L’ingiunzione di pagamento europea è uno strumento alternativo per il recupero di crediti all’interno dell’Unione Europa che permette di agire nei confronti di un debitore di un altro Stato Membro senza dover necessariamente avviare un processo nel proprio Stato o, cosa ancora più complicata ed onerosa, nello Stato del debitore.
Come gli altri procedimenti giudiziali di natura comunitaria che coinvolgono i Giudici nazionali (e non, quindi, il Tribunale e/o la Corte di Giustizia Europea) è caratterizzato da una uniformazione degli atti tramite l’utilizzo di moduli, una procedura snella e semplificata, costi contenuti e la possibilità, per chi agisce, di non farsi assistere da un avvocato (anche se resta sempre un’opzione consigliabile).
L’ingiunzione di pagamento europea è stata introdotta dal Reg. CE 1896/2006 e ha subito una serie di modifiche. I moduli necessari per l’espletamento della procedura sono allegati a questo regolamento e resi disponibili, nella loro versione aggiornata, su una apposita pagina di European E-Justice (https://e-justice.europa.eu/156/IT/european_payment_order_forms?clang=it).
L’ingiunzione europea non prevede un limite al credito che si intende recuperare tramite l’ingiunzione ma prevede delle limitazioni di materia, trovando applicazione solo in materia civile e commerciale. Questo significa che solo i crediti che sorgono da rapporti di carattere, appunto, civile e commerciale possono essere oggetto di una ingiunzione di pagamento europea.
All’interno della materia civile e di quella commerciale, inoltre, il regolamento indica ulteriori esclusioni al campo di azione dell’ingiunzione europea e più esattamente i crediti nascenti da controversie riguardanti:
- il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni;
- i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
- la sicurezza sociale;
- i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo che siano stati oggetto di accordo tra le parti, o vi sia stata ammissione di debito, o riguardino debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
Non sono, altresì, azionabili attraverso l’ingiunzione europea i crediti nascenti da controversie in materia fiscale, doganale ed amministrativa, né dalla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.
Una volta stabilito che il proprio credito non rientra in uno dei casi di esclusione della procedura che stiamo esaminando, il creditore può procedere compilando il modulo A “Domanda di ingiunzione di pagamento europea” e depositandolo presso il Giudice competente per decidere sul credito, individuati seguendo quanto disposto dal Reg. UE 1215/2002, che regola la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale a livello comunitario (cioè per le controversie transfrontaliere interne all’Unione Europea).
Il Giudice così individuato potrebbe essere organo giurisdizionale dello Stato dove a sede il creditore, oppure dello Stato dove ha sede il debitore. In ogni caso il modulo deve essere redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato ove il Giudice ha sede.
Nel modulo A il creditore individua il proprio credito, il suo fondamento e descrive le prove che ne dimostrino i requisiti di certezza (fondatezza ed esistenza del credito), liquidità (esatta determinazione del suo ammontare) ed esigibilità (la possibilità di poter chiederne il pagamento).
Inoltre, segnala al Giudice che seguirà la procedura cosa intende fare se il creditore dovesse opporsi e contestare il credito: se lasciar decadere la procedura oppure se avviare un processo ordinario per accertare l’esistenza e debenza o meno del proprio credito.
Il Modulo A, compilato, viene trasmesso tramite istanza, assieme a copia delle prove, al Giudice perché avvii la procedura di ingiunzione europea.
Il Giudice, esaminata la domanda, può chiedere al creditore di completare e/o correggere la domanda, se ritiene che vi siano delle mancanze o degli errori, oppure può proporre di modificarla, se ritiene di primo acchito che solo parte del credito rispetti i requisiti per accedere all’ingiunzione di pagamento europea. In entrambi i casi trasmette la richiesta al creditore e assegna un termine per la risposta.
Anche queste azioni vengono compiute attraverso dei moduli: B per completare/correggere la domanda; C per modificarla.
Se invece la domanda è completa il Giudice procede al suo esame e può decidere di rigettare la domanda – se il credito non risulta certo, liquido ed esigibile, oppure se non rientra fra i crediti cui è applicabile questa procedura – oppure di accoglierla. Anche in questo passaggio si opera attraverso dei moduli che il Giudice compila e trasmette al creditore.
Il Modulo D viene impiegato quando la domanda viene rigettata mentre il modulo E è impiegato in caso di accoglimento e costituisce l’ingiunzione di pagamento europea.
L’ingiunzione (il modulo E) viene quindi notificata al debitore assieme alla domanda (il modulo A) e quest’ultimo ha 30 giorni per eventualmente opporsi all’ingiunzione, attraverso l’apposito modulo F (il cui modello vuoto gli viene notificato assieme ai moduli A ed E).
Se il debitore si oppone possono accadere due cose: il procedimento e l’ingiunzione si estinguono, se il creditore nella domanda aveva optato per la rinuncia in caso di opposizione, oppure si apre un processo di opposizione teso a verificare l’esistenza e/o debenza effettiva del credito.
In caso si apra un processo di opposizione, questo può seguire il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, se la controversia sul credito ne rispetta o requisiti, oppure un procedimento ordinario secondo le norme processuali dello Stato in cui è stata proposta domanda per l’ingiunzione di pagamento europea.
All’esito del processo di opposizione l’eventuale provvedimento che accerti l’esistenza e debenza del credito diventerà il titolo sulla base del quale il creditore potrà agire contro il debitore, se questo non paga spontaneamente.
Nel caso in cui il debitore non si opponga entro il termine di 30 giorni, invece, l’ingiunzione di pagamento europea viene dichiarato esecuto dal Giudice attraverso il modulo G.
L’ingiunzione di pagamento europea, divenuta esecutiva, dev’essere riconosciuta e può essere usata per avviare una procedura esecutiva (in caso di mancato adempimento spontaneo del debitore) in ogni Stato Membro dell’Unione Europea. Solo la presenza di una pronuncia precedente, fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, che sia incompatibile con l’ingiunzione di pagamento europea, può consentire all’organo giudiziario chiamato a eseguire l’ingiunzione di rifiutarsi.
Questo per impedire che la procedura europea diventi un modo per sovvertire decisioni già prese dagli organi competenti sullo stesso credito.
In conclusione, l’ingiunzione di pagamento europea è uno strumento che, anche se non può sostituire appieno un processo ordinario, consente di tentare il recupero dei crediti transfrontalieri in modo rapido e poco oneroso e risulta molto utile rispetto a quei debiti di modesta entità che il debitore troverebbe più semplice pagare, se raggiunto da una ingiunzione, piuttosto che opporsi e sostenere le spese e le lungaggini di un processo.
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