Nel commercio, soprattutto internazionale, la prospettiva di trovarsi in lite con l’acquirente del proprio prodotto o servizio va sempre tenuta in considerazione e, a seconda del tipo di prodotti o servizi che si offre, può capitare che la tutela offerta da una aziona giudiziaria dinanzi a un tribunale non sia la più efficace.
Questo può accadere soprattutto per due motivi.
Il primo è quando, pur avendo ottenuto con una apposita clausola, di poter citare il proprio acquirente presso un foro a noi favorevole, scopriamo che fra l’Italia e lo Stato dove risiede non esiste una convenzione internazionale che renda possibile far valere la decisione del tribunale nei suoi confronti, costringendoci ad avviare comunque una nuova causa presso lo Stato dell’acquirente. Oppure che una convenzione c’è ma prevede un meccanismo per rendere esecutiva nello Stato dell’acquirente la decisione del giudice italiano troppo complessa e onerosa, con il rischio di ottenere ragione in una causa e non riuscire comunque a ottenere il risultato.
Il secondo motivo è quando la natura del rapporto rende troppo oneroso attendere i tempi della giustizia ordinaria.
Se si vende un prodotto dal grande costo di produzione, o si fornisce un servizio molto oneroso da mantenere, attendere la decisione di un tribunale potrebbe comportare perdite troppo rilevanti da sopportare, soprattutto nella infausta ipotesi di ritrovarsi a dover litigare con più di un acquirente.
L’arbitrato è un procedimento, alternativo all’ordinario processo davanti a un tribunale, che mira a risolvere questi due problemi.
Caratteristiche dell’arbitrato
L’arbitrato è un procedimento che invece di svolgersi di fronte a un giudice o a un collegio di giudici, entro l’alveo dell’amministrazione pubblica della giustizia, si svolge di fronte a un arbitro o collegio di arbitri, nominati da un ente privato o pubblico che ne organizza il lavoro e gestisce amministrativamente i diversi procedimenti arbitrali, allo stesso modo in cui un tribunale organizza il lavoro e gestisce amministrativamente i differenti processi.
L’arbitrato, quindi, è una sorta di “processo” non gestito dalla magistratura che, però, gode del riconoscimento da parte degli ordinamenti giuridici statali.
In Italia, ad esempio, gli articoli 816 e successivi del Codice di Procedura Civile individuano i punti cardine della procedura dell’arbitrato, rispettati i quali la decisione presa all’esito dell’arbitrato viene ritenuta efficace tanto quanto una sentenza passata in giudicato.
Al di là delle differenze che possono riscontrarsi nelle norme che i diversi ordinamenti statali gli dedicano, l’arbitrato è un procedimento riconosciuto a livello legale in tutto il mondo e il procedimento arbitrale è tutto sommato omogeneo a livello internazionale.
Prevede, solitamente, la nomina di uno o tre arbitri, uno o più incontri fra le parti e/o i loro difensori, uno scambio di atti con i quali le parti presentano le proprie domande e argomentazioni, e replicano a quelle della controparte, la possibilità per l’arbitro o il collegio arbitrale di acquisire prove e una decisione finale dell’arbitro o del collegio arbitrale, detto lodo, che non può essere impugnato dalle parti.
L’arbitrato, quindi, conserva le caratteristiche essenziali di un procedimento giudiziario, offrendo tuttavia tempi più celeri e una decisione che non può, salvo casi eccezionali, essere contestata dalla parte soccombente risultando da subito definitiva.
Gli enti che offrono il servizio dell’arbitrato sono dette camere arbitrali e possono essere organizzate e gestite da enti con afflato nazionale, come ad esempio vari Ordini degli Avvocati locali, o internazionale, come ad esempio la Camera Internazionale di Commercio.
Una volta che l’arbitro, o il collegio di arbitri, emette il lodo questo può essere fatto valere anche in Stati diversi rispetto a quello della Camera Arbitrale presso la quale si è svolto il procedimento arbitrale.
Similmente a quanto accade con le sentenze di tribunale, la possibilità di far valere un lodo arbitrale in uno Stato diverso da quello dove ha sede la Camera Arbitrale che ha ospitato il procedimento dipende dalla presenza di un accordo fra i due Stati, direttamente stipulato fra loro (accordo bilaterale) o stipulato fra più Stati (convenzione internazionale).
Il vantaggio dei lodi arbitrali rispetto alle sentenze è dato proprio da una convenzione: la Convenzione di New York del 1958.
