Il crowdfunding (in italiano “raccolta fondi”), è uno strumento che consente il finanziamento di progetti imprenditoriali, ma anche di carattere culturale o benefico, tramite la cooperazione collettiva.
Negli ultimi anni, nell’ottica di favorire il processo di funding, e sfruttando la diffusione capillare di internet, si sono diffuse in maniera esponenziale sul web delle piattaforme specializzate, vale a dire dei portali che forniscono un servizio di intermediazione nella concessione di prestiti e nel finanziamento di progetti.
A livello pratico, queste piattaforme consentono la pubblicazione di un progetto con lo scopo di raccogliere i fondi per la sua realizzazione. Il promotore inserisce la descrizione, il capitale minimo richiesto, il termine di scadenza della raccolta fondi e l’eventuale guadagno di cui potranno godere i finanziatori.
La progressiva diffusione di questo strumento in tutta l’Unione Europea ha reso necessaria l’introduzione di una disciplina uniforme per regolamentare l’attività di crowdfunding e tutelare gli investitori.
Proprio in quest’ottica, lo scorso 10 novembre è entrato in vigore il regolamento UE 1503 del 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2020/1503 il 20 ottobre 2020).
A chi si applica il regolamento
Il Regolamento ECSP si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding (o titolari di piattaforme) che operano in UE per offerte fino a 5 milioni di Euro, calcolati su un periodo di 12 mesi.
Non si applica ai servizi forniti a titolari di progetti che sono consumatori (ma solo a servizi di crowdfunding per il business).
Procedura di accreditamento
Una delle principali innovazioni apportate dal regolamento è l’introduzione di una procedura di accreditamento uniforme per tutti i fornitori di servizi di crowdfunding operativi in UE.
Tali servizi potranno infatti essere resi solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e specificamente autorizzate in conformità all’art. 12 del regolamento.
Una volta ottenuta l’autorizzazione in uno Stato membro, l’operatore potrà richiedere la liberatoria ad operare anche in altri Stati membri, fornendo all’Autorità di riferimento una serie di informazioni, vale a dire:
a) un elenco degli Stati in cui intende operare;
b) i dati delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati;
c) la data prevista di inizio attività;
d) un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore che non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento ECSP.
Per garantire la massima trasparenza, l’ESMA (l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituirà un registro pubblico in cui verranno iscritti tutti i fornitori di servizi di crowdfunding muniti di autorizzazione operanti in UE.
Principali obblighi per i gestori delle piattaforme
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, i fornitori devono osservare una condotta onesta, equa e professionale.
A tale scopo, il regolamento fa divieto di di accettare compensi per attività di canalizzazione di ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma o su piattaforme di terzi.
A tutela degli investitori, i progetti proposti devono corrispondere a dei parametri di rischio chiari e specifici.
Inoltre gli amministratori delle piattaforme devono verificare alcuni requisiti minimi in capo ai promotori dei progetti, vale a dire:
a) che il titolare del progetto non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;
b) che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell’Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, gli operatori sono chiamati a prevedere procedure chiare e trasparenti per la gestione dei reclami, che includano la predisposizione di un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.
Ogni reclamo va gestito conducendo un’indagine adeguata che si concluda informando l’autore del reclamo in merito agli esiti della stessa.
In base a quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento, gli operatori devono evitare conflitti di interesse. Questo implica il divieto di partecipazione (anche indiretta) alle procedure pubblicate sulla loro piattaforma.
Regime transitorio
Le piattaforme di crowdfunding già operative alla data di entrata in vigore del Regolamento avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa e potranno continuare ad operare secondo la disciplina attuale fino al 10 novembre 2022.
Osservazioni conclusive
ll nuovo regolamento UE 1503/2020 nasce in primo luogo con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai fornitori di servizi di crowdfunding di prestare i propri servizi a livello internazionale.
In quest’ottica, l'armonizzazione dei requisiti minimi applicabili e l’introduzione di una procedura di accreditamento uniforme per le varie piattaforme dovrebbero contribuire ad abbattere le barriere normative e a creare un mercato unico di riferimento.
Questo renderà più semplice e sicura l’organizzazione di iniziative di funding transfrontaliere con la conseguenza che le probabilità di successo delle campagne aumenteranno in maniera significativa.
In una prospettiva più ampia, il regolamento agevolerà il processo di finanziamento di progetti innovativi ottimizzandone costi e tempi e offrendo alle imprese (in particolare pmi e start-up) un accesso più immediato ai fondi, importante soprattutto negli Stati membri in cui il credito bancario risulta difficile da ottenere.
Allo stesso tempo, con l’entrata in vigore del regolamento, si cerca di garantire una maggiore tutela degli investitori, grazie ad un quadro normativo più chiaro che va a disciplinare i requisiti minimi di organizzazione, funzionamento e vigilanza delle piattaforme informatiche che offrono servizi di crowdfunding.
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