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Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Immagine del redattore: Marco PariniMarco Parini

Aggiornamento: 2 nov 2022



Nel grande mercato unico europeo le vendite transfrontaliere, ormai, non riguardano più solo le grandi partite di materiali e merci. Anche se il termine “vendita transfrontaliera” spesso evoca immagini di container pieni trasportati su treni merci, o di tir carichi di merce lungo le autostrade europee, una vendita transfrontaliera potrebbe anche riguardare un singolo vaso, libro, utensile per il barbecue o un elettrodomestico che viene venduto, esempio, da un venditore italiano a un acquirente olandese.


Ormai, con l’e-commerce, i servizi di spedizione dai prezzi largamente accessibili e le semplificazioni del mercato unico, comprare a distanza da un negozio che ha sede e magazzini in un altro luogo dell’Unione Europea è semplice e normale come acquistare da un negozio con sede in Italia o nella propria città.


Ma cosa accade se qualcosa va storto – la merce non arriva, oppure è danneggiata o l’acquirente non paga – e la controparte si trova, appunto, in un altro Stato dell’Unione?


In un caso del genere avviare un giudizio ordinario di fronte a un tribunale è un’opzione che richiederebbe un dispendio di costi e di tempo relativamente enormi se rapportati all’entità del danno. Per questi molti preferiscono lasciar perdere limitandosi, semmai, a solleciti e a una lettera di diffida.


Tuttavia, ci sono casi in cui non è consigliabile lasciar perdere la via giudiziaria. Una partita di materiale o merce dal valore modesto che alla consegna si rivela difettosa può essere sufficiente a mettere in difficoltà un artigiano o un piccolo imprenditore.


Diversi clienti che non pagano quanto comprato possono mettere in difficoltà una azienda anche se i singoli importi non sono eccessivi. Anche il singolo consumatore che si vede recapitare un elettrodomestico rotto, ad esempio, potrebbe avere interesse a non lasciar correre ma andare fino in fondo.


In questi casi l’Unione Europea viene incontro all’esigenza di giustizia dei propri cittadini per controversie di modesta entità attraverso l’omonimo procedimento, normato dal Reg. CE 861/2007 e successive modifiche.


Questo procedimento speciale può essere attivato per controversie in ambito civile e commerciale (quindi mancati pagamenti, danni, illeciti civili di vario genere esclusi quelli che attengono al diritto di famiglia e allo stato giuridico delle persone) entro il limite valoriale di 5.000,00 Euro, e consente di ottenere una sentenza senza i superiori costi e le lungaggini dei procedimenti ordinari e, aspetto da non sottovalutare, attraverso una procedura uguale per tutti gli Stati dell’Unione – laddove un procedimento ordinario dovrebbe seguire il diritto processuale dello Stato in cui si svolge.


In breve, la procedura del procedimento europeo per controversie di modesta entità è la seguente:


1) Chi intende avviare il procedimento compila il Modulo di Domanda (Mod. A), con il quale illustra la questione all’organo giudiziario competente per la controversia, formula la propria domanda (il risultato che vuole ottenere con la sentenza) e offre tutte le prove, documentali o meno (è possibile anche indicare testimoni, ad esempio), a sostegno. L’organo giudiziario viene individuato seguendo le norme europee per la responsabilità civile e commerciale, i cui criteri sono brevemente esposti nel modulo;


2) L’organo giudiziario investito della causa compila un Modulo di Replica - relativamente alla parte che permette di individuare le parti del procedimento, l’organo competente, l’oggetto della controversia e il numero univoco di ruolo che identifica la causa – e lo trasmette, entro 14 giorni, al convenuto assieme a copia del Modulo di Domanda;


3) Il convenuto, messo così a conoscenza del procedimento aperto nei suoi confronti e delle argomentazioni dell’attore che l’ha avviata, ha 30 giorni per rispondere compilando la parte del Modulo di Replica di sua competenza, articolando le proprie difese e indicando i propri mezzi di prova. Il Modulo di Replica debitamente compilato va inviato all’organo giudiziario che si occuperà di trasmetterlo all’attore;


4) Entro 30 giorni dal ricevimento del Modulo di Replica l’organo giudiziario deve emettere sentenza o richiedere ulteriori informazioni in forma scritta alle parti. L’organo giudiziario preferibilmente delibera sulla base delle prove scritte ma potrebbe decidere che sia necessario fissare un’udienza e far comparire le parti dinanzi a sé. In questo caso l’assistenza di un avvocato non è obbligatoria (anche se l’assistenza di un avvocato è sempre raccomandata, per quanto semplice sia un procedimento). Se il Giudice che si occupa della causa ha le attrezzature adeguate, l’udienza può anche essere svolta da remoto;


5) Che l’organo giudiziario decida sulla base delle prove indicate nei moduli o che chieda ulteriori informazioni o tenga un’udienza, comunque arriverà a emettere una sentenza e, assieme a questa, un certificato che la rende esecutiva in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea senza bisogno di ulteriori formalità. Una sentenza esecutiva è una sentenza il cui contenuto può essere realizzato contro la volontà della parte soccombente che non adempie spontaneamente al suo contenuto.


6) Eseguire una sentenza significa, quindi, mettere in modo un procedimento, detto appunto esecutivo, per ottenere il risultato disposto dalla sentenza nonostante l’inerzia del soccombente. In caso dovesse rendersi necessaria, l’esecuzione della sentenza che chiude un procedimento europeo per controversie di modesta entità avviene in conformità delle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui la sentenza deve essere eseguita, e l’organo giudiziario chiamato a darne esecuzione può rifiutarsi di eseguire la sentenza solo se questa è incompatibile con un’altra sentenza, emessa in quello Stato, fra le stesse parti.


Mentre il procedimento è unificato per tutta l’Unione Europea, così non sono, tuttavia, i suoi costi, che variano da uno Stato all’altro a seconde delle locali norme sulle spese di giustizia.


Se questo aspetto di iniziale incertezza (invero, una volta individuato l’organo competente, il portale European E-Justice consente di farsi una idea preventiva di questi costi) può risultare scoraggiante è necessario sottolineare come questo procedimento prevede di arrivare a sentenza in due mesi e mezzo - o comunque in pochissimi mesi, se si rendono necessarie integrazioni o una udienza – con il pagamento delle spese di avvio che, in caso di vittoria, verranno rimborsate dal soccombente.


Inoltre, la non necessità di essere rappresentanti da un avvocato comporta la possibilità di evitare questa voce di spesa e anche nel caso, come consigliamo caldamente, si decida di farsi assistere da un legale nella redazione e trasmissione dei moduli parliamo comunque di compensi inferiori a quelli che sarebbe necessario pagare per essere assistiti e difesi nel corso di un procedimento ordinario, magari in uno Stato estero e da un avvocato locale.


In conclusione, il procedimento europeo per controversie di modesta entità è uno strumento, nel suo limite di valore, molto competitivo rispetto ai procedimenti ordinari e che è utile conoscere, sia come consumatori che come esercenti di una piccola o media attività commerciale che si estenda oltre i confini nazionali e all’interno del mercato unico europeo.

 
 
 

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