Questa convenzione impone agli Stati aderenti di non imporre al riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri oneri maggiori di quelli richiesti i lodi arbitrali locali, ed è stata ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo.
Questo significa che, prendendo in considerazione due Stati qualsiasi, è più semplice che siano obbligati a riconoscere l’uno i lodi dell’altro, alle stesse condizioni dei propri lodi nazionali, piuttosto che abbiano un accordo per il riconoscimento delle sentenze ugualmente vantaggioso.
Vantaggi e svantaggi dell’arbitrato
I vantaggi dell’arbitrato sono, quindi, una maggior celerità rispetto al normale processo avanti a un tribunale e la possibilità di far eseguire la decisione conclusiva, il lodo, in quasi tutto il mondo con relativa semplicità.
Tuttavia, ha anche degli svantaggi. Il primo è che il principio della Convenzione di New York espone al rischio che il Paese dove si intende far valere il lodo abbia una procedura di riconoscimento dei propri lodi nazionali complessa e farraginosa, che impone oneri che per i propri cittadini sono affrontabili ma che si dimostrano diabolici per lo straniero che voglia far riconoscere un lodo arbitrale estero.
Il secondo è che si tratta di una procedura molto costosa, soprattutto se ci si affida ai servizi delle camere arbitrali gestite dagli enti dotati di maggior autorevolezza nel campo, come ad esempio le camere arbitrali della Camera di Commercio Internazionale.
Infine, per accedere all’arbitrato è necessario che questa scelta sia frutto di una convenzione fra le parti, stipulata al momento in cui insorge la controversia o prima, al momento della stipula del contratto, attraverso una apposita clausola, detta clausola compromissoria, che demandi la risoluzione di eventuali controversie all’arbitrato. In assenza di una clausola compromissoria non c’è, quindi, garanzia di potersi servire dell’arbitrato, servendo il consenso della controparte, e in caso di clausola compromissoria bisogna accertarsi che sia scritta bene e che la sua accettazione da parte dell’acquirente sia pienamente valida, pena l’illegittimità o l’inapplicabilità della clausola nel momento del bisogno.
Considerazioni finali
Come abbiamo visto, l’arbitrato presenta degli indubbi vantaggi rispetto al normale processo di fronte a un tribunale, in termini di celerità e relativa sicurezza nel far valere la decisione conclusiva (il lodo).
Tuttavia, presenta anche un costo elevato e per poter obbligare qualcuno ad accettare l’arbitrato bisogna ricorrere a una clausola arbitrale, la clausola compromissoria, che presenza un livello tecnico, sotto il profilo legale, non banale.
Si tratta quindi di una scelta che va ponderata tenendo conto delle proprie esigenze e soppesando vantaggi e svantaggi. Personalmente ci sentiamo di suggerirla ogni qual volta, per richiamare quanto scritto in apertura, la “posta in gioco” è alta, tanto alta da rendere necessario un procedimento più celere del normale processo e da valere il superiore costo economico dell’arbitrato.
Inoltre, consigliamo di tenere da conto anche l’effetto psicologico della presenza di una clausola compromissoria. L’acquirente di un bene o servizio che sottoscrive una clausola compromissoria sarà meno portato a violare il contratto, sapendo che, contrariamente a una sentenza, un lodo arbitrale a sé sfavorevole può essere emesso e fatto valere nei suoi confronti in tempi più stretti e più semplicemente rispetto alla sentenza di un giudice straniero. Anche la prospettiva di dover affrontare i costi dell’arbitrato può indurlo a rimanere rispettoso del contratto, per non dover affrontare le spese della difesa presso la camera arbitrale.
Infine, se si decide di scegliere l’arbitrato come metodo per risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere da un contratto, è importante verificare, a seconda della natura del contratto, se esistono camere arbitrali specializzate, gestite da enti di settore. Quando accade, come nel mercato delle pelli ad esempio, indicare queste camere arbitrali come responsabili dell’eventuale arbitrato ci offre, oltre alla celerità, la garanzia di sottoporre la nostra controversia a soggetti esperti della materia e in grado di prendere, quindi, decisioni meglio ponderate.
Nel caso riteniate che la vostra attività commerciale potrebbe trarre vantaggio dall’adesione all’arbitrato per risolvere le controversie coi vostri clienti rivolgetevi a RUP Legal and Consulting, per esaminare la vostra attività e individuare la soluzione arbitrale più adatta per voi e per implementarla con efficacia nei vostri contratti e termini di servizio.
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