di cui sopra, i regolamenti citati ne prevedono di ulteriori e più specifici, da utilizzare per determinare la giurisdizione e la legge applicabili a controversie che hanno ad oggetto rapporti particolari (ad esempio contratti di assicurazione) oppure presentano particolari circostanze (come la presenza di tre o più soggetti coinvolti).


Nell’organizzare i propri contratti e il proprio e-commerce a livello comunitario, quindi, è importante farsi assistere da un professionista nella fase di redazione del contratto, anche al fine di controllare l’eventuale esistenza di regole più specifiche per i casi particolari che potrebbero o dovessero presentarsi.

 
 
 

Comments


CONTATTACI

RESTA AGGIORNATO

Indirizzo: via Morazzone 3, 22100 Como

Email: info@ruplegal.com
Tel: +39 3519036542  

Vuoi ricevere notizie e aggiornamenti sui nostri articoli? Iscriviti al nostro knowledge hub 

Il tuo modulo è stato inviato!

bottom of page