Al giorno d’oggi, a causa della diffusione capillare di internet e dei social network, dati personali e informazioni si diffondono in maniera molto rapida ed efficace.
Ma cosa succede quando la persona interessata non vuole che una notizia che lo riguarda circoli in rete in maniera incontrollata, perché, ad esempio, ritiene che leda la sua immagine?
Per rispondere a questa esigenza l’art. 17 del GDPR prevede e disciplina il cosiddetto diritto all’oblio che si traduce nella facoltà dell’interessato di chiedere l’eliminazione dei contenuti che lo riguardano.
Vediamo insieme quando e in che modo è possibile esercitare questa facoltà.
Condizioni per l’esercizio del diritto all’oblio
I casi in cui può essere esercitato il diritto all’oblio, schematicamente elencati all’art. 17 del GDPR, sono i seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Il diritto di cronaca
Il diritto all’oblio non è un diritto assoluto, ma deve essere bilanciato e contemperato con altri diritti, primo tra tutti quello di cronaca, vale a dire il diritto a divulgare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.
Tale principio è contenuto nello stesso art. 17 del GDPR (paragrafo 3), dove si precisa che il diritto all’oblio non può essere esercitato se il trattamento è necessario per: “…l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione…”.
In questo caso, pertanto, dati personali e informazioni relative ad un individuo possono essere liberamente pubblicate.
Naturalmente, trascorso un determinato lasso di tempo, un’informazione, anche se attendibile, può perdere la sua utilità per l’interesse pubblico.
Nel momento in cui questo accade, bisogna cancellare la notizia tornando a garantire pienamente il diritto alla riservatezza e alla reputazione dei soggetti interessati.
Se il titolare del trattamento non lo fa spontaneamente, il diretto interessato può chiedere l’eliminazione del contenuto.
Altre eccezioni
Oltre a quanto stabilito in merito al diritto di cronaca, il paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR, elenca altre eccezioni all’esercizio del diritto all’oblio, che non può essere esercitato quando i dati devono essere trattati:
a) per l’adempimento di un obbligo giuridico (ad esempio esistono leggi che impongono un periodo di tempo prestabilito per la conservazione di determinati dati);
b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
c) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
d) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Cosa fare per esercitare il diritto all’oblio
Al verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, l’interessato può richiedere la cancellazione della notizia che lo riguarda e dei relativi dati direttamente al titolare del trattamento che ha pubblicato i contenuti in questione.
Il titolare del trattamento dovrà procedere spontaneamente alla cancellazione senza ritardo e a titolo gratuito.
In alternativa alla cancellazione, il titolare del trattamento può optare anche per una anonimizzazione dei dati.
In questo caso i dati non vengono cancellati ma vengono trattati in modo da evitare che da essi si possa risalire all’identità dell’interessato.
Deindicizzazione
Oltre a chiedere la cancellazione al titolare del trattamento, la persona interessata può chiedere la deindicizzazione da parte dei motori di ricerca delle pagine che lo riguardano.
In questo caso i contenuti non vengono cancellati, ma i motori di ricerca fanno in modo di nasconderli. Di conseguenza gli utenti troveranno la notizia con maggiori difficoltà se effettuano una ricerca in rete.
La richiesta va fatta compilando gli appositi moduli messi a disposizione online e deve essere corredata dalle motivazioni e dai documenti richiesti.
Riforma Cartabia e diritto all’oblio dell’imputato
Sul tema è intervenuta recentemente la riforma della giustizia con un emendamento dell’articolo 1, comma 25, della legge 134/2021 introducendo una specifica procedura per l’esercizio del diritto all’oblio da parte dell’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere oppure un provvedimento di archiviazione.
In particolare, l’interessato può richiedere la deindicizzazione di contenuti riportanti i propri dati personali. Tale deindicizzazione può essere anche preventiva, nel senso che l’interessato può chiedere che venga vietata l’indicizzazione di tutti gli articoli che verranno scritti dal momento della sentenza in avanti che si riferiscono all’imputato.
In caso di richiesta, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento apporrà in calce una nota con un riferimento all’art. 17 del GDPR.
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